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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/12/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3206/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Morelli n. 40 C.F._2 presso lo studio dell'avv. COMOLLI PAOLO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) La casa coniugale sita nel Comune di Moraro in via Sabotino n. 4 verrà venduta ed il ricavato della vendita verrà così distribuito: 40% al sig. e 60% alla signora;
Pt_1 Pt_2
2) i coniugi sono altresì cointestatari di un immobile sito in AP Veronese, Via Dosso Berra acquistato come da contratto di compravendita che si allega sub doc. 4 (VR) e per il quale il sig. chiede Parte_1 con il presente ricorso il trasferimento della sua parte di proprietà dell'immobile alla signora , che così Pt_2 sarà proprietaria dell'intero. Pertanto si chiede che la proprietà di ½ del sig. dell'immobile così Parte_1 identificato appartamento al piano primo e secondo, con piano terra intercapedini e locale termico, della
1 consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), cantina di pertinenza al piano terra della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), autorimessa di pertinenza al piano terra, in corpo di fabbrica separato, al piano terra, con ricovero attrezzi al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 36 (trentasei), con area di insistenza e pertinenza, censito nel C.F. di AP Veronese (VR) al Foglio 31, M.N.285 sub 1-
PT-1-2- cat. A/2- cl. 2 – vani 6,5 – RCE 721,75, M.N. 285 sub 2 – P.T. – cat. C/2 – cl. 2 – cons. mq.22 – RCE 25,00, con rendita e classamento proposti con ogni effetto di legge conosciuto dalle parti;
84- PS1-T- cat. C/6- cl.
2- cons. mq. 36 – RCE 65,07. Le aree di insistenza e di pertinenza del CP_1 fabbricato e dell'autorimessa sono distinte in C.T. di AP Veronese (VR) al foglio 31, come enti urbani, rispettivamente con il M.N. 285 di mq. 104 (centoquattro) con diritto alla corte comune con terzi M.N.
335, e M.N. 284 di mq. 457 (quattrocentocinquantasette) come da planimetrie allegate all'accluso contratto di compravendita venga trasferito alla signora che ne diverrà a tutti gli effetti proprietaria Parte_2 al 100% e dunque dell'intero immobile;
3)i coniugi sono intestatari di un conto corrente cointestato che rimane intestato ad entrambi come da doc. allegati (doc. 8). Gli stessi hanno in essere un finanziamento per l'acquisto della vettura della sig.ra Pt_2 che continuerà ad essere pagato dalla stesso e la cui rata finale verrà saldata dal sig. (doc. 10 e 11); Pt_1
4) i coniugi sono proprietari entrambi di un'autovettura a testa e gli stessi manterranno la proprietà del proprio autoveicolo (doc. 5 e 6);
5) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate in premessa, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
6) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati documenti (doc. 4 e 10-11);
7) i ricorrenti si danno reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando – allo stato - al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
7) i coniugi si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro;
8) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 473bis. 12 e art. 473 bis.
51 cpc,
RICORRONO all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Gorizia affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore per l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletato ogni altro
2 incombente di rito o di note scritte ex art. 437bis. 51 II co cpc, il Tribunale medesimo, rimessa la causa in decisione e svolti gli incombenti di rito, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni sopra indicate;
- autorizzare per l'effetto i coniugi a vivere separati;
-ordinare al Comune di Gorizia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-autorizzare la compravendita della casa coniugale sita in Moraro(GO), Via Sabotino 4 e la successiva divisione del ricavato della vendita per la quota del 40% al sig. e per il 60% alla sig.ra ; Pt_1 Pt_2
- autorizzare in sentenza il trasferimento della quota parte di ½ dell'immobile di proprietà del sig. Pt_1 appartamento così meglio identificato: appartamento al piano primo e secondo, con piano terra
[...] intercapedini e locale termico, della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), cantina di pertinenza al piano terra della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), autorimessa di pertinenza al piano terra, in corpo di fabbrica separato, al piano terra, con ricovero attrezzi al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 36 (trentasei), con area di insistenza e pertinenza, censito nel C.F. di AP Veronese
(VR) al Foglio 31, M.N.285 sub 1- PT-1-2- cat. A/2- cl. 2 – vani 6,5 – RCE 721,75, M.N. 285 sub 2 – P.T. – cat. C/2 – cl. 2 – cons. mq.22 – RCE 25,00, con rendita e classamento proposti con ogni effetto di legge conosciuto dalle parti;
84- PS1-T- cat. C/6- cl.
2- cons. mq. 36 – RCE 65,07. Le CP_1 aree di insistenza e di pertinenza del fabbricato e dell'autorimessa sono distinte in C.T. di AP Veronese
(VR) al foglio 31, come enti urbani, rispettivamente con il M.N. 285 di mq. 104 (centoquattro) con diritto alla corte comune con terzi M.N. 335, e M.N. 284 di mq. 457 (quattrocentocinquantasette) alla signora
; Parte_2
- spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 15/09/2025 e 21/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/08/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 5/07/2003 a CO (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie C, atto n.14), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, previa integrazione documentale, all'udienza del 21/11/2025, i coniugi personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie C, atto n. 14) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3206/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Morelli n. 40 C.F._2 presso lo studio dell'avv. COMOLLI PAOLO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) La casa coniugale sita nel Comune di Moraro in via Sabotino n. 4 verrà venduta ed il ricavato della vendita verrà così distribuito: 40% al sig. e 60% alla signora;
Pt_1 Pt_2
2) i coniugi sono altresì cointestatari di un immobile sito in AP Veronese, Via Dosso Berra acquistato come da contratto di compravendita che si allega sub doc. 4 (VR) e per il quale il sig. chiede Parte_1 con il presente ricorso il trasferimento della sua parte di proprietà dell'immobile alla signora , che così Pt_2 sarà proprietaria dell'intero. Pertanto si chiede che la proprietà di ½ del sig. dell'immobile così Parte_1 identificato appartamento al piano primo e secondo, con piano terra intercapedini e locale termico, della
1 consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), cantina di pertinenza al piano terra della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), autorimessa di pertinenza al piano terra, in corpo di fabbrica separato, al piano terra, con ricovero attrezzi al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 36 (trentasei), con area di insistenza e pertinenza, censito nel C.F. di AP Veronese (VR) al Foglio 31, M.N.285 sub 1-
PT-1-2- cat. A/2- cl. 2 – vani 6,5 – RCE 721,75, M.N. 285 sub 2 – P.T. – cat. C/2 – cl. 2 – cons. mq.22 – RCE 25,00, con rendita e classamento proposti con ogni effetto di legge conosciuto dalle parti;
84- PS1-T- cat. C/6- cl.
2- cons. mq. 36 – RCE 65,07. Le aree di insistenza e di pertinenza del CP_1 fabbricato e dell'autorimessa sono distinte in C.T. di AP Veronese (VR) al foglio 31, come enti urbani, rispettivamente con il M.N. 285 di mq. 104 (centoquattro) con diritto alla corte comune con terzi M.N.
335, e M.N. 284 di mq. 457 (quattrocentocinquantasette) come da planimetrie allegate all'accluso contratto di compravendita venga trasferito alla signora che ne diverrà a tutti gli effetti proprietaria Parte_2 al 100% e dunque dell'intero immobile;
3)i coniugi sono intestatari di un conto corrente cointestato che rimane intestato ad entrambi come da doc. allegati (doc. 8). Gli stessi hanno in essere un finanziamento per l'acquisto della vettura della sig.ra Pt_2 che continuerà ad essere pagato dalla stesso e la cui rata finale verrà saldata dal sig. (doc. 10 e 11); Pt_1
4) i coniugi sono proprietari entrambi di un'autovettura a testa e gli stessi manterranno la proprietà del proprio autoveicolo (doc. 5 e 6);
5) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate in premessa, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
6) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati documenti (doc. 4 e 10-11);
7) i ricorrenti si danno reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando – allo stato - al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
7) i coniugi si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro;
8) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 473bis. 12 e art. 473 bis.
51 cpc,
RICORRONO all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Gorizia affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore per l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletato ogni altro
2 incombente di rito o di note scritte ex art. 437bis. 51 II co cpc, il Tribunale medesimo, rimessa la causa in decisione e svolti gli incombenti di rito, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni sopra indicate;
- autorizzare per l'effetto i coniugi a vivere separati;
-ordinare al Comune di Gorizia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-autorizzare la compravendita della casa coniugale sita in Moraro(GO), Via Sabotino 4 e la successiva divisione del ricavato della vendita per la quota del 40% al sig. e per il 60% alla sig.ra ; Pt_1 Pt_2
- autorizzare in sentenza il trasferimento della quota parte di ½ dell'immobile di proprietà del sig. Pt_1 appartamento così meglio identificato: appartamento al piano primo e secondo, con piano terra
[...] intercapedini e locale termico, della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), cantina di pertinenza al piano terra della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), autorimessa di pertinenza al piano terra, in corpo di fabbrica separato, al piano terra, con ricovero attrezzi al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 36 (trentasei), con area di insistenza e pertinenza, censito nel C.F. di AP Veronese
(VR) al Foglio 31, M.N.285 sub 1- PT-1-2- cat. A/2- cl. 2 – vani 6,5 – RCE 721,75, M.N. 285 sub 2 – P.T. – cat. C/2 – cl. 2 – cons. mq.22 – RCE 25,00, con rendita e classamento proposti con ogni effetto di legge conosciuto dalle parti;
84- PS1-T- cat. C/6- cl.
2- cons. mq. 36 – RCE 65,07. Le CP_1 aree di insistenza e di pertinenza del fabbricato e dell'autorimessa sono distinte in C.T. di AP Veronese
(VR) al foglio 31, come enti urbani, rispettivamente con il M.N. 285 di mq. 104 (centoquattro) con diritto alla corte comune con terzi M.N. 335, e M.N. 284 di mq. 457 (quattrocentocinquantasette) alla signora
; Parte_2
- spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 15/09/2025 e 21/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/08/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 5/07/2003 a CO (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie C, atto n.14), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, previa integrazione documentale, all'udienza del 21/11/2025, i coniugi personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie C, atto n. 14) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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