Articolo 9 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
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16 gennaio 1987
Art. 9. 1. L'allegato A della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' cosi' modificato:
a) ai numeri 1 e 2, nella colonna "Denominazione" e' aggiunto in fine il rinvio "(1)" alla nota a pie' di pagina;
b) al numero 2, e' soppresso il rinvio "(1)" alla nota a pie' di pagina, che figura dopo la parola "lontra" nella colonna "Denominazione";
c) al numero 2, nella colonna "Descrizione delle fibre" la parola "Mohair" e' sostituita dalle parole "capra angora";
d) il testo del numero 9 nella colonna "Descrizione delle fibre" e' sostituito dal seguente:
"Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon Avicennae, Urena lobata, Urena sinuata";
e) e' soppresso il numero 14 "Ibisco";
f) nel numero 20 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente:
"Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (Bc ) allo stato ambientato e la forza (Bm ) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:

Bc (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di T + 2 T;

Bm (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T;
di cui T e' la massa per unita' di lunghezza media espressa in decitex";
g) nel numero 25 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente:
"Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena piu' del 50 per cento in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato";
h) nel numero 28 la denominazione "Fibra poliammidica" e' sostituita da "Poliammidica o nylon";
i) nel numero 32 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente:
"Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)";
l) la nota "(1)" e' sostituita dalla seguente:
"(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 puo' essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della presente legge nonche' a quelli di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2";
m) sono soppressi i rinvii alla nota "(2)" ed il relativo testo. Nota all'art. 9:
Il testo vigente dell'allegato A della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"ALLEGATO A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 puo' essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti di cui all'art. 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della presente legge, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987