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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3641/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3641 dell'anno 2019 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Mesiano, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n. 435 B, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Fabbricatore, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Cimino n.62, ha eletto domicilio
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 3 - visto che all'udienza del 21.01.2025, le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore chiedendo, previa trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui alla predetta proposta;
-esaminata la documentazione prodotta;
- considerato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 24.08.1996 dal quale sono nate due figlie: (06.07.1997) e Persona_1
(28.02.2001) entrambe maggiorenni;
b) con D.O. n. 57/2018, depositato il Persona_2
06.02.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 14.12.2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.12.2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- rilevato che all'udienza del 21.01.2025 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa riproponendo le medesime condizioni contenute nella proposta formulata dal precedente Giudice Istruttore con decreto del 9.12.2024, fatta eccezione per la percentuale delle spese straordinarie, da porsi a carico del ricorrente nella misura del 60% anziché 50%;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data
22/02/2021;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e all'udienza del Parte_1 Controparte_1
21.01.2025:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 24.08.1996 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, n. 11 anno
1996, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 21.01.2025, che si riportano di seguito:
pagina 2 di 3 - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- Assegno divorzile a carico del ed a favore della pari Parte_1 Controparte_1
ad euro 250,00 mensili, salvo rivalutazione ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese;
- Contributo al mantenimento a favore della figlia a carico del padre Persona_2 CP_2
pari ad euro 300,00 mensili, salvo rivalutazione ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni
[...]
mese, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio
Calabria;
- Assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
-Spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.01.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3641 dell'anno 2019 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Mesiano, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n. 435 B, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Fabbricatore, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Cimino n.62, ha eletto domicilio
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 3 - visto che all'udienza del 21.01.2025, le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore chiedendo, previa trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui alla predetta proposta;
-esaminata la documentazione prodotta;
- considerato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 24.08.1996 dal quale sono nate due figlie: (06.07.1997) e Persona_1
(28.02.2001) entrambe maggiorenni;
b) con D.O. n. 57/2018, depositato il Persona_2
06.02.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 14.12.2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.12.2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- rilevato che all'udienza del 21.01.2025 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa riproponendo le medesime condizioni contenute nella proposta formulata dal precedente Giudice Istruttore con decreto del 9.12.2024, fatta eccezione per la percentuale delle spese straordinarie, da porsi a carico del ricorrente nella misura del 60% anziché 50%;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data
22/02/2021;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e all'udienza del Parte_1 Controparte_1
21.01.2025:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 24.08.1996 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, n. 11 anno
1996, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 21.01.2025, che si riportano di seguito:
pagina 2 di 3 - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- Assegno divorzile a carico del ed a favore della pari Parte_1 Controparte_1
ad euro 250,00 mensili, salvo rivalutazione ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese;
- Contributo al mantenimento a favore della figlia a carico del padre Persona_2 CP_2
pari ad euro 300,00 mensili, salvo rivalutazione ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni
[...]
mese, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio
Calabria;
- Assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
-Spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.01.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
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