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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 471/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COPPA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 16/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate, in Alba, le figlie: in data 08.10.2007 e Persona_1 Persona_2
in data 01.12.2011.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Pocapaglia (CN)Strada Roero n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la SI.ra si accollerà il pagamento Parte_1 delle spese di ordinaria amministrazione e delle utenze domestiche, peraltro già intestate a proprio nome, mentre le spese di straordinaria amministrazione dell'immobile saranno divise a metà tra i coniugi;
Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale con il consenso della moglie;
Le figlie e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza principale presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Stante l'età delle minori e degli ottimi rapporti tra le parti, si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria dimora le figlie ogni volta che loro lo vorranno, previo accordo e coordinamento tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni di lavoro e tenuto conto del preminente interesse delle minori, oppure, in difetto di accordo, nei periodi di seguito indicati che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
due (sere) infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi dalle ore 19,00 alle ore 8,00 del mattino seguente, con accompagnamento a scuola delle minori;
i fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sei giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 1 dicembre al 6 gennaio, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
2 per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il tutto in ogni caso, alla luce dell'età delle figlie, secondo la loro volontà.
Il padre, svolge attività stagionale e per tale motivo in alcuni periodo dell'anno è privo di occupazione;
per tale ragione il medesimo si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie l'importo di € 150,00 al mese (oltre aggiornamenti ISTAT) nel periodo in cui è privo di occupazione aumentando il detto contributo ad € 300,00 mensili (oltre aggiornamento ISTAT) nei periodi in cui è occupato e quindi svolge attività lavorativa, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione alla SI.ra ; Parte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Asti, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tra queste rientra anche, e sarà suddivisa al 50%, la retta della scuola privata della figlia Le spese straordinarie verranno Per_1 rimborsate con cadenza mensile al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa.
PRENDE ATTO CHE:
La rata del mutuo acceso sulla casa coniugale sarà suddivisa e pagata al 50 % dalle parti.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; Parte_1
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare la sentenza e di provvedere Per_3 alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 02/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 471/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COPPA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 16/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate, in Alba, le figlie: in data 08.10.2007 e Persona_1 Persona_2
in data 01.12.2011.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Pocapaglia (CN)Strada Roero n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la SI.ra si accollerà il pagamento Parte_1 delle spese di ordinaria amministrazione e delle utenze domestiche, peraltro già intestate a proprio nome, mentre le spese di straordinaria amministrazione dell'immobile saranno divise a metà tra i coniugi;
Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale con il consenso della moglie;
Le figlie e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza principale presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Stante l'età delle minori e degli ottimi rapporti tra le parti, si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria dimora le figlie ogni volta che loro lo vorranno, previo accordo e coordinamento tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni di lavoro e tenuto conto del preminente interesse delle minori, oppure, in difetto di accordo, nei periodi di seguito indicati che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
due (sere) infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi dalle ore 19,00 alle ore 8,00 del mattino seguente, con accompagnamento a scuola delle minori;
i fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sei giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 1 dicembre al 6 gennaio, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
2 per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il tutto in ogni caso, alla luce dell'età delle figlie, secondo la loro volontà.
Il padre, svolge attività stagionale e per tale motivo in alcuni periodo dell'anno è privo di occupazione;
per tale ragione il medesimo si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie l'importo di € 150,00 al mese (oltre aggiornamenti ISTAT) nel periodo in cui è privo di occupazione aumentando il detto contributo ad € 300,00 mensili (oltre aggiornamento ISTAT) nei periodi in cui è occupato e quindi svolge attività lavorativa, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione alla SI.ra ; Parte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Asti, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tra queste rientra anche, e sarà suddivisa al 50%, la retta della scuola privata della figlia Le spese straordinarie verranno Per_1 rimborsate con cadenza mensile al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa.
PRENDE ATTO CHE:
La rata del mutuo acceso sulla casa coniugale sarà suddivisa e pagata al 50 % dalle parti.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; Parte_1
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare la sentenza e di provvedere Per_3 alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 02/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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