TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 1968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 1968/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Paola Migliorini Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 8 Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025 come segue: per la ricorrente, “insiste come da ricorso” ovvero “affinché il Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al IG. , a modifica del regime di affido condiviso e dei CP_1 giorni e delle modalità di frequentazione di cui all'accordo tra le parti nel procedimento
R.G. n. 15156/2022 Tribunale di Firenze, Voglia: 1) Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con domicilio e residenza presso l'abitazione di questa in ER
Rufina, Viale Duca della Vittoria, 149; 2) Disporre l'annullamento del collocamento paritario fra i genitori a favore del collocamento esclusivo presso la madre in Parte_1
Rufina, Viale Duca della Vittoria, 149 escludendo giorni di permanenza con il padre, pernottamenti e periodi continuativi di permanenza di con il padre anche per ER quanto riguarda le vacanze estive natalizie e pasquali;
3) Prevedere la possibilità per il
di vedere il figlio una volta alla settimana nel pomeriggio alla presenza di una CP_1 figura che ne garantisca la sicurezza;
4) Disporre una Consulenza psicologica di ufficio nonché seri accertamenti sanitari e monitoraggi finalizzati alla verifica periodica della condizione di alcol dipendenza del e comunque adottare ogni provvedimento CP_1 necessario per accertare la sussistenza delle problematiche di alcol dipendenza e la necessità o meno di percorsi specifici presso organi competenti al fine di superare le attuali criticità; 5) Solo ove il risultasse, all'esito di tutti i sistematici e periodici CP_1 accertamenti e monitoraggi effettuati, idoneo all'affido condiviso nonché a gestire la frequentazione con il figlio e soprattutto dimostrasse di essere pronto a ER percorrere un cammino psichiatrico/psicoanalitico per risolvere definitivamente le problematiche di alcoldipendenza, disporre l'affido condiviso nonché reintrodurre una graduale frequentazione padre- figlio. La stessa reintroduzione dei pernotti e della frequentazione durante le vacanze estive pasquali e natalizie dovrà essere graduale;
6)
Dichiarare il tenuto alla corresponsione a favore della IG.ra di un importo CP_1 Pt_1 non inferiore ad €. 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio da ER versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo i parametri delle
Linee Guida del CNF del 2017, con assegnazione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico universale, dichiarando altresì il tenuto al versamento di quanto dovuto e CP_1
pagina 2 di 8 non corrisposto a titolo di contributo al mantenimento e spese straordinarie a far data dal
23 agosto 2024 oltre interessi e rivalutazione. In via istruttoria, disporre idonea CTU come indicato ai precedenti punti 4) e 5), nonché prova per testi sui fatti descritti riservandosi di indicare ulteriori capitoli nel prosieguo del procedimento ed indicare testimoni con riserva di depositare, ad ulteriore comprova, supporto informatico con le registrazioni delle telefonate intercorse fra le parti. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale la revisione delle Parte_1 disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore nato il Persona_2
21.09.2015 dalla relazione dalla stessa intrattenuta con e in particolare ha CP_1 domandato di revocare l'affidamento condiviso ed il collocamento paritario e di disporre l'affidamento esclusivo di a sè, la regolamentazione delle visite padre-figlio in ER ambiente protetto, l'adozione di misure di monitoraggio sanitario e psicologico nei confronti del resistente, e infine porre a carico del padre il versamento di un assegno, da corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ER nella misura di € 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. La ricorrente, in particolare, ha allegato una serie di elementi documentali e testimonianze che evidenzierebbero una situazione di rischio e disagio per il minore a causa del persistente abuso di alcol da parte del padre, che negherebbe la dipendenza e rifiuterebbe ogni trattamento, nonché di episodi di ubriachezza anche in presenza del figlio, di comportamenti aggressivi e minacciosi del padre nei confronti della madre, tra cui insulti e minacce di morte e di episodi di controllo ossessivo e pedinamenti che avrebbero necessitato l'intervento dei Carabinieri. A tal proposito la ricorrente ha depositato copia della querela orale dalla stessa presentata ai Carabinieri in data 14.06.2025 nella quale si fa riferimento ad un episodio accaduto il 13 giugno 2025, allorquando la sarebbe stata minacciata e insultata telefonicamente dal Pt_1 CP_1 mentre cercava di andare a prendere il figlio , che si trovava a casa del padre con ER febbre alta. Il padre avrebbe usato espressioni offensive e minacciose come "ti faccio
pagina 3 di 8 togliere il bambino" e "ti metto le mani addosso", anche in presenza dei Carabinieri. La madre ha rappresentato le condizioni di disagio del minore, che manifesterebbe paura e rifiuto di stare con il padre e, quando sarebbe con lui, chiamerebbe la madre per essere riportato a casa. Da ultimo, ha aggiunto che il avrebbe violato le disposizioni CP_1 precedenti, omettendo il versamento del contributo al mantenimento per il figlio . ER
L'ambiente familiare materno, invece, sarebbe stabile e collaborativo, con il supporto dei nonni materni e significativa attenzione alle esigenze educative e affettive del minore.
2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente CP_1 procedimento ed è rimasto contumace.
3. All'udienza del 07.05.2025 è comparsa la ricorrente ed il proprio difensore. La ricorrente ha dichiarato: “Il padre non paga il mantenimento. Vede il padre il figlio regolarmente, una settimana per 2 giorni e mezzo e l'altra per 4 giorni. Non so se il padre sia o meno seguito dal So che lui ha la patente di guida. Confermo il ricorso”. Pt_2
4. Con provvedimento dell'08.05.2025 il Collegio ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare un'indagine socio-familiare sul nucleo familiare, ed ha conferito mandato al territorialmente competente al fine di monitorare la Pt_3 eventuale dipendenza da alcool del resistente e di attivare un percorso terapeutico e di monitoraggio dello stesso.
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed al Ser.D di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed alla ricorrente di integrare la documentazione.
6.All'udienza del 09.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio difensore che ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio la decisione.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento esclusivo del figlio debba essere accolta. I Servizi Sociali, nella relazione depositata, hanno concluso che “Questo servizio sociale valuta fondamentale che il sig. aderisca al CP_1 percorso presso il , date anche le affermazioni del minore, che presagiscono Pt_4 preoccupazione per i comportamenti messi in atto dal padre. Si valuta altresì importante la possibilità di un sostegno alla genitorialità, con l'attivazione del Servizio specialistico, anche a supporto del minore stesso”. I riferimenti alla capacità genitoriale del padre CP_1
pagina 4 di 8 emergono in più punti della relazione, principalmente in forma indiretta, attraverso CP_1 le sue dichiarazioni ed i comportamenti osservati. Durante i colloqui con i Servizi il padre ha dichiarato: “Il bambino non vuole venire da me perché io ho delle regole, lei invece gli fa fare quello che vuole", mostrando sì un tentativo del padre di descrivere una relazione affettiva e attiva con il figlio, ma anche una visione conflittuale del ruolo educativo.
Soprattutto con riferimento al percorso terapeutico emerge la criticità del padre che ha Par dichiarato “Che se lo prenda lei il bambino, io al D non ci tornerò mai più" con ciò evidenziando una scarsa consapevolezza del problema e una resistenza al trattamento, elementi che incidono negativamente sulla valutazione della sua capacità genitoriale.
Anche le parole del minore sottolineano la fragilità della figura paterna. , infatti, ER ha riferito all'assistente sociale di riferimento: “Con la mamma ci sto bene, con il BA no... perché lui beve le birre e si ubriaca" ed ancora "quando sono dal BA c'è sempre con me la ON (paterna) però non ci voglio andare, anche i suoi amici sono come lui” e poi "Sì, a volte li riportiamo a casa in macchina." Le parole del bambino indicano disagio e rifiuto nei confronti del padre, associato al consumo di alcol e alla presenza di adulti non affidabili. Si aggiunga che il Ser.D. con comunicazione del 27.06.2025 ha reso noto che il ha interrotto il programma presso il Servizio in data 22.07.2024 e da tale data non CP_1 ci sono stati ulteriori contatti con l'utente.
Queste considerazioni svolte dai Servizi Sociali indicano che la capacità genitoriale del padre, che non costituendosi nel presente giudizio ha oltretutto manifestato una carenza di interesse per il figlio, appare attualmente inadeguata. La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per il figlio per ER il quale risulta l'unica figura protettiva e stabile, che si attiva per la sua sicurezza.
Dall'indagine effettuata dai Servizi Sociali la madre è risultata presente e coinvolta nella vita quotidiana del figlio, in un ambiente familiare accogliente e identificata da ER come riferimento affettivo e sicuro, affidabile e presente. La madre, inoltre, potendo fare affidamento anche sul prezioso contributo della famiglia di origine, appare in grado di garantire il benessere fisico e psicologico del minore. I Servizi Sociali hanno evidenziato come la madre si sia presentata regolarmente ai colloqui ed abbia aderito pienamente agli interventi professionali proposti. Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento Parte_5
pagina 5 di 8 esclusivo con collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
8. In ordine alla frequentazione di con il padre, alla luce delle criticità emerse in ER sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della madre del minore, nonché da un uso problematico di alcol, ammesso dallo stesso padre che, nonostante l'invito formale dei Par Servizi Sociali, ha espresso un netto rifiuto ad intraprendere un percorso presso il d, rifiuto che aggrava il quadro di inaffidabilità genitoriale già delineato, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico del minore, si ritiene opportuno che la relazione padre-figlio sia ristabilita in un contesto protetto e supervisionato e quindi si dispone che il padre frequenti il figlio minore mediante incontri osservati con cadenza settimanale, ER alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti ovvero, in alternativa, di persona di fiducia della madre. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlio in modalità osservata, con le modalità ed i tempi ritenuti più adeguati (comunque una volta alla settimana).
9. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente all'udienza del 07.05.2025 ha dichiarato: “io lavoro come pellettiera assunta con contratto a tempo indeterminato e guadagno al mese euro 1700,00 con gli straordinari. Abito in casa di mia proprietà assieme ai nonni materni e a mia sorella nonché al bambino di anni 9 e mezzo.
Pago con mia sorella il rateo di mutuo pari ad euro 580,00 al mese. Ho un altro finanziamento per l'acquisto dell'autovettura con rateo mensile di euro 270,00”. Ha prodotto il Mod. 730/2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
25.977,00, Mod. 730/2023 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
24.208,00, Mod. 730/2022 con redditi pari ad € 22.090,00. Ai Servizi Sociali il padre ha dichiarato di lavorare in una ditta di bonifiche ambiente e smaltimento. Sulla base di tali deduzioni, valutate le circostanze del caso e tenuto conto del superiore interesse del minore, osservato che, pur in assenza di una documentazione completa e aggiornata relativa alla situazione reddituale del padre ciò non possa in alcun modo esimere CP_1 quest'ultimo dal dovere giuridico di contribuire al mantenimento del figlio minore
, ai sensi degli artt. 315-bis e 337-ter c.c., atteso che il dovere di mantenimento del ER
pagina 6 di 8 figlio minore grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, ma che non può essere subordinato alla produzione documentale da parte del genitore obbligato, specie quando vi siano elementi che attestano una capacità lavorativa e una condizione abitativa stabile, come nel caso del sig. il quale risulta occupato CP_1 presso una ditta di bonifiche ambientali e risiede stabilmente presso l'abitazione della madre, il Collegio dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di ER
€ 200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per . L'assegno unico sarà interamente percepito dalla ER madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore affidatario.
10. In punto di spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato il [...], Persona_2 alla madre con collocamento presso la medesima, la quale assumerà anche tutte Parte_1 le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti il figlio minore mediante incontri CP_1 ER osservati, da tenersi una volta alla settimana, alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali o di persona di fiducia della madre. A tal fine si conferisce il mandato ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlio con le modalità indicate, con richiesta di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09,
20.12., 20.03, 20.07) al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di € 200,00, importo ER rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 7 di 8 4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017; ER
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per il minore venga interamente percepito dalla madre;
6) condanna a rimborsare a il pagamento delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre al rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 1968/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Paola Migliorini Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 8 Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025 come segue: per la ricorrente, “insiste come da ricorso” ovvero “affinché il Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al IG. , a modifica del regime di affido condiviso e dei CP_1 giorni e delle modalità di frequentazione di cui all'accordo tra le parti nel procedimento
R.G. n. 15156/2022 Tribunale di Firenze, Voglia: 1) Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con domicilio e residenza presso l'abitazione di questa in ER
Rufina, Viale Duca della Vittoria, 149; 2) Disporre l'annullamento del collocamento paritario fra i genitori a favore del collocamento esclusivo presso la madre in Parte_1
Rufina, Viale Duca della Vittoria, 149 escludendo giorni di permanenza con il padre, pernottamenti e periodi continuativi di permanenza di con il padre anche per ER quanto riguarda le vacanze estive natalizie e pasquali;
3) Prevedere la possibilità per il
di vedere il figlio una volta alla settimana nel pomeriggio alla presenza di una CP_1 figura che ne garantisca la sicurezza;
4) Disporre una Consulenza psicologica di ufficio nonché seri accertamenti sanitari e monitoraggi finalizzati alla verifica periodica della condizione di alcol dipendenza del e comunque adottare ogni provvedimento CP_1 necessario per accertare la sussistenza delle problematiche di alcol dipendenza e la necessità o meno di percorsi specifici presso organi competenti al fine di superare le attuali criticità; 5) Solo ove il risultasse, all'esito di tutti i sistematici e periodici CP_1 accertamenti e monitoraggi effettuati, idoneo all'affido condiviso nonché a gestire la frequentazione con il figlio e soprattutto dimostrasse di essere pronto a ER percorrere un cammino psichiatrico/psicoanalitico per risolvere definitivamente le problematiche di alcoldipendenza, disporre l'affido condiviso nonché reintrodurre una graduale frequentazione padre- figlio. La stessa reintroduzione dei pernotti e della frequentazione durante le vacanze estive pasquali e natalizie dovrà essere graduale;
6)
Dichiarare il tenuto alla corresponsione a favore della IG.ra di un importo CP_1 Pt_1 non inferiore ad €. 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio da ER versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo i parametri delle
Linee Guida del CNF del 2017, con assegnazione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico universale, dichiarando altresì il tenuto al versamento di quanto dovuto e CP_1
pagina 2 di 8 non corrisposto a titolo di contributo al mantenimento e spese straordinarie a far data dal
23 agosto 2024 oltre interessi e rivalutazione. In via istruttoria, disporre idonea CTU come indicato ai precedenti punti 4) e 5), nonché prova per testi sui fatti descritti riservandosi di indicare ulteriori capitoli nel prosieguo del procedimento ed indicare testimoni con riserva di depositare, ad ulteriore comprova, supporto informatico con le registrazioni delle telefonate intercorse fra le parti. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale la revisione delle Parte_1 disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore nato il Persona_2
21.09.2015 dalla relazione dalla stessa intrattenuta con e in particolare ha CP_1 domandato di revocare l'affidamento condiviso ed il collocamento paritario e di disporre l'affidamento esclusivo di a sè, la regolamentazione delle visite padre-figlio in ER ambiente protetto, l'adozione di misure di monitoraggio sanitario e psicologico nei confronti del resistente, e infine porre a carico del padre il versamento di un assegno, da corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ER nella misura di € 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. La ricorrente, in particolare, ha allegato una serie di elementi documentali e testimonianze che evidenzierebbero una situazione di rischio e disagio per il minore a causa del persistente abuso di alcol da parte del padre, che negherebbe la dipendenza e rifiuterebbe ogni trattamento, nonché di episodi di ubriachezza anche in presenza del figlio, di comportamenti aggressivi e minacciosi del padre nei confronti della madre, tra cui insulti e minacce di morte e di episodi di controllo ossessivo e pedinamenti che avrebbero necessitato l'intervento dei Carabinieri. A tal proposito la ricorrente ha depositato copia della querela orale dalla stessa presentata ai Carabinieri in data 14.06.2025 nella quale si fa riferimento ad un episodio accaduto il 13 giugno 2025, allorquando la sarebbe stata minacciata e insultata telefonicamente dal Pt_1 CP_1 mentre cercava di andare a prendere il figlio , che si trovava a casa del padre con ER febbre alta. Il padre avrebbe usato espressioni offensive e minacciose come "ti faccio
pagina 3 di 8 togliere il bambino" e "ti metto le mani addosso", anche in presenza dei Carabinieri. La madre ha rappresentato le condizioni di disagio del minore, che manifesterebbe paura e rifiuto di stare con il padre e, quando sarebbe con lui, chiamerebbe la madre per essere riportato a casa. Da ultimo, ha aggiunto che il avrebbe violato le disposizioni CP_1 precedenti, omettendo il versamento del contributo al mantenimento per il figlio . ER
L'ambiente familiare materno, invece, sarebbe stabile e collaborativo, con il supporto dei nonni materni e significativa attenzione alle esigenze educative e affettive del minore.
2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente CP_1 procedimento ed è rimasto contumace.
3. All'udienza del 07.05.2025 è comparsa la ricorrente ed il proprio difensore. La ricorrente ha dichiarato: “Il padre non paga il mantenimento. Vede il padre il figlio regolarmente, una settimana per 2 giorni e mezzo e l'altra per 4 giorni. Non so se il padre sia o meno seguito dal So che lui ha la patente di guida. Confermo il ricorso”. Pt_2
4. Con provvedimento dell'08.05.2025 il Collegio ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare un'indagine socio-familiare sul nucleo familiare, ed ha conferito mandato al territorialmente competente al fine di monitorare la Pt_3 eventuale dipendenza da alcool del resistente e di attivare un percorso terapeutico e di monitoraggio dello stesso.
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed al Ser.D di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed alla ricorrente di integrare la documentazione.
6.All'udienza del 09.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio difensore che ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio la decisione.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento esclusivo del figlio debba essere accolta. I Servizi Sociali, nella relazione depositata, hanno concluso che “Questo servizio sociale valuta fondamentale che il sig. aderisca al CP_1 percorso presso il , date anche le affermazioni del minore, che presagiscono Pt_4 preoccupazione per i comportamenti messi in atto dal padre. Si valuta altresì importante la possibilità di un sostegno alla genitorialità, con l'attivazione del Servizio specialistico, anche a supporto del minore stesso”. I riferimenti alla capacità genitoriale del padre CP_1
pagina 4 di 8 emergono in più punti della relazione, principalmente in forma indiretta, attraverso CP_1 le sue dichiarazioni ed i comportamenti osservati. Durante i colloqui con i Servizi il padre ha dichiarato: “Il bambino non vuole venire da me perché io ho delle regole, lei invece gli fa fare quello che vuole", mostrando sì un tentativo del padre di descrivere una relazione affettiva e attiva con il figlio, ma anche una visione conflittuale del ruolo educativo.
Soprattutto con riferimento al percorso terapeutico emerge la criticità del padre che ha Par dichiarato “Che se lo prenda lei il bambino, io al D non ci tornerò mai più" con ciò evidenziando una scarsa consapevolezza del problema e una resistenza al trattamento, elementi che incidono negativamente sulla valutazione della sua capacità genitoriale.
Anche le parole del minore sottolineano la fragilità della figura paterna. , infatti, ER ha riferito all'assistente sociale di riferimento: “Con la mamma ci sto bene, con il BA no... perché lui beve le birre e si ubriaca" ed ancora "quando sono dal BA c'è sempre con me la ON (paterna) però non ci voglio andare, anche i suoi amici sono come lui” e poi "Sì, a volte li riportiamo a casa in macchina." Le parole del bambino indicano disagio e rifiuto nei confronti del padre, associato al consumo di alcol e alla presenza di adulti non affidabili. Si aggiunga che il Ser.D. con comunicazione del 27.06.2025 ha reso noto che il ha interrotto il programma presso il Servizio in data 22.07.2024 e da tale data non CP_1 ci sono stati ulteriori contatti con l'utente.
Queste considerazioni svolte dai Servizi Sociali indicano che la capacità genitoriale del padre, che non costituendosi nel presente giudizio ha oltretutto manifestato una carenza di interesse per il figlio, appare attualmente inadeguata. La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per il figlio per ER il quale risulta l'unica figura protettiva e stabile, che si attiva per la sua sicurezza.
Dall'indagine effettuata dai Servizi Sociali la madre è risultata presente e coinvolta nella vita quotidiana del figlio, in un ambiente familiare accogliente e identificata da ER come riferimento affettivo e sicuro, affidabile e presente. La madre, inoltre, potendo fare affidamento anche sul prezioso contributo della famiglia di origine, appare in grado di garantire il benessere fisico e psicologico del minore. I Servizi Sociali hanno evidenziato come la madre si sia presentata regolarmente ai colloqui ed abbia aderito pienamente agli interventi professionali proposti. Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento Parte_5
pagina 5 di 8 esclusivo con collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
8. In ordine alla frequentazione di con il padre, alla luce delle criticità emerse in ER sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della madre del minore, nonché da un uso problematico di alcol, ammesso dallo stesso padre che, nonostante l'invito formale dei Par Servizi Sociali, ha espresso un netto rifiuto ad intraprendere un percorso presso il d, rifiuto che aggrava il quadro di inaffidabilità genitoriale già delineato, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico del minore, si ritiene opportuno che la relazione padre-figlio sia ristabilita in un contesto protetto e supervisionato e quindi si dispone che il padre frequenti il figlio minore mediante incontri osservati con cadenza settimanale, ER alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti ovvero, in alternativa, di persona di fiducia della madre. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlio in modalità osservata, con le modalità ed i tempi ritenuti più adeguati (comunque una volta alla settimana).
9. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente all'udienza del 07.05.2025 ha dichiarato: “io lavoro come pellettiera assunta con contratto a tempo indeterminato e guadagno al mese euro 1700,00 con gli straordinari. Abito in casa di mia proprietà assieme ai nonni materni e a mia sorella nonché al bambino di anni 9 e mezzo.
Pago con mia sorella il rateo di mutuo pari ad euro 580,00 al mese. Ho un altro finanziamento per l'acquisto dell'autovettura con rateo mensile di euro 270,00”. Ha prodotto il Mod. 730/2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
25.977,00, Mod. 730/2023 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
24.208,00, Mod. 730/2022 con redditi pari ad € 22.090,00. Ai Servizi Sociali il padre ha dichiarato di lavorare in una ditta di bonifiche ambiente e smaltimento. Sulla base di tali deduzioni, valutate le circostanze del caso e tenuto conto del superiore interesse del minore, osservato che, pur in assenza di una documentazione completa e aggiornata relativa alla situazione reddituale del padre ciò non possa in alcun modo esimere CP_1 quest'ultimo dal dovere giuridico di contribuire al mantenimento del figlio minore
, ai sensi degli artt. 315-bis e 337-ter c.c., atteso che il dovere di mantenimento del ER
pagina 6 di 8 figlio minore grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, ma che non può essere subordinato alla produzione documentale da parte del genitore obbligato, specie quando vi siano elementi che attestano una capacità lavorativa e una condizione abitativa stabile, come nel caso del sig. il quale risulta occupato CP_1 presso una ditta di bonifiche ambientali e risiede stabilmente presso l'abitazione della madre, il Collegio dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di ER
€ 200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per . L'assegno unico sarà interamente percepito dalla ER madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore affidatario.
10. In punto di spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato il [...], Persona_2 alla madre con collocamento presso la medesima, la quale assumerà anche tutte Parte_1 le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti il figlio minore mediante incontri CP_1 ER osservati, da tenersi una volta alla settimana, alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali o di persona di fiducia della madre. A tal fine si conferisce il mandato ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlio con le modalità indicate, con richiesta di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09,
20.12., 20.03, 20.07) al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di € 200,00, importo ER rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 7 di 8 4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017; ER
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per il minore venga interamente percepito dalla madre;
6) condanna a rimborsare a il pagamento delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre al rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8