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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110087784429000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001670452000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018016216000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120052088176000 REGISTRO RADIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120066205273000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094247710000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034981217000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160008969563000 VARIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043646587000 RADIODIFFUSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005596651000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130015353159001 VARIE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013587305000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1928/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha impugnato la sentenza n. 1322 del 2024 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo: il primo Giudice ha rigettato parzialmente il ricorso (proposto limitatamente ai carichi di natura tributaria) avverso l' Avviso di intimazione n. 296 2022 90135873 05/000 di euro
298.130,39 poggiante su 11 cartelle ed ha compensato le spese (“ … annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai carichi tributari riguardanti TARSU 2011 e 2012...” – cfr. sentenza in atti)
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate riscossione.
1.- Ha errato il primo Giudice nel ritenere la mancanza di tempestività tra la formazione del ruolo, la sua consegna e la notifica della cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che la Cartella n. 29620130005596651000, sottesa all'Intimazione, è stata ritualmente notificata il 03.04.2013 (cfr. documentazione in atti).
Alla notifica hanno fatto seguito gli Avvisi di intimazione n. 29620189000070736000 (notificato il 23.02.2018)
e l'Avviso di intimazione n. 296202290135587305000 (qui in esame) impugnato in data 14/10/22.
2.- E' incontroversa l'avvenuta notifica del provvedimento originariamente contestato.
Eventuali vizi nel procedimento di notifica devono ritenersi “sanati” ex art. 156 cpc (Cassazione n. 7665 del
2016). Nell'ipotesi di notifica a mezzo pec la copia informatica della cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale (Cassazione, n. 35541 del 2023).
In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con Ordinanza n.117 del 13 aprile 2000: “ …
l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene …”.
3.- L'Intimazione di pagamento è stata predisposta conformemente al modello approvato con Decreto dirigenziale del 28/06/1999 come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 11/09/2000 (cfr. provvedimento in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 D.P.R.
29/09/1973 n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché
l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice …”.
4.- L'Avviso di intimazione riporta gli elementi indispensabili per l'individuazione della pretesa fiscale (an e quantum): generalità del contribuente, elenco degli addebiti, gli estremi delle cartelle,
le date di notifica, le generalità del responsabile del procedimento, l'ufficio al quale potersi rivolgere (cfr.
Intimazione in atti).
Le Cartelle presupposte all'Intimazione sono state ritualmente notificate presso la residenza del contribuente secondo la scansione cronologica che segue:
la cartella n. 29620110087784429000 è stata notificata 17.02.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120001670452000 è stata notificata in data 07.03.2012;
la cartella n. 29620120018016216000 è stata notificata in data 27.03.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120052088176000 è stata notificata in data 27.06.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120066205273000 è stata notificata in data 10.10.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120094247710000 è stata notificata in data 20.02.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130005596651000 è stata notificata in data 03.04.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130015353159001 è stata notificata in data 03.04.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130034981217000 è stata notificata in data 07.06.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130043646587000 è stata notificata in data 07.06.2023;
la cartella di pagamento n. 29620160008969563000 è stata notificata in data 07.07.2016.
5.- Successivamente alla notifica delle cartelle di che trattasi sono state anche notificate le intimazioni nn.
296202290135587305000 (qui impugnata), 29620179005083251000 (in data 24 novembre 2017),
29620189000070736000 (in data 23 febbraio 2018), 29620179040212482000 (in data 20 novembre 2017) secondo la cronologia documentata in atti (Cassazione, Ordinanza n. 2790 del 2016).
L'ultimo Avviso di intimazione n. 296202290135587305000 (qui in contestazione) ha assunto valore
“interruttivo” anche, in ragione della sospensione dei termini di prescrizione in applicazione delle disposizioni emergenziali COVID-19.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello del contribuente.
Va accolto l'appello incidentale.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va confermato il provvedimento originariamente impugnato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente.
Accoglie l'appello incidentale.
Riforma la sentenza impugnata.
Conferma il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110087784429000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001670452000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018016216000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120052088176000 REGISTRO RADIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120066205273000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094247710000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034981217000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160008969563000 VARIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043646587000 RADIODIFFUSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005596651000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130015353159001 VARIE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013587305000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1928/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha impugnato la sentenza n. 1322 del 2024 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo: il primo Giudice ha rigettato parzialmente il ricorso (proposto limitatamente ai carichi di natura tributaria) avverso l' Avviso di intimazione n. 296 2022 90135873 05/000 di euro
298.130,39 poggiante su 11 cartelle ed ha compensato le spese (“ … annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai carichi tributari riguardanti TARSU 2011 e 2012...” – cfr. sentenza in atti)
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate riscossione.
1.- Ha errato il primo Giudice nel ritenere la mancanza di tempestività tra la formazione del ruolo, la sua consegna e la notifica della cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che la Cartella n. 29620130005596651000, sottesa all'Intimazione, è stata ritualmente notificata il 03.04.2013 (cfr. documentazione in atti).
Alla notifica hanno fatto seguito gli Avvisi di intimazione n. 29620189000070736000 (notificato il 23.02.2018)
e l'Avviso di intimazione n. 296202290135587305000 (qui in esame) impugnato in data 14/10/22.
2.- E' incontroversa l'avvenuta notifica del provvedimento originariamente contestato.
Eventuali vizi nel procedimento di notifica devono ritenersi “sanati” ex art. 156 cpc (Cassazione n. 7665 del
2016). Nell'ipotesi di notifica a mezzo pec la copia informatica della cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale (Cassazione, n. 35541 del 2023).
In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con Ordinanza n.117 del 13 aprile 2000: “ …
l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene …”.
3.- L'Intimazione di pagamento è stata predisposta conformemente al modello approvato con Decreto dirigenziale del 28/06/1999 come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 11/09/2000 (cfr. provvedimento in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 D.P.R.
29/09/1973 n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché
l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice …”.
4.- L'Avviso di intimazione riporta gli elementi indispensabili per l'individuazione della pretesa fiscale (an e quantum): generalità del contribuente, elenco degli addebiti, gli estremi delle cartelle,
le date di notifica, le generalità del responsabile del procedimento, l'ufficio al quale potersi rivolgere (cfr.
Intimazione in atti).
Le Cartelle presupposte all'Intimazione sono state ritualmente notificate presso la residenza del contribuente secondo la scansione cronologica che segue:
la cartella n. 29620110087784429000 è stata notificata 17.02.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120001670452000 è stata notificata in data 07.03.2012;
la cartella n. 29620120018016216000 è stata notificata in data 27.03.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120052088176000 è stata notificata in data 27.06.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120066205273000 è stata notificata in data 10.10.2012;
la cartella di pagamento n. 29620120094247710000 è stata notificata in data 20.02.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130005596651000 è stata notificata in data 03.04.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130015353159001 è stata notificata in data 03.04.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130034981217000 è stata notificata in data 07.06.2013;
la cartella di pagamento n. 29620130043646587000 è stata notificata in data 07.06.2023;
la cartella di pagamento n. 29620160008969563000 è stata notificata in data 07.07.2016.
5.- Successivamente alla notifica delle cartelle di che trattasi sono state anche notificate le intimazioni nn.
296202290135587305000 (qui impugnata), 29620179005083251000 (in data 24 novembre 2017),
29620189000070736000 (in data 23 febbraio 2018), 29620179040212482000 (in data 20 novembre 2017) secondo la cronologia documentata in atti (Cassazione, Ordinanza n. 2790 del 2016).
L'ultimo Avviso di intimazione n. 296202290135587305000 (qui in contestazione) ha assunto valore
“interruttivo” anche, in ragione della sospensione dei termini di prescrizione in applicazione delle disposizioni emergenziali COVID-19.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello del contribuente.
Va accolto l'appello incidentale.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va confermato il provvedimento originariamente impugnato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente.
Accoglie l'appello incidentale.
Riforma la sentenza impugnata.
Conferma il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN