TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1858
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione termini procedimento rilascio Permesso di Costruire e formazione titolo tacito

    Il motivo è infondato poiché manca nell'istanza originaria la proposta di piano attuativo o convenzionamento, e l'operatore non ha avviato i lavori entro un anno dalla formazione del titolo tacito, continuando l'interlocuzione con il Comune e presentando nuova istanza, configurando una rinuncia al silenzio assenso.

  • Rigettato
    Qualificazione intervento come ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione

    La doglianza è infondata poiché la 'ristrutturazione edilizia' in caso di demolizione e ricostruzione si configura solo se l'intervento è 'neutro' in termini di impatto sul territorio. Gli atti del Comune hanno previsto l'assoggettamento a pianificazione attuativa per opere di demolizione e ricostruzione che non si pongono in tale linea esegetica, e la stessa ricorrente qualifica l'intervento come 'nuova costruzione'.

  • Rigettato
    Violazione art. 41 quinquies L. 1150/1942 e DM 1444/1968

    Le deliberazioni di Giunta e le conseguenti Disposizioni di Servizio del Comune sono legittime, conformi agli indirizzi interpretativi della Procura della Repubblica e della Cassazione Penale. L'art. 41 quinquies impone la pianificazione attuativa per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato. L'art. 7 del DM 1444/1968, di natura regolamentare, non è idoneo a scalfire tale interpretazione. Il Comune aveva già evidenziato il superamento del limite di 3 mc/mq nel preavviso di rigetto.

  • Inammissibile
    Violazione art. 14, comma 1-bis, LR 12/2005 sulla modalità di attuazione PGT

    La censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente ha già presentato domanda di Permesso di Costruire convenzionato e la pratica è in corso. Il Tribunale non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per illegittimità degli atti impugnati

    La complessiva infondatezza del gravame implica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1858
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1858
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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