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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1394/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1394/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.02.2025
tra
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Umbra, Via del Popolo n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. CERASA Claudia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Petrignano d'Assisi, Via Indipendenza n. 8, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ARGILIA Maria
Rita ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Sansepolcro (AR), Via G. M. Lancisi n.
15, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo del 3.02.2025 versato in atti nei termini che seguono:
“1) Revocare l'obbligo da parte del sig. di corrispondere l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, con rinuncia del sig. a richiedere la restituzione del Parte_1
mantenimento per la figlia corrisposto alla madre sig.ra Persona_2 Controparte_1
dal gennaio 2024 al Gennaio 2025.
[...]
2)Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui sentenza di divorzio n. 426/2009 del Tribunale di Perugia, già parzialmente modificata con ordinanza n. 1305/2020 del 7.02.2020 del Tribunale di Perugia.
In particolare, il Ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio civile con;
Controparte_1
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 19.06.2001, all'epoca del divorzio Per_1
minorenne;
- che, con sentenza n. 426/2009 il Tribunale di Perugia dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti;
- tra le condizioni si prevedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocamento presso la madre;
il pagamento a carico del Ricorrente della somma relativa al canone di locazione della Filiter e della figlia di importo non superiore ai € 650,00 al mese;
obbligo del sig. di pagare le utenze, escluse quelle telefoniche;
obbligo per il sig. di Pt_1 Pt_1
provvedere al versamento a titolo di mantenimento ulteriore per la figlia della somma di euro
400,00; spese straordinarie concordate tra le parti ma a carico del solo sig. Pt_1
- con successiva ordinanza n. 1305/2020 del 07.02.2020 resa nel procedimento RG 4678/2019 il
Tribunale di Perugia in accoglimento del ricorso presentato dal a parziale modifica della Pt_1 sentenza n. 426/2009 revocava l'obbligo in capo al Ricorrente di provvedere al pagamento del canone di locazione della abitazione di e delle utenze, mantenendo l'obbligo al CP_1
versamento in favore della madre dell'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia . Per_1
Attualmente la figlia della coppia, ormai maggiorenne, è stata assunta nel gennaio 2024 dal
, Arma dei Carabinieri, assunzione divenuta definitiva con la qualifica di Controparte_2
Carabiniere nel giugno 2024 con retribuzione mensile di circa euro 1.890,00 raggiungendo la piena autosufficienza economica.
Per le esposte ragioni, la Parte ha concluso chiedendo al Tribunale di provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio prevedendo la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia , con effetto retroattivo a partire dal gennaio 2024 e, conseguentemente, di Per_1
condannare la Resistente alla restituzione delle somme medio tempore percepite a far data da gennaio 2024; con vittoria delle spese di lite.
Con decreto dell'8.10.2024, il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza di comparizione avanti a sé al 5.02.2025.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
si è costituito con comparsa di costituzione del 3.02.2025, dando atto Controparte_1 di un intervenuto accordo tra le Parti sulle condizioni di divorzio.
Quindi, all'udienza del 5.02.2025, comparse personalmente in udienza le Parti, queste hanno dato atto di aver raggiunto un accordo già versato in atti e chiesto la trasformazione del giudizio in consensuale.
A questo punto il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. In conformità le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte come da accordo in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n. 426/2009 del Tribunale di Perugia, già parzialmente modificata con ordinanza n.
1305/2020 del 7.02.2020 del Tribunale di Perugia, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1394/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.02.2025
tra
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Umbra, Via del Popolo n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. CERASA Claudia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Petrignano d'Assisi, Via Indipendenza n. 8, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ARGILIA Maria
Rita ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Sansepolcro (AR), Via G. M. Lancisi n.
15, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo del 3.02.2025 versato in atti nei termini che seguono:
“1) Revocare l'obbligo da parte del sig. di corrispondere l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, con rinuncia del sig. a richiedere la restituzione del Parte_1
mantenimento per la figlia corrisposto alla madre sig.ra Persona_2 Controparte_1
dal gennaio 2024 al Gennaio 2025.
[...]
2)Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui sentenza di divorzio n. 426/2009 del Tribunale di Perugia, già parzialmente modificata con ordinanza n. 1305/2020 del 7.02.2020 del Tribunale di Perugia.
In particolare, il Ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio civile con;
Controparte_1
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 19.06.2001, all'epoca del divorzio Per_1
minorenne;
- che, con sentenza n. 426/2009 il Tribunale di Perugia dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti;
- tra le condizioni si prevedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocamento presso la madre;
il pagamento a carico del Ricorrente della somma relativa al canone di locazione della Filiter e della figlia di importo non superiore ai € 650,00 al mese;
obbligo del sig. di pagare le utenze, escluse quelle telefoniche;
obbligo per il sig. di Pt_1 Pt_1
provvedere al versamento a titolo di mantenimento ulteriore per la figlia della somma di euro
400,00; spese straordinarie concordate tra le parti ma a carico del solo sig. Pt_1
- con successiva ordinanza n. 1305/2020 del 07.02.2020 resa nel procedimento RG 4678/2019 il
Tribunale di Perugia in accoglimento del ricorso presentato dal a parziale modifica della Pt_1 sentenza n. 426/2009 revocava l'obbligo in capo al Ricorrente di provvedere al pagamento del canone di locazione della abitazione di e delle utenze, mantenendo l'obbligo al CP_1
versamento in favore della madre dell'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia . Per_1
Attualmente la figlia della coppia, ormai maggiorenne, è stata assunta nel gennaio 2024 dal
, Arma dei Carabinieri, assunzione divenuta definitiva con la qualifica di Controparte_2
Carabiniere nel giugno 2024 con retribuzione mensile di circa euro 1.890,00 raggiungendo la piena autosufficienza economica.
Per le esposte ragioni, la Parte ha concluso chiedendo al Tribunale di provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio prevedendo la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia , con effetto retroattivo a partire dal gennaio 2024 e, conseguentemente, di Per_1
condannare la Resistente alla restituzione delle somme medio tempore percepite a far data da gennaio 2024; con vittoria delle spese di lite.
Con decreto dell'8.10.2024, il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza di comparizione avanti a sé al 5.02.2025.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
si è costituito con comparsa di costituzione del 3.02.2025, dando atto Controparte_1 di un intervenuto accordo tra le Parti sulle condizioni di divorzio.
Quindi, all'udienza del 5.02.2025, comparse personalmente in udienza le Parti, queste hanno dato atto di aver raggiunto un accordo già versato in atti e chiesto la trasformazione del giudizio in consensuale.
A questo punto il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. In conformità le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte come da accordo in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n. 426/2009 del Tribunale di Perugia, già parzialmente modificata con ordinanza n.
1305/2020 del 7.02.2020 del Tribunale di Perugia, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini