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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6912 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La figlia minorenne, resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
essi, per le questioni di maggiore interesse prenderanno di comune accordo le scelte a loro tutela e per le questioni ordinarie potranno decidere anche disgiuntamente.
c) La minore verrà collocata presso la madre, presso la quale avrà la residenza anagrafica.
d) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà della sig.ra Pt_2
In tale periodo, il sig. si farà carico del mantenimento del nucleo. Pt_1
Dopo il trasferimento della sig.ra unitamente alla minore presso altra Pt_2 abitazione, il sig. verserà, a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
, la somma mensile di € 400,00, a mezzo Bonifico, entro e non oltre il
[...] giorno 01 di ogni mese.
I coniugi, dopo tale trasferimento, provvederanno per il 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia minore, secondo il
Protocollo CNF del 2017 o successive modificazioni.
Il sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative a: retta Pt_1
Scuola Materna, tasse scolastiche, mensa, gite scolastiche anche giornaliere, cancelleria.
L'Assegno Unico verrà percepito per intero dalla sig.ra , Parte_2 nell'interesse della minore.
e) Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé la minore nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00.
Pag. 2 di 4 Fino a che la bimba frequenterà la scuola materna, il padre andrà a prenderla all'uscita e lo stesso farà qualora l'uscita di scuola coincidesse con le ore 16,00 in successivi cicli di studio.
Per tutto l'anno, il padre terrà con sé la piccola nei giorni di Persona_1 lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 fino alle ore 22,00 in periodo scolastico e
23,00 durante le vacanze, con pernottamento qualora la minore ne facesse richiesta.
In tal caso, il padre la condurrà a scuola la mattina successiva o presso la madre alle ore 10,00.
Terrà inoltre con sé la piccola, a weekend alterni, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 in periodo scolastico o 23,00 durante le vacanze, della domenica.
In tale weekend, qualora ne esprimesse la volontà, la minore potrà pernottare presso il padre anche la notte della domenica.
Il lunedì mattina il padre la condurrà a scuola o la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10,00.
In relazione alle festività natalizie, trascorrerà le stesse con i Persona_1 genitori secondo il principio di alternanza, in modo da garantire che ogni genitore trascorra con la figlia la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre, così come la cena del 31 dicembre o il pranzo dell'1° gennaio;
Santo Stefano e l'epifania, con pernottamento.
Nei giorni del 24 o 31 dicembre, qualora la bambina trascorra tale festività col padre, lo stesso andrà a prenderla alle ore 17,00, riportandola presso l'abitazione materna alle ore 10,00 del giorno successivo.
Qualora invece la bimba trascorra col padre la giornata del 25 dicembre o del
1° gennaio lo stesso la terrà con sé dalle ore 10,00 fino alle ore 23,00.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali la piccola trascorrerà, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il padre.
Per Santo Stefano, l'Epifania, Pasqua, Pasquetta e le altre festività il padre, qualora la bimba le trascorra con lui, la terrà con sé dalle 10,00 alle 23,00.
Quanto al , sempre con il criterio dell'alternanza, la minore starà con Per_2 il padre dalle h. 10,00 alle 23,00, con possibilità di anticipare la permanenza dalle 14,00 del giorno precedente qualora il padre avesse in programma una gita o similari.
Allo stesso modo, qualora la madre avesse analoghi programmi nell'anno di sua spettanza, potrà tenere con sé la bimba dalle ore 14,00 del 14 agosto.
In relazione alle vacanze, ciascun genitore potrà trascorrere 15 gg. con la figlia, anche non continuativi, dando preavviso all'altro genitore almeno 1 mese prima.
Pag. 3 di 4 In tale periodo verranno sospese le visite all'altro genitore, al quale verranno garantite almeno 2 videochiamate giornaliere, per il buongiorno e la buonanotte.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia minore.
f) Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro tutte le informazioni relative alla figlia di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi di qualsiasi natura, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima.
g) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6912 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La figlia minorenne, resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
essi, per le questioni di maggiore interesse prenderanno di comune accordo le scelte a loro tutela e per le questioni ordinarie potranno decidere anche disgiuntamente.
c) La minore verrà collocata presso la madre, presso la quale avrà la residenza anagrafica.
d) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà della sig.ra Pt_2
In tale periodo, il sig. si farà carico del mantenimento del nucleo. Pt_1
Dopo il trasferimento della sig.ra unitamente alla minore presso altra Pt_2 abitazione, il sig. verserà, a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
, la somma mensile di € 400,00, a mezzo Bonifico, entro e non oltre il
[...] giorno 01 di ogni mese.
I coniugi, dopo tale trasferimento, provvederanno per il 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia minore, secondo il
Protocollo CNF del 2017 o successive modificazioni.
Il sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative a: retta Pt_1
Scuola Materna, tasse scolastiche, mensa, gite scolastiche anche giornaliere, cancelleria.
L'Assegno Unico verrà percepito per intero dalla sig.ra , Parte_2 nell'interesse della minore.
e) Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé la minore nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00.
Pag. 2 di 4 Fino a che la bimba frequenterà la scuola materna, il padre andrà a prenderla all'uscita e lo stesso farà qualora l'uscita di scuola coincidesse con le ore 16,00 in successivi cicli di studio.
Per tutto l'anno, il padre terrà con sé la piccola nei giorni di Persona_1 lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 fino alle ore 22,00 in periodo scolastico e
23,00 durante le vacanze, con pernottamento qualora la minore ne facesse richiesta.
In tal caso, il padre la condurrà a scuola la mattina successiva o presso la madre alle ore 10,00.
Terrà inoltre con sé la piccola, a weekend alterni, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 in periodo scolastico o 23,00 durante le vacanze, della domenica.
In tale weekend, qualora ne esprimesse la volontà, la minore potrà pernottare presso il padre anche la notte della domenica.
Il lunedì mattina il padre la condurrà a scuola o la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10,00.
In relazione alle festività natalizie, trascorrerà le stesse con i Persona_1 genitori secondo il principio di alternanza, in modo da garantire che ogni genitore trascorra con la figlia la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre, così come la cena del 31 dicembre o il pranzo dell'1° gennaio;
Santo Stefano e l'epifania, con pernottamento.
Nei giorni del 24 o 31 dicembre, qualora la bambina trascorra tale festività col padre, lo stesso andrà a prenderla alle ore 17,00, riportandola presso l'abitazione materna alle ore 10,00 del giorno successivo.
Qualora invece la bimba trascorra col padre la giornata del 25 dicembre o del
1° gennaio lo stesso la terrà con sé dalle ore 10,00 fino alle ore 23,00.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali la piccola trascorrerà, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il padre.
Per Santo Stefano, l'Epifania, Pasqua, Pasquetta e le altre festività il padre, qualora la bimba le trascorra con lui, la terrà con sé dalle 10,00 alle 23,00.
Quanto al , sempre con il criterio dell'alternanza, la minore starà con Per_2 il padre dalle h. 10,00 alle 23,00, con possibilità di anticipare la permanenza dalle 14,00 del giorno precedente qualora il padre avesse in programma una gita o similari.
Allo stesso modo, qualora la madre avesse analoghi programmi nell'anno di sua spettanza, potrà tenere con sé la bimba dalle ore 14,00 del 14 agosto.
In relazione alle vacanze, ciascun genitore potrà trascorrere 15 gg. con la figlia, anche non continuativi, dando preavviso all'altro genitore almeno 1 mese prima.
Pag. 3 di 4 In tale periodo verranno sospese le visite all'altro genitore, al quale verranno garantite almeno 2 videochiamate giornaliere, per il buongiorno e la buonanotte.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia minore.
f) Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro tutte le informazioni relative alla figlia di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi di qualsiasi natura, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima.
g) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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