Decreto cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2025, proposto da
Md HA IP, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro - cod. pratica. p-na/l/q/2023/116697 del 7.3.2025;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame che ne occupa viene impugnato il decreto di revoca del 7.3.25 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 3.5.2023 su istanza del 27.3.2023 del sig. RN.
La ricorrente, in particolare, espone di avere fatto ingresso in Italia e di avere instato -all’atto della convocazione presso gli uffici del SUI nel giugno 2024- unitamente al sig. RN, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, se del caso alle dipendenze di altra impresa costituita da esso RN, stante la cessazione di quella primigenia in relazione alla quale era stata presentata la originaria istanza
Al fine, in data 7.3.25, veniva adottato il provvedimento di revoca del nulla osta quivi gravato, atteso che l’impresa indicata nell’istanza risultava cessata già in data 31/12/2012.
A mezzi di gravame la ricorrente essenzialmente deduce la omessa valutazione da parte della Amministrazione della possibilità di consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con altra impresa, pure gestita dalla medesima persona fisica originariamente istante per il rilascio del permesso di soggiorno; è ben vero, infatti, che l’impresa “IL. Tec” dalla fine del 2022 aveva cessato la propria attività; e, tuttavia, sarebbe altrettanto innegabile che il medesimo sig. RN avrebbe successivamente iscritto al registro imprese altre società, aventi il medesimo oggetto sociale di quella cessata; in via gradata, illegittima sarebbe stata anche la omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame, e la causa, al fine, è stata introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
Il ricorso è fondato.
Fondate, infatti, sono le censure afferenti alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, quanto meno per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Di contro, siccome allegato dalla ricorrente –e non contestato dalla Amministrazione, che pur si è costituita spiegando articolate difese- vi sono stati tentativi della ricorrente, e della persona fisica originariamente istante, volti giustappunto all’ottenimento di una convocazione, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, sia pure con altre imprese medio tempore costituite e riferibili alla medesima persona fisica originariamente richiedente il nulla osta a beneficio dell’attuale ricorrente.
D’altra parte, è ben vero che la IL Tec aveva cessato la propria attività alla data del 31.12.2022, e tuttavia il medesimo sig. RN risultava avere poscia provveduto a costituire altre “società e/o ditte” col medesimo oggetto sociale, e tra queste la IL Sud e la Word IL, in relazione alle quali il medesimo datore di lavoro, sig. RN, già titolare della impresa cessata, aveva manifestato la volontà di procedere ad un “subentro” nella stipulazione del contratto di soggiorno, mercè l’intervento giustappunto di tali, diverse, imprese in ogni caso a lui riferibili.
Talchè, al centro di imputazione di interessi costituito dalla persona fisica del RN è riconducibile la istanza primigenia; la allegata disponibilità di esso imprenditore alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il ricorrente (sia pure con impresa “altra” da quella primigenia) avrebbe dovuto diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione, provvedendo all’uopo ad una nuova convocazione delle parti.
In conclusione, e siccome già delibato da questo TAR in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per quivi deflettere:
- l’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre due anni- assume vieppiù pregnanza nella fattispecie che ne occupa;
- è ben vero che la impresa, in relazione alla quale il sig. RN aveva presentato la istanza volta al rilascio del nulla osta, aveva cessato la propria attività alla fine del 2022, e tuttavia il medesimo RN risulta avere poscia provveduto a costituire ulteriori ditte; talchè, al centro di imputazione di interessi costituito dalla persona fisica del RN è sostanzialmente imputabile la istanza primigenia e la perdurante manifestazione di volontà volta al perfezionamento della fattispecie; la allegata disponibilità di esso imprenditore alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il ricorrente (sia pure con impresa “altra” da quella primigenia) avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a consentire essa sottoscrizione ovvero, quanto meno, a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
La Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato per oltre due anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo alla ricorrente, non assegnando veruna rilevanza alla impossibilità -nel momento in cui si è concretata la convocazione- di stipulare il contratto di soggiorno con una specifica impresa, epperò essendovi la possibilità di farlo con altre imprese in ogni caso riferibili alla medesima persona fisica che aveva originariamente richiesto il nulla osta in favore del ricorrente.
Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, siccome sopra esposto, a consentire il subentro ovvero, al più, a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero.
Le peculiarità della fattispecie controversa inducono, nondimeno, a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT DE, Presidente
CO AM, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | NT DE |
IL SEGRETARIO