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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ghinetti Presidente
- dott.ssa Rossella Incardona Giudice
- dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2092 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a AR (NO) il 03/11/1976. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ANGHELONE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. nt. a AN (PV) il 19/02/1975 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 06.06.2009 in Cerano (NO), trascritto nei Registri dello Parte_2 Parte_1 stato civile del Comune di Cerano, Atto n. 4 parte II, serie A anno 2009 ; • ordinare al Comune di
Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte in sede di separazione;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. Confermare e disporre l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 Per_2
Pag. 1 residenza anagrafica nella sua abitazione sita in Novara, Corso Torino n.21. 2. Confermare e disporre che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie e i genitori si impegnano ad assicurare la reciproca partecipazione nei momenti importanti della loro crescita. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno le figlie con sé.
3. Confermare e disporre le modalità di frequentazione delle figlie e concordate Per_1 Per_2 dai genitori, fatti salvi diversi accordi che tengano conto dell'interesse superiore delle figlie e delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori ( i quali potranno concordare orari e giorni differenti secondo le sopraggiunte necessità mediante avviso/accordo a mezzo mail, sms o whatsapp di almeno 2 (due) giorni)- come segue: - Nel fine settimana: il padre vedrà e terrà con sé e a settimane Per_1 Per_2 alterne, dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera dopo cena, accompagnandole dalla madre;
- Durante la settimana: il padre vedrà e terrà con sé le figlie di regola il giovedì con la seguente modalità: quando e trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso si occuperà delle Per_1 Per_2 figlie il giovedì dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena, accompagnandole a casa della madre;
quando le figlie trascorreranno il weekend con la madre, il padre si occuperà delle stesse il lunedì dall'uscita da scuola al dopo cena, nonché il giovedì dall'uscita da scuola al dopo cena e, l'indomani mattina, le accompagnerà a scuola con l'aiuto dei nonni paterni;
-Vacanze scolastiche natalizie: previa interruzione del regime normale di frequentazione, le figlie e trascorreranno la metà Per_1 Per_2 delle vacanze natalizie e precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2025 verrà trascorso con il padre, quello successivo con la madre;
- Vacanze scolastiche pasquali: verranno trascorse da e ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore, con la precisazione che le vacanze pasquali del 2026 verranno trascorse con il padre;
- Vacanze scolastiche estive: le figlie e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive durante le ferie da lavoro dei genitori. Detto periodo verrà consensualmente determinato dai genitori, tenuto conto delle singole esigenze di lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo congruo avviso da dare all'altro genitore, potrà trascorrere con le figlie una terza settimana. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione con possibilità, previ accordi, di iscrivere e a campus integrativi e ricreativi, ovvero di far trascorrere dei Per_1 Per_2 periodi di villeggiatura con i nonni sia materni che paterni;
- Le festività e i “ponti”: che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, previa interruzione del regime normale di frequentazione. Per la concreta ed esatta definizione di tali i periodi dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
- i genitori, nei rispettivi periodi di loro spettanza, provvederanno ad accompagnare e ad andare a prendere le figlie sia a scuola che alle varie attività extrascolastiche e nell'ipotesi in cui il padre o la madre siano impossibilitati a vedere/tenere con sé le minori e per impegni di lavoro, gli stessi dovranno recuperare tale periodo con altro Per_1 Per_2 periodo di egual misura da concordare preventivamente;
4. Confermare e disporre a carico del padre la corresponsione dell'assegno mensile per il mantenimento delle figlie e di €. 1048,26 Per_1 Per_2
(importo di €. 1.000,00 previsto in separazione aggiornato a luglio 2025) per ciascuna figlia e
Pag. 2 complessivamente pari a €. 2.096,52 da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra
Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base agli indici Istat, costo vita, Pt_1 tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno 2026; 5. Confermare e disporre a carico del padre il pagamento del 75% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale (ndr. Milano/Verbania) e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. Ad integrazione di quanto sopra si precisa che le rette relative all'intero ciclo scolastico delle scuole private
- fino alle scuole superiori - che attualmente frequenta la figlia e quello che frequenterà la figlia Per_2
– sempre fino alle scuole superiori - a partire dal prossimo anno scolastico, saranno sostenute Per_1
Pag. 3 dai nonni paterni che si sono impegnati a tanto fare. In caso di mancato pagamento da parte dei nonni paterni in ogni caso si farà carico di dette rette il padre.
6. Confermare e disporre che il Sig. Parte_2
a partire dall'emananda sentenza di divorzio corrisponda alla sig.ra un assegno
[...] Parte_1 divorzile di €. 400,00 da versarsi alla stessa in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Tale assegno sarà annualmente Pt_1 rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2026. 7. Confermare che i genitori, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio delle figlie minori, con impegno a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri con le figlie.
8. Confermare la decisione assunta dai sigg.ri – Bandi che qualora dovessero ricorrere i presupposti per Pt_2
l'erogazione dell'Assegno Unico per le figlie, lo stesso verrà percepito interamente dalla madre. SULLE
ULTERIORI PATTUIZIONI 9. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nelle more della presente nota, hanno dato esecuzione e definito i rapporti patrimoniali derivanti dalla loro pregressa convivenza ed in particolare quelli descritti nel ricorso dell'08.07.24 depositato e specificatamente individuati e regolamentati nelle condizioni di separazione dal n.7 al n.15 e nelle condizioni di divorzio dal n.7 al n. 12. Pertanto i sigg.ri con l'intervenuto adempimento di ciascuna delle richiamate Controparte_1 condizioni dichiarano che null'altro avranno a pretendere vicendevolmente, per qualsiasi titolo, ragione o causa ad esse connesse, fermi tutti gli altri obblighi derivanti dalle richiamate condizioni divorzio dal n. 1 al n. 8).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno formulato domanda congiunta di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 6/9/2009 (trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Novara, Atto n. 72 parte II, serie B anno 2009). Dalla loro unione sono nate , nel Per_1
2010, e nel 2012, ancora minorenni. Per_2
Con sentenza n. 61/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi (sentenza passata in giudicato in data 16/7/2025.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì
Pag. 4 il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6/9/2009 e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Novara, Atto n. 72 parte II, serie B anno 2009;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese di lite
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ghinetti Presidente
- dott.ssa Rossella Incardona Giudice
- dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2092 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a AR (NO) il 03/11/1976. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ANGHELONE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. nt. a AN (PV) il 19/02/1975 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 06.06.2009 in Cerano (NO), trascritto nei Registri dello Parte_2 Parte_1 stato civile del Comune di Cerano, Atto n. 4 parte II, serie A anno 2009 ; • ordinare al Comune di
Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte in sede di separazione;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. Confermare e disporre l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 Per_2
Pag. 1 residenza anagrafica nella sua abitazione sita in Novara, Corso Torino n.21. 2. Confermare e disporre che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie e i genitori si impegnano ad assicurare la reciproca partecipazione nei momenti importanti della loro crescita. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno le figlie con sé.
3. Confermare e disporre le modalità di frequentazione delle figlie e concordate Per_1 Per_2 dai genitori, fatti salvi diversi accordi che tengano conto dell'interesse superiore delle figlie e delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori ( i quali potranno concordare orari e giorni differenti secondo le sopraggiunte necessità mediante avviso/accordo a mezzo mail, sms o whatsapp di almeno 2 (due) giorni)- come segue: - Nel fine settimana: il padre vedrà e terrà con sé e a settimane Per_1 Per_2 alterne, dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera dopo cena, accompagnandole dalla madre;
- Durante la settimana: il padre vedrà e terrà con sé le figlie di regola il giovedì con la seguente modalità: quando e trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso si occuperà delle Per_1 Per_2 figlie il giovedì dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena, accompagnandole a casa della madre;
quando le figlie trascorreranno il weekend con la madre, il padre si occuperà delle stesse il lunedì dall'uscita da scuola al dopo cena, nonché il giovedì dall'uscita da scuola al dopo cena e, l'indomani mattina, le accompagnerà a scuola con l'aiuto dei nonni paterni;
-Vacanze scolastiche natalizie: previa interruzione del regime normale di frequentazione, le figlie e trascorreranno la metà Per_1 Per_2 delle vacanze natalizie e precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2025 verrà trascorso con il padre, quello successivo con la madre;
- Vacanze scolastiche pasquali: verranno trascorse da e ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore, con la precisazione che le vacanze pasquali del 2026 verranno trascorse con il padre;
- Vacanze scolastiche estive: le figlie e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive durante le ferie da lavoro dei genitori. Detto periodo verrà consensualmente determinato dai genitori, tenuto conto delle singole esigenze di lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo congruo avviso da dare all'altro genitore, potrà trascorrere con le figlie una terza settimana. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione con possibilità, previ accordi, di iscrivere e a campus integrativi e ricreativi, ovvero di far trascorrere dei Per_1 Per_2 periodi di villeggiatura con i nonni sia materni che paterni;
- Le festività e i “ponti”: che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, previa interruzione del regime normale di frequentazione. Per la concreta ed esatta definizione di tali i periodi dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
- i genitori, nei rispettivi periodi di loro spettanza, provvederanno ad accompagnare e ad andare a prendere le figlie sia a scuola che alle varie attività extrascolastiche e nell'ipotesi in cui il padre o la madre siano impossibilitati a vedere/tenere con sé le minori e per impegni di lavoro, gli stessi dovranno recuperare tale periodo con altro Per_1 Per_2 periodo di egual misura da concordare preventivamente;
4. Confermare e disporre a carico del padre la corresponsione dell'assegno mensile per il mantenimento delle figlie e di €. 1048,26 Per_1 Per_2
(importo di €. 1.000,00 previsto in separazione aggiornato a luglio 2025) per ciascuna figlia e
Pag. 2 complessivamente pari a €. 2.096,52 da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra
Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base agli indici Istat, costo vita, Pt_1 tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno 2026; 5. Confermare e disporre a carico del padre il pagamento del 75% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale (ndr. Milano/Verbania) e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. Ad integrazione di quanto sopra si precisa che le rette relative all'intero ciclo scolastico delle scuole private
- fino alle scuole superiori - che attualmente frequenta la figlia e quello che frequenterà la figlia Per_2
– sempre fino alle scuole superiori - a partire dal prossimo anno scolastico, saranno sostenute Per_1
Pag. 3 dai nonni paterni che si sono impegnati a tanto fare. In caso di mancato pagamento da parte dei nonni paterni in ogni caso si farà carico di dette rette il padre.
6. Confermare e disporre che il Sig. Parte_2
a partire dall'emananda sentenza di divorzio corrisponda alla sig.ra un assegno
[...] Parte_1 divorzile di €. 400,00 da versarsi alla stessa in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Tale assegno sarà annualmente Pt_1 rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2026. 7. Confermare che i genitori, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio delle figlie minori, con impegno a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri con le figlie.
8. Confermare la decisione assunta dai sigg.ri – Bandi che qualora dovessero ricorrere i presupposti per Pt_2
l'erogazione dell'Assegno Unico per le figlie, lo stesso verrà percepito interamente dalla madre. SULLE
ULTERIORI PATTUIZIONI 9. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nelle more della presente nota, hanno dato esecuzione e definito i rapporti patrimoniali derivanti dalla loro pregressa convivenza ed in particolare quelli descritti nel ricorso dell'08.07.24 depositato e specificatamente individuati e regolamentati nelle condizioni di separazione dal n.7 al n.15 e nelle condizioni di divorzio dal n.7 al n. 12. Pertanto i sigg.ri con l'intervenuto adempimento di ciascuna delle richiamate Controparte_1 condizioni dichiarano che null'altro avranno a pretendere vicendevolmente, per qualsiasi titolo, ragione o causa ad esse connesse, fermi tutti gli altri obblighi derivanti dalle richiamate condizioni divorzio dal n. 1 al n. 8).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno formulato domanda congiunta di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 6/9/2009 (trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Novara, Atto n. 72 parte II, serie B anno 2009). Dalla loro unione sono nate , nel Per_1
2010, e nel 2012, ancora minorenni. Per_2
Con sentenza n. 61/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi (sentenza passata in giudicato in data 16/7/2025.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì
Pag. 4 il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6/9/2009 e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Novara, Atto n. 72 parte II, serie B anno 2009;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese di lite
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Amoruso
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