Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.06.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15837/2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Winckelmann n. 49, c.f. , rapp.to e difeso in virtù di procura in C.F._1 calce al ricorso dall'avv. Giulio Pelosi, c.f. presso il cui studio C.F._2 elett.te domicilia in Portici (NA), Corso Garibaldi n. 179;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano cod. fisc. , PEC: C.F._3
t, in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_1 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/24, e presso questi elett.te Persona_1 dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
CP_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indennità di malattia.
1
Con ricorso del 05.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, lavoratore marittimo, CP_ domandava il pagamento, a cura dell' della indennità di malattia dal 06/02/2023 al 18/04/2023. In particolare, dichiarava che, dopo lo sbarco del 2.2.2023, a causa della insorgenza della lombalgia acuta era stato in malattia sino al 18.4.23; chiedeva, pertanto, il pagamento dell'indennità nella misura di € 7856,42 per 67 giorni, tenuto conto del 75% della retribuzione giornaliera. L'ente convenuto si costitutiva e dichiarava di non avere indennizzato il periodo di malattia, in quanto i certificati erano stati trasmessi in modalità cartacea e non telematica. Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2
1
La copertura assicurativa del lavoratore decorre dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l'imbarco. L'indennità è soggetta a tassazione IRPEF;
il marittimo deve, quindi, trasmettere il certificato medico di apertura della malattia all'INPS Settore Navigazione entro due giorni dal rilascio. La denuncia deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, presentata direttamente alla Sede dell'Istituto previdenziale. L'armatore – e per lui il comandante della nave - deve trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco. CP_ Dal 2014 la malattia viene retribuita dalla sede compartimentale ove risulta essere iscritta la nave. Ai sensi dell'art. 10 e 11 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, qualora la malattia del marittimo insorga durante l'imbarco, l'indennità comincia a decorrere dal giorno successivo allo sbarco ed invero qualora la malattia insorga dopo lo sbarco, ovvero entro i 28 giorni successivi allo sbarco, l'indennità di malattia inizia a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia di malattia dopo lo sbarco.
Per quanto riguarda i marittimi iscritti al cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore, l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero della Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco (malattia fondamentale) e al SSN, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco (malattia complementare).
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Nel caso di specie, la malattia del ricorrente, marittimo iscritto a turno generale, afferisce ad un periodo di malattia complementare, essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra gli estratti del libretto di navigazione ed il certificato di inizio malattia, insorto entro i 28 giorni dallo sbarco del 2.2.23. L'istante ha documentato la sussistenza dei certificati medici del 6.2.23, 22.2.23, 8.3.23, 23.3.23, 7.4.23 e 18.4.23 redatti dal dr. ove è indicato l'inizio della malattia del Per_2
6.2.23; risultano allegate anche le relative raccomandate. Ebbene, a prescindere dalla formale titolarità del potere di emissione di tale tipologia di attestazione, ovvero se in capo al SSN o al S.A.S.N., bisogna rilevare come la certificazione rilasciata al ricorrente provenga pur sempre da un pubblico ufficiale ovvero da un medico di base, appartenente, in quanto tale al SSN e, come tale, dotato di potestà certificativa.
Per completezza, deve poi osservarsi che, come precisa il messaggio Hermes 610/2020 CP_ allegato dall' “nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo si faccia rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale” (come è nel caso del ricorso de quo): appare, dunque, che lo stesso ente consideri sufficiente la certificazione redatta dal medico del SSN.
Nel merito, poi, in tali certificati sono presenti tutti gli elementi indispensabili ai fini di una esaustiva attestazione dello stato di malattia, esame obiettivo, diagnosi e prognosi. Deve, poi, escludersi che la trasmissione all' di tali certificazioni a mezzo CP_1 raccomandate e non attraverso le modalità telematiche prescritte dalla vigente normativa precluda il riconoscimento del rivendicato trattamento di malattia.
Trattasi, tuttavia, di un eventuale vizio procedimentale che in sede di giurisdizione ordinaria non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del diritto laddove ne ricorrano le condizioni, rientrando la relativa valutazione nell'ambito dell'ordinario sindacato rimesso all'autorità giudiziaria. 4
Alla luce delle precedenti considerazioni, sussiste pertanto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia complementare per il periodo dal 06.02.2023 al 18.04.2023, in quanto il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta e certificata dal Servizio Sanitario
Nazionale.
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In ordine al quantum, il ricorrente ha individuato la somma di euro 156,35 per la retribuzione media giornaliera (euro 4.690,72 : 30 giorni); conseguentemente, l'indennità giornaliera di malattia lorda corrispondente al 75% è pari ad euro 117,26.
Tale indennità giornaliera di malattia va, poi, moltiplicata per i 67 giorni (per il periodo dal
6.2.2023 al 18.4.2023, detratti i primi 4 giorni di carenza) per un totale lordo di euro
7.856,42. L'istituto convenuto va, quindi, condannato al pagamento di detta somma, oltre interessi, decorrenti dalla maturazione del diritto al saldo.
6 Per la complessità della questione, definita anche presso quest'ufficio in modo difforme, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna CP_ dell' al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia dal 6.2.2023 al 18.4.2023 (detratti i primi 4 giorni di carenza), nella misura di € 7.856,42, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione CP_ del diritto e fino al saldo, con condanna dell' al detto pagamento;
CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Si comunichi.
NAPOLI, 09/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante