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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1381/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC AV, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7274/2019 depositato il 22/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1583/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2012
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , coniugi, hanno impugnato la sentenza n. 1583/2/2019, pronunciata il 13.2.2019 e depositata il 7.5.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali n. 2012T000569000 emesso con riferimento alla compravendita, da parte del Ricorrente_2 alla Ricorrente_1 , di un terreno agricolo di 151.637 mq per il prezzo, indicato nell'atto, di 5.000,00 € e rideterminato dall'Agenzia delle Entrate in 143.107,00 €. Con la stessa sentenza, i ricorrenti venivano condannati alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.500,00 €.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene al motivo di gravame afferente alla inesistenza della notificazione in quanto non curata dal messo notificatore, siccome imposto – a giudizio degli appellanti – dall'art. 51, comma 3, dpr n. 131/1986, vale a dire del testo unico sull'imposta di registro, deve evidenziarsi che, se da un lato è vero che il terzo comma dell'art. 52 ( e non 51) del predetto corpo normativo recita: “L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione”, dall'altro lato è innegabile che l'inciso “[..] nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi [..]” non può che ricomprendere anche la notifica a mezzo de servizio postale. Recita l'art. 10, comma 1, legge n. 265/1999, infatti: "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (tra le quali rientra l'Agenzia delle Entrate, n.d.r.), possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge". L'utilizzo dei messi, quindi, deve considerarsi assolutamente residuale, solo nei casi in cui non sia possibile assicurare altrimenti l'attività notificazione, segnatamente attraverso l'utilizzo del servizio postale. Nella specie, la notificazione è avvenuta proprio a mezzo del servizio postale e la dimostrazione del postivo recapito, in data 25.9.2012, dell'avviso di rettifica e liquidazione poi impugnato emerge dall'avviso di ricevimento delle raccomandate - sia di quella destinata al Ricorrente_2 che di quella destinata alla Ricorrente_1, in atti - recante la firma del consegnatario, qualificatosi come persona “Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notfiche”, e l'indicazione del numero di raccomandata utilizzata per portare a conoscenza il destinatario dell'avvenuta notificazione. E' evidente, poi, come nell'ipotesi di recapito a mezzo di servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno alcuna relata di notificazione destinata a rimanere nella disponibilità del destinatario deve essere redatta, rappresentando la relata di notifcazione medesima un adempimento posto a garanzia del solo soggetto notificante, nella specie assolto dalla compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Oltre a quanto appena esposto, non può ignorarsi che qualsivoglia vizio che possa ravvisarsi nella procedura notificatoria nella specie utilizzata giammai può assurgere alla dedotta inesistenza, avendo la condivisibbile giurisprudenza di legittimità affermato, con riferimento a tale particolare categoria patologica, che: “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (in tal senso, cass. civ., ordinanza n. 14692 del 26.5.2023). Conseguentemente, i profili di nullità che al più caratterizzerebbero la procedura notificatoria nella specie posta in essere sarebbero sanati dall'avere comunque l'atto raggiunto lo scopo, avendo il Ricorrente_2 e la Ricorrente_1 impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione.
Per quanto attengono le altre doglianze, è evidente come alla rettifica del valore dichiarato della compravendita si è addivenuti non tanto, come pur riportato nell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato, “valutando il terreno in questione secondo il <> praticato nella zona per immobili similari” , quanto, piuttosto, prendendo a riferimento il valore catastale dei fondi oggetto di compravendita ed applicando i coefficenti di rivalutazione previsti dalla legge. Nell'avviso impugnato risulta riportato: “Infatti, sulla base delle notizie e degli atti in nostro possesso, si osserva che, tenuto conto della posizione, dell'estensione e della destinazione del terreno in questione, il valore del terreno in questione non possa essere inferiore almeno al valore risultante dalla valutazione "catastale", a partire dal reddito dominicale di esso, applicando i coefficienti previsti dalla legge. In particolare, risulta un valore complessivo del terreno pari ad €. 143.107,00 ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (la sommatoria dei redditi dominicali delle varie particelle sopra indicate), pari ad €. 1.272,00, rivalutato del 25%, per il coefficiente stabilito dall'art. 52 del T.U.R (D.P.R. n. 181/1986), di 75 rivalutato del 20%, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, quale valore minimo da dichiarare, al di sotto del quale legittima l'azione accertatrice dell Ufficio”.
Ebbene, se si considera che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che
“In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali rientra la rendita catastale moltiplicata e rivalutata, criterio, quest'ultimo, indicato dal legislatore quale discrimine obiettivo ed automatico, su opzione del contribuente, della ammissibilità della suddetta attività accertativa” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 29143 del 13.11.2018), appare evidente come il non avere effettuato alcuna attività comparativa con il valore degli immobili similari insistenti nella medesima zona ove si trovano i terreni oggetto di compravendita tra il Ric._2 e la Ricorrente_1 non inficia in alcun modo la rideterminazione alla quale ha proceduto l'Agenzia delle Entrate e come, conseguentemente, non andavano affatto indicati e/o allegati gli atti in possesso dell'Agenzia delle Entrate in ipotesi utilizzabili per una attività comparativa che, di fatto, non vi è mai stata. L'avviso di rettifica e liquidazione impugnato, pertanto, non presenta deficit motivazionale alcuno, risultando, piuttosto, del tutto agevole, sulla base di esso, comprendere il percorso applicando il quale l'Agenzia delle Entrate è addivenuta alla rideterminazione del valore dei terreni compravenduti per cui è processo.
E' evidente, poi, come il semplice fatto che i beni siano stati ceduti tra i coniugi non possa bastare ad inficiarne il valore ai limiti della irrisorietà (0,03 centesimi di euro a metro quadro, nello specifico) e, quindi, ad elidere la tassazione cui è assoggettata la compravendita degli stessi, ancor più se si considera che le parti non spiegano la ragione per la quale i terreni sono stati venduti dal marito alla moglie, se non una lontananza del proprietario che non li curava da tempo e che li aveva nella sostanza abbandonati non affatto convicente, scontato essendo, infatti, che la moglie ben avrebbe potuto prendersi cura di quei terreni nell'interesse del marito anche in assenza di compravendita in favore della stessa ed ancorché in regime di separazione dei beni col coniuge.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con condanna di Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in solido, alla refusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
DA UC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC AV, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7274/2019 depositato il 22/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1583/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2012
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012T000569000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , coniugi, hanno impugnato la sentenza n. 1583/2/2019, pronunciata il 13.2.2019 e depositata il 7.5.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali n. 2012T000569000 emesso con riferimento alla compravendita, da parte del Ricorrente_2 alla Ricorrente_1 , di un terreno agricolo di 151.637 mq per il prezzo, indicato nell'atto, di 5.000,00 € e rideterminato dall'Agenzia delle Entrate in 143.107,00 €. Con la stessa sentenza, i ricorrenti venivano condannati alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.500,00 €.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene al motivo di gravame afferente alla inesistenza della notificazione in quanto non curata dal messo notificatore, siccome imposto – a giudizio degli appellanti – dall'art. 51, comma 3, dpr n. 131/1986, vale a dire del testo unico sull'imposta di registro, deve evidenziarsi che, se da un lato è vero che il terzo comma dell'art. 52 ( e non 51) del predetto corpo normativo recita: “L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione”, dall'altro lato è innegabile che l'inciso “[..] nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi [..]” non può che ricomprendere anche la notifica a mezzo de servizio postale. Recita l'art. 10, comma 1, legge n. 265/1999, infatti: "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (tra le quali rientra l'Agenzia delle Entrate, n.d.r.), possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge". L'utilizzo dei messi, quindi, deve considerarsi assolutamente residuale, solo nei casi in cui non sia possibile assicurare altrimenti l'attività notificazione, segnatamente attraverso l'utilizzo del servizio postale. Nella specie, la notificazione è avvenuta proprio a mezzo del servizio postale e la dimostrazione del postivo recapito, in data 25.9.2012, dell'avviso di rettifica e liquidazione poi impugnato emerge dall'avviso di ricevimento delle raccomandate - sia di quella destinata al Ricorrente_2 che di quella destinata alla Ricorrente_1, in atti - recante la firma del consegnatario, qualificatosi come persona “Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notfiche”, e l'indicazione del numero di raccomandata utilizzata per portare a conoscenza il destinatario dell'avvenuta notificazione. E' evidente, poi, come nell'ipotesi di recapito a mezzo di servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno alcuna relata di notificazione destinata a rimanere nella disponibilità del destinatario deve essere redatta, rappresentando la relata di notifcazione medesima un adempimento posto a garanzia del solo soggetto notificante, nella specie assolto dalla compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Oltre a quanto appena esposto, non può ignorarsi che qualsivoglia vizio che possa ravvisarsi nella procedura notificatoria nella specie utilizzata giammai può assurgere alla dedotta inesistenza, avendo la condivisibbile giurisprudenza di legittimità affermato, con riferimento a tale particolare categoria patologica, che: “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (in tal senso, cass. civ., ordinanza n. 14692 del 26.5.2023). Conseguentemente, i profili di nullità che al più caratterizzerebbero la procedura notificatoria nella specie posta in essere sarebbero sanati dall'avere comunque l'atto raggiunto lo scopo, avendo il Ricorrente_2 e la Ricorrente_1 impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione.
Per quanto attengono le altre doglianze, è evidente come alla rettifica del valore dichiarato della compravendita si è addivenuti non tanto, come pur riportato nell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato, “valutando il terreno in questione secondo il <
Ebbene, se si considera che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che
“In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali rientra la rendita catastale moltiplicata e rivalutata, criterio, quest'ultimo, indicato dal legislatore quale discrimine obiettivo ed automatico, su opzione del contribuente, della ammissibilità della suddetta attività accertativa” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 29143 del 13.11.2018), appare evidente come il non avere effettuato alcuna attività comparativa con il valore degli immobili similari insistenti nella medesima zona ove si trovano i terreni oggetto di compravendita tra il Ric._2 e la Ricorrente_1 non inficia in alcun modo la rideterminazione alla quale ha proceduto l'Agenzia delle Entrate e come, conseguentemente, non andavano affatto indicati e/o allegati gli atti in possesso dell'Agenzia delle Entrate in ipotesi utilizzabili per una attività comparativa che, di fatto, non vi è mai stata. L'avviso di rettifica e liquidazione impugnato, pertanto, non presenta deficit motivazionale alcuno, risultando, piuttosto, del tutto agevole, sulla base di esso, comprendere il percorso applicando il quale l'Agenzia delle Entrate è addivenuta alla rideterminazione del valore dei terreni compravenduti per cui è processo.
E' evidente, poi, come il semplice fatto che i beni siano stati ceduti tra i coniugi non possa bastare ad inficiarne il valore ai limiti della irrisorietà (0,03 centesimi di euro a metro quadro, nello specifico) e, quindi, ad elidere la tassazione cui è assoggettata la compravendita degli stessi, ancor più se si considera che le parti non spiegano la ragione per la quale i terreni sono stati venduti dal marito alla moglie, se non una lontananza del proprietario che non li curava da tempo e che li aveva nella sostanza abbandonati non affatto convicente, scontato essendo, infatti, che la moglie ben avrebbe potuto prendersi cura di quei terreni nell'interesse del marito anche in assenza di compravendita in favore della stessa ed ancorché in regime di separazione dei beni col coniuge.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con condanna di Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in solido, alla refusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
DA UC