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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore Grillo Presidente rel./est.
2) dott. Paola Barracchia Consigliere
3) dott. Maristella Sardone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 802/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Fabio Bagnulo e Giovanni Ladisi, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Santeramo in Colle (BA), via Mercadante, n. 27; appellante e Contro già , quale Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA CP_1
PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Tamborrino, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Monopoli (BA), via Capitano Pirrelli, n. 24; appellata All'udienza collegiale del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (memoria conclusiva del 10/10/2025, richiamata nelle note scritte del 8/12/2025): < … piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, riformare integralmente la gravata sentenza resa dal Tribunale di Bari n. 5031/2023 nel giudizio civile Rg. n. 5834/2014, e così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava per l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato;
Contr
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento delle lesioni subite dall'attrice e per l'effetto al pagamento della somma di complessivi Euro E. 154.374,73, di cui E. 4.550,00 per I.T.T, E. 10.874,50 per I.T.P, E. 136.423,00 per danno biologico, E. 2.527,23 per spese mediche documentate, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma derivante dalle risultanze dell'espletata CTU medico-legale o che sarà comunque ritenuta di giustizia, sino all'integrale soddisfo;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio nonché ripetizione delle spese di CTU e di quelle già versate a titolo di spese legali e di quant'altro ulteriormente versato in ragione della sentenza impugnata, al sol fine di evirare il pregiudizio di azioni esecutive >. I procuratori di hanno così concluso (note conclusive del 9/10/2025, CP_1 richiamate nelle note scritte del 3/12/2025): < … Voglia l'ecc.ma Corte di appello, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello formulato da contro la impresa designata Parte_1
con l'atto notificato;
CP_1
- confermare la appellata sentenza n. 5031 resa inter partes il 6.12.2023 dal Tribunale di Bari. Vinte le spese e i compensi anche di questo secondo grado di giudizio, con maggiorazione forfetaria del 15%, cap e iva , come da nota spese allegata >.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5031/2023, pubblicata il 6 dicembre 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di , diretta ad ottenere il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dall'attrice a causa del sinistro stradale, verificatosi verso le ore 16,30 del giorno 5/4/2012, a Santeramo in Colle, lungo la S.P. 160 in direzione Altamura-Jesce-Matera, all'altezza della progressiva chilometrica km 2220, sinistro che vedeva coinvolte la Renault Twingo Tg. AP503JE, condotta dall'attrice, e un'autovettura tipo monovolume di colore grigio, non identificata, proveniente in senso opposto. Si precisa che è stata convenuta in giudizio in qualità di Impresa CP_1 designata dal “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005. Per effetto del rigetto, il Giudice di primo grado ha altresì condannato la parte attrice
“alla refusione delle spese di lite in favore dell nella qualità di Controparte_3 impresa designata dal “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada” che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”. Il Tribunale di Bari ha respinto la domanda attorea, sul presupposto che “l'onere a carico della attrice non è stato adempiuto non potendo ritenersi confermata la ricostruzione dell'evento fornita dall'istante; deve reputarsi, a seguito dell'esame del compendio probatorio, che la verificazione del sinistro sia dipesa dalla esclusiva responsabilità di parte attorea”1. Per quanto riguarda il materiale probatorio, in primo grado l'attrice aveva prodotto le fotografie dell'auto incidentata, la copia del fascicolo penale e la querela, la cartella clinica relativa al periodo di degenza ospedaliera, in seguito all'incidente, il certificato di dimissioni, i certificati medici, la relazione del CTP dott. e le Persona_1 ricevute delle spese mediche sostenute a causa del sinistro. La convenuta compagnia assicuratrice aveva depositato, unitamente alla comparsa di risposta, la relazione della Polizia Municipale di Santeramo, intervenuta sul posto in seguito all'incidente. Ai fini dell'accertamento e della quantificazione delle lesioni sofferte dall'attrice, era stata disposta dal primo Giudice CTU medico-legale, con conferimento dell'incarico al dott. . Quest'ultimo, nella relazione del 30/05/2016, aveva confermato Persona_2 la sussistenza del nesso di causalità “tra sinistro denunciato e lesioni riportate, e tra queste e i postumi rilevati” ed escluso che “possano attendibilmente ammettersi spese future prevedibili inerenti la patologia de quo”2. Altresì, il CTU aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 260 (duecentosessanta), dei quali 56 (cinquantasei) come totale al 100%, 94 (novantaquattro) come temporanea parziale al 50% ed ulteriori 110 (centodieci) come temporanea parziale mediamente valutata al 25%. Infine, con riferimento ai postumi riscontrati, l'Ausiliare aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 17%. Completavano il quadro probatorio ora delineato le testimonianze di Testimone_1
, , e, infine,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 degli Agenti di Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro, Testimone_5
e . Parte_2 All'esito dell'attività istruttoria, come già evidenziato, il Tribunale di Bari ha giudicato mancante la prova sulla dinamica del sinistro da parte dell'attrice, evidenziando, preliminarmente che la querela sporta dalla danneggiata, di per sé, non è sufficiente a dimostrare che il sinistro si sia realmente verificato né che sia accaduto secondo le modalità prospettate. Inoltre, secondo il primo Giudice, per diversi motivi vanno ritenute inattendibili le testimonianze dei coniugi e , unici testi ad Testimone_2 Testimone_1 aver confermato de visu la ricostruzione, offerta dalla sulla dinamica Parte_1 dell'incidente. Avverso la sentenza di rigetto ha proposto appello la soccombente , Parte_1 lamentando in primis la nullità della sentenza, poiché affetta da vizio di motivazione, ritenuta meramente apparente. In particolare, l'appellante sostiene che “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato (alias il rigetto della domanda)”. In particolare, le motivazioni sarebbero
“obiettivamente inconciliabili” con il quadro probatorio delineatosi in corso di giudizio3. Inoltre, l'appellante lamenta la “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 cpc con riferimento ai presupposti fondanti la domanda di condanna al risarcimento”. Segnatamente, si sostiene che il Giudice di primo grado abbia compiuto una errata valutazione degli elementi di prova, al punto da ritenere non assolto l'onere della prova, in capo alla danneggiata, sulla dinamica dell'incidente. Si contesta l'affermazione del Tribunale di Bari, secondo cui la querela contro ignoti, di per sé sola, non dimostrerebbe né l'esistenza del sinistro né le modalità dell'evento. Difatti, per l'appellante, l'accadimento del sinistro sarebbe un fatto inconfutabile, oltretutto accertato dagli stessi Agenti della Polizia Locale. L'appellante precisa4 che la querela dovrebbe far parte degli elementi di prova che il giudice è chiamato a valutare, se non altro a riprova della diligenza e della volontà della di dare Parte_1 impulso alle ricerche per identificare il responsabile dell'incidente. Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe fondato il rigetto prevalentemente sulla base della ricostruzione del sinistro elaborata dagli Agenti di Polizia Locale, in loco intervenuti dopo l'incidente. Si sottolinea, al rigurado, che, mentre gli accertamenti di fatto (come la descrizione dello stato dei luoghi) effettuati dai pubblici ufficiali “hanno certamente fede privilegiata”, la ricostruzione meramente ipotetica e postuma della dinamica del sinistro non godrebbe della medesima forza probatoria, poiché gli agenti non erano presenti al momento dei fatti. Dunque, si contesta al Giudice di primo grado, il fatto di aver dato prevalenza alla valutazione soltanto ipotetica5, operata dalle Forze di Polizia, rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni, che, invece, hanno affermato di aver assistito all'incidente. L'appellante, poi, censura il ragionamento del Giudice circa l'inattendibilità dei testi e evidenziando che, nella sentenza Testimone_2 Testimone_1 impugnata, si pone in risalto, come aspetto controverso, il fatto che nessuno dei due testi sia riuscito a riconoscere il veicolo responsabile dell'invasione di corsia, pur dichiarando di aver assistito al sinistro. Ad opinione del Tribunale, la ricostruzione della dinamica fatta dei testi non troverebbe riscontro nell'assenza di segni di frenata sull'asfalto, circostanza accertata dagli Agenti della Polizia Locale. Sul punto, l'appellante
contro
-argomenta affermando che “il fatto che sul manto stradale non siano state rinvenute tracce di frenata è la conseguenza diretta del fatto
- noto ed incontestato - che l'asfalto fosse bagnato perché pioveva”6. Inoltre, l'appellante sottolinea come non potrebbero ravvisarsi cause alternative della brusca frenata, spiegabile soltanto con la presenza di un ostacolo non altrimenti visibile all'uscita da una curva destrorsa, che, secondo i Verbalizzanti, “non consente la visuale in entrambi i sensi di marcia”. Come riscontro della frenata, l'appellante adduce il rilevamento di “due brevi solchi individuati sulla banchina di sinistra lasciati impressi dagli pneumatici”7. Viene sottoposta a censura l'ulteriore argomento a favore dell'inattendibilità dei testi, sostenuto dal Tribunale, secondo cui, nonostante i due coniugi testimoni avessero dichiarato di essersi trattenuti sul luogo, anche dopo l'arrivo delle Forze di Polizia, non si sarebbero presentati a questi ultimi, qualificandosi come testimoni oculari del sinistro. Invero, nel rapporto redatto dai Vigili si legge: “sul posto non si presentava alcuna persona in grado di riferire notizie utili alle indagini”. Sul punto, l'appellante replica che (da quanto riferito dal e confermato Tes_2 dalle dichiarazioni della , gli stessi Agenti avrebbero fatto allontanare i Tes_3 presenti. Peraltro, l'appellante evidenzia che, anche dalle testimonianze degli Agenti
e emergerebbe la certa presenza di persone in loco. Pt_2 Tes_5
Inoltre, non avrebbe potuto inferirsi l'assenza di testimoni oculari dal mero fatto che nell'immediatezza nessuno avesse “spontaneamente” riferito di essere stato presente al momento dell'incidente. Secondo l'appellante, non si potrebbe imputare ai coniugi di non essersi subito presentati alle Forze di Polizia, quali Controparte_4 persone informate sui fatti, perché sarebbe stato dovere degli Agenti l'identificazione di eventuali testi, nonché la raccolta di informazioni utili alle indagini. Parte appellante contesta altresì l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui vi sarebbe incongruenza tra le dichiarazioni rese dal durante la Tes_2 testimonianza e quelle, dallo stesso, rese in sede di S.I.T. il 27/06/2012, in particolare, circa lo scontro della Twingo contro l'albero di mandorlo. È altresì censurata la parte della sentenza in cui si afferma che “risulta peculiare che, stante la dinamica dell'evento, gli stessi non ne siano rimasti Controparte_4 coinvolti viaggiando ad una distanza minima dalla Twingo”. Infatti, per l'appellante la distanza tra i veicoli e la velocità moderata dell'auto di avrebbero Controparte_4 consentito il tempestivo arresto, evitando il loro coinvolgimento nel sinistro. Con ultimo motivo di gravame, si chiede la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle spese di lite e della CTU. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellata contestando l'avverso CP_1 gravame. Quanto all'eccepita motivazione apparente della gravata sentenza, l'appellata sostiene che “invece, il Tribunale ha compiutamente dato conto dei percorsi logici che lo hanno portato alla decisione, indicando gli atti e i documenti su cui si sono basati e traendone conseguenze tutt'altro che generiche”8. Sul motivo di gravame attinente al merito della decisione, l'appellato replica che la querela avrebbe valore piuttosto di fatto “neutro”, utilizzabile, congiuntamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, come presunzione semplice ex art. 2729 c.c. L'appellata compagnia assicuratrice, inoltre, ribadisce che la ricostruzione della dinamica del sinistro rappresentata dalla non risulterebbe provata, anche Parte_1 tenendo conto della relazione degli Agenti di Polizia Locale, sopraggiunti sul luogo dell'incidente. A tal proposito, si precisa che il Tribunale avrebbe conferito fede privilegiata soltanto all'accertamento dello stato dei luoghi, condotto dagli Agenti. Invece, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia, per l'appellata, questa avrebbe “una sua veridicità intrinseca, manifestata in un atto pubblico, con natura di presunzione semplice, che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria”9, prova che, nel caso di specie, non risulterebbe prodotta dall'appellante. Inoltre, la società assicuratrice evidenzia che, dagli elementi di fatto, si potrebbe desumere persino l'eccessiva velocità di marcia dell'attrice. Sull'attendibilità dei testi e l'appellata ribatte che non vi Tes_2 Tes_1 sarebbero elementi di riscontro circa la presenza sul luogo e al momento del sinistro dei predetti coniugi. Inoltre, ad avviso dell'appellata, la logica e il buon senso avrebbero dovuto spingere i predetti coniugi a presentarsi nell'immediatezza del fatto alle forze di Polizia, qualificandosi come testimoni, nonostante l'invito ad allontanarsi. Anzi, vengono giudicate sospette le modalità con cui i testi sarebbero stati individuati, mesi dopo il sinistro. Inoltre, secondo la difesa dell'appellata, dalle dichiarazioni rese da Testimone_3
e si ricaverebbe che, subito dopo l'incidente, i primi a
[...] Testimone_4 prestare soccorso sarebbero stati due ragazzi, giovani, sulla trentina e di sesso maschile, descrizione incompatibile con quella resa dai coniugi Controparte_4
L'appellata rimarca anche che, stando alla conformazione della curva, i testi non sarebbero nemmeno stati nelle condizioni di vedere l'auto grigia invadere la carreggiata della CP_5
A conferma della validità della sentenza impugnata, la parte appellata precisa che il primo Giudice avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia. In particolare, in caso di danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, sul danneggiato graverebbe l'onere della prova “che il sinistro si è verificato a causa di un veicolo sconosciuto, che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro, che il veicolo non identificato fosse soggetto all'obbligo assicurativo”10. Inoltre, si sottolinea che, alla luce della giurisprudenza in materia, in questa ipotesi, la prova del fatto storico dovrebbe essere valutata in modo più rigoroso. Sul motivo di appello attinente la regolamentazione delle spese processuali, parte appellata eccepisce soltanto che, in realtà, non si tratterebbe di un vero e proprio motivo di gravame, poiché dall'invocata ex adverso riforma integrale della sentenza di primo grado deriverebbe automaticamente anche una diversa statuizione delle spese di lite. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello non è fondato e va integralmente rigettato. In relazione al primo motivo di appello, concernente la lamentata motivazione apparente, ad avviso della Corte la sentenza impugnata rende esplicito l'iter argomentativo, quand'anche non condiviso dall'appellante, attraverso il quale il Giudice di primo grado è giunto al rigetto della domanda. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non avesse provato i fatti su cui si reggeva la domanda risarcitoria, ossia che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, per fatto doloso o colposo del suo conducente, né le modalità dell'incidente. Il Giudice di primo grado è pervenuto a tale conclusione sulla base della documentazione prodotta in giudizio e alla luce delle prove testimoniali. In primo luogo, gli elementi oggettivi e la ricostruzione della possibile dinamica dei fatti, contenuti nella relazione degli Agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo dopo il sinistro, sono stati valorizzati come elementi contrari rispetto alle affermazioni dell'attrice. Inoltre, sono intelligibili – per altro, come di seguito, pure condivisibili - le ragioni in forza delle quali le dichiarazioni dei coniugi sono state giudicate Persona_3 inattendibili dal Giudice. Pertanto, è priva di fondamento l'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale per vizio di motivazione. L'ulteriore profilo da valutare è la contestata “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 cpc con riferimento ai presupposti fondanti la domanda di condanna al risarcimento”. In punto di diritto, si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di onere della prova, laddove la domanda di risarcimento abbia ad oggetto danni derivanti da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto ignoto11. È noto, infatti, che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare “il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. Peraltro, quando l'azione risarcitoria viene esercitata nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova deve essere valutata in modo rigoroso, considerato che l'assicurazione si trova in una posizione di svantaggio rispetto a quella dell'attrice12, poiché il giudizio si svolge dinanzi a un contraddittore che non è stato direttamente coinvolto nel sinistro13. Nel caso di specie, anche la Corte ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice, ora appellante, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, si aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, nelle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali, la presentazione della querela contro ignoti rappresenta mero indizio dell'accadimento del sinistro, da valutare unitamente agli altri elementi14. Nel caso di specie, il valore meramente indiziario della presentazione della querela non è corroborato da ulteriori elementi, idonei a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria. L'appellante afferma che, in data 5 aprile 2012, alle ore 16:30 circa, mentre stava percorrendo la SP 160 in direzione Altamura, con una Renault Twingo, approssimandosi ad una curva destrorsa, avrebbe rinvenuto la propria corsia invasa da una monovolume grigia proveniente dal senso di marcia opposto. Per evitare l'impatto, l'attrice avrebbe frenato, tuttavia, a causa del manto stradale viscido e bagnato, avrebbe perso il controllo dell'auto, che avrebbe iniziato a muoversi a zig-zag sino a girare su sè stessa. L'auto avrebbe poi raggiunto il suo stato di quiete in un fondo agricolo, attiguo all'opposta corsia di marcia, ribaltata su di un lato, dopo aver urtato violentemente contro un albero di mandorlo. Il veicolo responsabile – secondo l'appellante - si sarebbe dileguato, rendendo impossibile la sua identificazione. Sul nesso di causalità tra la condotta del veicolo non identificato e le lesioni subite dalla danneggiata, la difesa dell'appellante precisa che il comportamento colposo del conducente la monovolume grigia avrebbe portato la ad effettuare una frenata Parte_1
d'emergenza, a seguito della quale l'auto avrebbe sbandato per poi finire fuori strada, a causa del manto stradale bagnato e data la mancanza di un sistema di antibloccaggio delle ruote (c.d. ABS). Tuttavia, come già rilevato dal primo Giudicem non sono state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto, né vi sono altri elementi in grado di confermare che la Twingo abbia frenato per evitare l'impatto con il veicolo sulla propria corsia di marcia. Gli unici segni trovati sono “due brevi solchi individuati sulla banchina di sinistra, con fondo in parte erboso ed in parte battuto di pietrisco, in corrispondenza di una stradina interpoderale lasciati impressi dagli pneumatici dell'autovettura quando questa era già in fase di sbandamento e fuoriuscita di strada” e un “solco di forma irregolare”, a circa sei metri dalla posizione di quiete del veicolo, impresso sul prato erboso del terreno agricolo15. In verità, questi elementi non dimostrano alcunché circa la fase antecedente allo sbandamento dell'auto. Sebbene l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto potrebbe essere dovuta al manto stradale bagnato, cionondimeno, non vi sono elementi di fatto che possano corroborare la ricostruzione dell'incidente proposta dall'attrice, ora appellante. Infatti, manca qualsiasi riscontro oggettivo idoneo a comprovare l'arrivo della monovolume grigia e l'asserito comportamento del conducente di quest'ultima, consistito nell'invasione della corsia opposta di marcia. A tal proposito, neppure consentono di assolvere l'onere probatorio, gravante sulla danneggiata, le dichiarazioni dei testi coniugi e Testimone_2 Testimone_1
da valutarsi inattendibili, così come ritenuto dal primo Giudice.
[...]
È pur vero che i testimoni hanno dichiarato di aver assistito al sinistro mentre percorrevano la SP 160, dietro la Twingo, nel medesimo senso di marcia e a una distanza di circa 10-15 metri dall'auto. La descrizione del fatto coincide con la dinamica dell'incidente proposta dalla I testi hanno riferito anche di essersi Parte_1 fermati dopo il sinistro per prestare soccorso. In particolare, il ha Tes_2 affermato di aver raddrizzato l'auto della insieme a un ragazzo sopraggiunto Parte_1 sul posto, mentre la moglie, , ha dichiarato di essere rimasta in Testimone_1 auto per assistere la figlia di sei anni. Entrambi hanno detto dell'arrivo degli Agenti di Polizia, i quali avrebbero fatto allontanare i presenti dalle operazioni di soccorso. Tuttavia, si evidenzia che, pur dichiarando di aver assistito all'incidente, entrambi i testimoni non hanno fornito informazioni sull'auto che avrebbe causato l'incidente, a parte il fatto che si trattasse di una monovolume color grigio, forse una Zafira o una Scenic. In sede di S.I.T., il aggiunge soltanto che la monovolume Tes_2 invadeva il senso di marcia a “forte velocità”. È ragionevole ritenere, quindi, che, dati l'orario diurno e le condizioni metereologiche in cui il sinistro è avvenuto, i coniugi avrebbero ben potuto cogliere qualche dettaglio ulteriore sul soggetto alla guida o sul veicolo dallo stesso condotto. Inoltre, l'improvvisa frenata da parte della Twingo, tale da portare l'auto allo sbandamento ed all'uscita di strada, avrebbe ragionevolmente dovuto costringere il
[...]
che, alla guida della sua auto Rover, seguiva a brevissima distanza (circa Tes_2
10-15 m) la Twingo, a compiere anch'egli una manovra di emergenza, diretta a scongiurare il tamponamento del veicolo che lo precedeva, se non anche quello che sopraggiungeva in senso opposto. Inaspettatamente, invece, nulla è stato riferito dai testi sul punto in sede di descrizione dell'accaduto, né in fase di S.I.T. né durante la testimonianza. A sostegno della inattendibilità dei testi, si aggiunge anche l'assenza di riscontri idonei a confermare la presenza dei coniugi e al momento e sul luogo Tes_2 Tes_1 dell'incidente. Infatti, nel rapporto degli Agenti di Polizia è scritto che “sul posto non si presentava alcuna persona in grado di riferire notizie utili alle indagini”. Anche se non può escludersi che gli Agenti abbiano fatto allontanare i presenti per favorire le complesse operazioni di soccorso16, resta, tuttavia, il fatto che, secondo l'ordinaria esperienza, quanti avessero direttamente assistito al sinistro si sarebbero rivolti, anche spontaneamente, alle Autorità procedenti, nell'immediatezza, per riferire quanto appreso de visu. Inoltre, la teste , sopraggiunta dopo l'incidente, dice che i due Testimone_3 ragazzi che avevano fermato l'auto, su cui viaggiava per chiedere aiuto, erano “giovani, sulla trentina di sesso maschile”. Ebbene, questa descrizione non è conforme a quella offerta dai coniugi e D'altronde, la presenza dei due giovani è Tes_2 Tes_1 confermata anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in fase di sommarie Tes_2 informazioni. Dunque, la ha fatto riferimento soltanto ai due giovani, Tes_3 mentre manca qualsiasi riscontro circa la presenza di e Testimone_2 [...]
Tes_1
Aggiungasi che il in sede di sommarie informazioni, ha affermato: Tes_2
“sceso dalla mia autovettura, insieme ad altri due ragazzi e ad altre due persone accorse prestavamo soccorso alla ragazza conduttrice della Twingo”. Diversamente, durante la testimonianza ha dichiarato: “io scesi dalla mia autovettura nell'immediatezza giunse un'altra autovettura con due persone di cui uno scese e mi aiutò a raddrizzare l'autovettura Twingo”. Pertanto, nella testimonianza resa dal emergono profili di Tes_2 contraddittorietà sia rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso nella diversa sede delle sommarie informazioni, sia rispetto alla descrizione degli eventi fornita dalla
Tes_3
È appena il caso di ribadire, a tal proposito, che il giudice apprezza la veridicità delle deposizioni tenendo conto di elementi oggettivi, tra cui la precisione e la completezza delle dichiarazioni, oltre all'eventuale presenza di contraddizioni, sia in forza di elementi soggettivi, come la credibilità dei testi in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti o a un eventuale interesse a un determinato esito della lite17.
Tes_ 16 Nel corso della deposizione, gli stessi Agenti di Polizia e , che sono accorsi sul luogo dopo l'incidente, Pt_2 hanno dichiarato di non ricordare di aver allontanato i presenti. 17 Cass. Sez. II, n. 21239/2019; Cass. Sez. III, n. 7623/2016; Cass. Sez. III, n. 7763/2010. Per quanto precede, condivisibilmente con le conclusioni tratte dal primo Giudice, anche ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...] sono inattendibili e, in assenza di ulteriori elementi di riscontro sul sinistro Tes_1 de quo sulla sia dinamica, secondo l'allegazione dell'attrice ora appellante, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio. A tale conclusione si giunge soprattutto tenendo a mente che, in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la valutazione sull'adempimento dell'onere della prova deve essere condotta in modo particolarmente rigoroso. Dunque, correttamente il Tribunale di Bari, alla luce del quadro probatorio a disposizione, ha deciso di non accogliere la domanda attorea e ha attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo alla parte attrice. Va rigettato anche il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese, perchè, per effetto del rigetto dell'appello, va confermata anche la statuizione del Tribunale sulle spese del primo grado di giudizio. Visto l'esito del gravame, a carico dell'appellante soccombente vanno poste anche le spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, come da liquidazione di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (valori minimi stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 5031/2023 emessa dal Tribunale di Bari III CP_1
Sezione Civile, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese processuali del presente grado, liquidate per CP_1 compensi in € 5.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 23/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della sentenza impugnata. 2 Pagg. 10-11 della relazione del CTU. 3 Pag. 6 atto di citazione in appello. 4 Nella memoria conclusiva di replica del 20.11.2025 5 A conferma del carattere soltanto ipotetico delle valutazioni circa la dinamica del sinistro, l'appellante enfatizza l'utilizzo da parte degli agenti nella relazione di espressioni come “l'evento infortunistico può essere così ricostruito
[...]” “per cause imponderabili e probabilmente [...]” 6 Pag. 11 atto di appello 7 Relazione degli Agenti di Polizia Locale in atti. 8 Pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in appello. 9 Pag. 11 comparsa di costituzione e risposta in appello. 10 Nota n. 4, pag. 16 comparsa di costituzione e risposta in appello. 11 Da ultimo, Cass. Sez. III, n. 10540/2023. Cfr. anche Cass. Sez. III, n. 15367/2011; Cass. Sez. III, n. 12304/2005; Cass. Sez. III, n. 8086/1995; Cass. Sez. III, n. 1860/1990. 12 Si richiama un precedente di questa Corte d'Appello, n. 973/2024. 13 Cass. Sez. III, n. 450 del 2025; Cass. Sez. III, n. 3019/2016. 14 Cass. Sez. III, Sentenza n. 20066/2013; Cass. Sez. III, n. 9939/2012. 15 Cfr. Relazione degli Agenti di Polizia in atti.
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore Grillo Presidente rel./est.
2) dott. Paola Barracchia Consigliere
3) dott. Maristella Sardone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 802/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Fabio Bagnulo e Giovanni Ladisi, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Santeramo in Colle (BA), via Mercadante, n. 27; appellante e Contro già , quale Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA CP_1
PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Tamborrino, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Monopoli (BA), via Capitano Pirrelli, n. 24; appellata All'udienza collegiale del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (memoria conclusiva del 10/10/2025, richiamata nelle note scritte del 8/12/2025): < … piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, riformare integralmente la gravata sentenza resa dal Tribunale di Bari n. 5031/2023 nel giudizio civile Rg. n. 5834/2014, e così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava per l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato;
Contr
2) per l'effetto, condannare la convenuta (già in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento delle lesioni subite dall'attrice e per l'effetto al pagamento della somma di complessivi Euro E. 154.374,73, di cui E. 4.550,00 per I.T.T, E. 10.874,50 per I.T.P, E. 136.423,00 per danno biologico, E. 2.527,23 per spese mediche documentate, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma derivante dalle risultanze dell'espletata CTU medico-legale o che sarà comunque ritenuta di giustizia, sino all'integrale soddisfo;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio nonché ripetizione delle spese di CTU e di quelle già versate a titolo di spese legali e di quant'altro ulteriormente versato in ragione della sentenza impugnata, al sol fine di evirare il pregiudizio di azioni esecutive >. I procuratori di hanno così concluso (note conclusive del 9/10/2025, CP_1 richiamate nelle note scritte del 3/12/2025): < … Voglia l'ecc.ma Corte di appello, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello formulato da contro la impresa designata Parte_1
con l'atto notificato;
CP_1
- confermare la appellata sentenza n. 5031 resa inter partes il 6.12.2023 dal Tribunale di Bari. Vinte le spese e i compensi anche di questo secondo grado di giudizio, con maggiorazione forfetaria del 15%, cap e iva , come da nota spese allegata >.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5031/2023, pubblicata il 6 dicembre 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di , diretta ad ottenere il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale sofferto dall'attrice a causa del sinistro stradale, verificatosi verso le ore 16,30 del giorno 5/4/2012, a Santeramo in Colle, lungo la S.P. 160 in direzione Altamura-Jesce-Matera, all'altezza della progressiva chilometrica km 2220, sinistro che vedeva coinvolte la Renault Twingo Tg. AP503JE, condotta dall'attrice, e un'autovettura tipo monovolume di colore grigio, non identificata, proveniente in senso opposto. Si precisa che è stata convenuta in giudizio in qualità di Impresa CP_1 designata dal “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005. Per effetto del rigetto, il Giudice di primo grado ha altresì condannato la parte attrice
“alla refusione delle spese di lite in favore dell nella qualità di Controparte_3 impresa designata dal “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada” che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”. Il Tribunale di Bari ha respinto la domanda attorea, sul presupposto che “l'onere a carico della attrice non è stato adempiuto non potendo ritenersi confermata la ricostruzione dell'evento fornita dall'istante; deve reputarsi, a seguito dell'esame del compendio probatorio, che la verificazione del sinistro sia dipesa dalla esclusiva responsabilità di parte attorea”1. Per quanto riguarda il materiale probatorio, in primo grado l'attrice aveva prodotto le fotografie dell'auto incidentata, la copia del fascicolo penale e la querela, la cartella clinica relativa al periodo di degenza ospedaliera, in seguito all'incidente, il certificato di dimissioni, i certificati medici, la relazione del CTP dott. e le Persona_1 ricevute delle spese mediche sostenute a causa del sinistro. La convenuta compagnia assicuratrice aveva depositato, unitamente alla comparsa di risposta, la relazione della Polizia Municipale di Santeramo, intervenuta sul posto in seguito all'incidente. Ai fini dell'accertamento e della quantificazione delle lesioni sofferte dall'attrice, era stata disposta dal primo Giudice CTU medico-legale, con conferimento dell'incarico al dott. . Quest'ultimo, nella relazione del 30/05/2016, aveva confermato Persona_2 la sussistenza del nesso di causalità “tra sinistro denunciato e lesioni riportate, e tra queste e i postumi rilevati” ed escluso che “possano attendibilmente ammettersi spese future prevedibili inerenti la patologia de quo”2. Altresì, il CTU aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 260 (duecentosessanta), dei quali 56 (cinquantasei) come totale al 100%, 94 (novantaquattro) come temporanea parziale al 50% ed ulteriori 110 (centodieci) come temporanea parziale mediamente valutata al 25%. Infine, con riferimento ai postumi riscontrati, l'Ausiliare aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 17%. Completavano il quadro probatorio ora delineato le testimonianze di Testimone_1
, , e, infine,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 degli Agenti di Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro, Testimone_5
e . Parte_2 All'esito dell'attività istruttoria, come già evidenziato, il Tribunale di Bari ha giudicato mancante la prova sulla dinamica del sinistro da parte dell'attrice, evidenziando, preliminarmente che la querela sporta dalla danneggiata, di per sé, non è sufficiente a dimostrare che il sinistro si sia realmente verificato né che sia accaduto secondo le modalità prospettate. Inoltre, secondo il primo Giudice, per diversi motivi vanno ritenute inattendibili le testimonianze dei coniugi e , unici testi ad Testimone_2 Testimone_1 aver confermato de visu la ricostruzione, offerta dalla sulla dinamica Parte_1 dell'incidente. Avverso la sentenza di rigetto ha proposto appello la soccombente , Parte_1 lamentando in primis la nullità della sentenza, poiché affetta da vizio di motivazione, ritenuta meramente apparente. In particolare, l'appellante sostiene che “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato (alias il rigetto della domanda)”. In particolare, le motivazioni sarebbero
“obiettivamente inconciliabili” con il quadro probatorio delineatosi in corso di giudizio3. Inoltre, l'appellante lamenta la “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 cpc con riferimento ai presupposti fondanti la domanda di condanna al risarcimento”. Segnatamente, si sostiene che il Giudice di primo grado abbia compiuto una errata valutazione degli elementi di prova, al punto da ritenere non assolto l'onere della prova, in capo alla danneggiata, sulla dinamica dell'incidente. Si contesta l'affermazione del Tribunale di Bari, secondo cui la querela contro ignoti, di per sé sola, non dimostrerebbe né l'esistenza del sinistro né le modalità dell'evento. Difatti, per l'appellante, l'accadimento del sinistro sarebbe un fatto inconfutabile, oltretutto accertato dagli stessi Agenti della Polizia Locale. L'appellante precisa4 che la querela dovrebbe far parte degli elementi di prova che il giudice è chiamato a valutare, se non altro a riprova della diligenza e della volontà della di dare Parte_1 impulso alle ricerche per identificare il responsabile dell'incidente. Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe fondato il rigetto prevalentemente sulla base della ricostruzione del sinistro elaborata dagli Agenti di Polizia Locale, in loco intervenuti dopo l'incidente. Si sottolinea, al rigurado, che, mentre gli accertamenti di fatto (come la descrizione dello stato dei luoghi) effettuati dai pubblici ufficiali “hanno certamente fede privilegiata”, la ricostruzione meramente ipotetica e postuma della dinamica del sinistro non godrebbe della medesima forza probatoria, poiché gli agenti non erano presenti al momento dei fatti. Dunque, si contesta al Giudice di primo grado, il fatto di aver dato prevalenza alla valutazione soltanto ipotetica5, operata dalle Forze di Polizia, rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni, che, invece, hanno affermato di aver assistito all'incidente. L'appellante, poi, censura il ragionamento del Giudice circa l'inattendibilità dei testi e evidenziando che, nella sentenza Testimone_2 Testimone_1 impugnata, si pone in risalto, come aspetto controverso, il fatto che nessuno dei due testi sia riuscito a riconoscere il veicolo responsabile dell'invasione di corsia, pur dichiarando di aver assistito al sinistro. Ad opinione del Tribunale, la ricostruzione della dinamica fatta dei testi non troverebbe riscontro nell'assenza di segni di frenata sull'asfalto, circostanza accertata dagli Agenti della Polizia Locale. Sul punto, l'appellante
contro
-argomenta affermando che “il fatto che sul manto stradale non siano state rinvenute tracce di frenata è la conseguenza diretta del fatto
- noto ed incontestato - che l'asfalto fosse bagnato perché pioveva”6. Inoltre, l'appellante sottolinea come non potrebbero ravvisarsi cause alternative della brusca frenata, spiegabile soltanto con la presenza di un ostacolo non altrimenti visibile all'uscita da una curva destrorsa, che, secondo i Verbalizzanti, “non consente la visuale in entrambi i sensi di marcia”. Come riscontro della frenata, l'appellante adduce il rilevamento di “due brevi solchi individuati sulla banchina di sinistra lasciati impressi dagli pneumatici”7. Viene sottoposta a censura l'ulteriore argomento a favore dell'inattendibilità dei testi, sostenuto dal Tribunale, secondo cui, nonostante i due coniugi testimoni avessero dichiarato di essersi trattenuti sul luogo, anche dopo l'arrivo delle Forze di Polizia, non si sarebbero presentati a questi ultimi, qualificandosi come testimoni oculari del sinistro. Invero, nel rapporto redatto dai Vigili si legge: “sul posto non si presentava alcuna persona in grado di riferire notizie utili alle indagini”. Sul punto, l'appellante replica che (da quanto riferito dal e confermato Tes_2 dalle dichiarazioni della , gli stessi Agenti avrebbero fatto allontanare i Tes_3 presenti. Peraltro, l'appellante evidenzia che, anche dalle testimonianze degli Agenti
e emergerebbe la certa presenza di persone in loco. Pt_2 Tes_5
Inoltre, non avrebbe potuto inferirsi l'assenza di testimoni oculari dal mero fatto che nell'immediatezza nessuno avesse “spontaneamente” riferito di essere stato presente al momento dell'incidente. Secondo l'appellante, non si potrebbe imputare ai coniugi di non essersi subito presentati alle Forze di Polizia, quali Controparte_4 persone informate sui fatti, perché sarebbe stato dovere degli Agenti l'identificazione di eventuali testi, nonché la raccolta di informazioni utili alle indagini. Parte appellante contesta altresì l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui vi sarebbe incongruenza tra le dichiarazioni rese dal durante la Tes_2 testimonianza e quelle, dallo stesso, rese in sede di S.I.T. il 27/06/2012, in particolare, circa lo scontro della Twingo contro l'albero di mandorlo. È altresì censurata la parte della sentenza in cui si afferma che “risulta peculiare che, stante la dinamica dell'evento, gli stessi non ne siano rimasti Controparte_4 coinvolti viaggiando ad una distanza minima dalla Twingo”. Infatti, per l'appellante la distanza tra i veicoli e la velocità moderata dell'auto di avrebbero Controparte_4 consentito il tempestivo arresto, evitando il loro coinvolgimento nel sinistro. Con ultimo motivo di gravame, si chiede la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle spese di lite e della CTU. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellata contestando l'avverso CP_1 gravame. Quanto all'eccepita motivazione apparente della gravata sentenza, l'appellata sostiene che “invece, il Tribunale ha compiutamente dato conto dei percorsi logici che lo hanno portato alla decisione, indicando gli atti e i documenti su cui si sono basati e traendone conseguenze tutt'altro che generiche”8. Sul motivo di gravame attinente al merito della decisione, l'appellato replica che la querela avrebbe valore piuttosto di fatto “neutro”, utilizzabile, congiuntamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, come presunzione semplice ex art. 2729 c.c. L'appellata compagnia assicuratrice, inoltre, ribadisce che la ricostruzione della dinamica del sinistro rappresentata dalla non risulterebbe provata, anche Parte_1 tenendo conto della relazione degli Agenti di Polizia Locale, sopraggiunti sul luogo dell'incidente. A tal proposito, si precisa che il Tribunale avrebbe conferito fede privilegiata soltanto all'accertamento dello stato dei luoghi, condotto dagli Agenti. Invece, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia, per l'appellata, questa avrebbe “una sua veridicità intrinseca, manifestata in un atto pubblico, con natura di presunzione semplice, che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria”9, prova che, nel caso di specie, non risulterebbe prodotta dall'appellante. Inoltre, la società assicuratrice evidenzia che, dagli elementi di fatto, si potrebbe desumere persino l'eccessiva velocità di marcia dell'attrice. Sull'attendibilità dei testi e l'appellata ribatte che non vi Tes_2 Tes_1 sarebbero elementi di riscontro circa la presenza sul luogo e al momento del sinistro dei predetti coniugi. Inoltre, ad avviso dell'appellata, la logica e il buon senso avrebbero dovuto spingere i predetti coniugi a presentarsi nell'immediatezza del fatto alle forze di Polizia, qualificandosi come testimoni, nonostante l'invito ad allontanarsi. Anzi, vengono giudicate sospette le modalità con cui i testi sarebbero stati individuati, mesi dopo il sinistro. Inoltre, secondo la difesa dell'appellata, dalle dichiarazioni rese da Testimone_3
e si ricaverebbe che, subito dopo l'incidente, i primi a
[...] Testimone_4 prestare soccorso sarebbero stati due ragazzi, giovani, sulla trentina e di sesso maschile, descrizione incompatibile con quella resa dai coniugi Controparte_4
L'appellata rimarca anche che, stando alla conformazione della curva, i testi non sarebbero nemmeno stati nelle condizioni di vedere l'auto grigia invadere la carreggiata della CP_5
A conferma della validità della sentenza impugnata, la parte appellata precisa che il primo Giudice avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia. In particolare, in caso di danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, sul danneggiato graverebbe l'onere della prova “che il sinistro si è verificato a causa di un veicolo sconosciuto, che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro, che il veicolo non identificato fosse soggetto all'obbligo assicurativo”10. Inoltre, si sottolinea che, alla luce della giurisprudenza in materia, in questa ipotesi, la prova del fatto storico dovrebbe essere valutata in modo più rigoroso. Sul motivo di appello attinente la regolamentazione delle spese processuali, parte appellata eccepisce soltanto che, in realtà, non si tratterebbe di un vero e proprio motivo di gravame, poiché dall'invocata ex adverso riforma integrale della sentenza di primo grado deriverebbe automaticamente anche una diversa statuizione delle spese di lite. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello non è fondato e va integralmente rigettato. In relazione al primo motivo di appello, concernente la lamentata motivazione apparente, ad avviso della Corte la sentenza impugnata rende esplicito l'iter argomentativo, quand'anche non condiviso dall'appellante, attraverso il quale il Giudice di primo grado è giunto al rigetto della domanda. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non avesse provato i fatti su cui si reggeva la domanda risarcitoria, ossia che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, per fatto doloso o colposo del suo conducente, né le modalità dell'incidente. Il Giudice di primo grado è pervenuto a tale conclusione sulla base della documentazione prodotta in giudizio e alla luce delle prove testimoniali. In primo luogo, gli elementi oggettivi e la ricostruzione della possibile dinamica dei fatti, contenuti nella relazione degli Agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo dopo il sinistro, sono stati valorizzati come elementi contrari rispetto alle affermazioni dell'attrice. Inoltre, sono intelligibili – per altro, come di seguito, pure condivisibili - le ragioni in forza delle quali le dichiarazioni dei coniugi sono state giudicate Persona_3 inattendibili dal Giudice. Pertanto, è priva di fondamento l'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale per vizio di motivazione. L'ulteriore profilo da valutare è la contestata “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 cpc con riferimento ai presupposti fondanti la domanda di condanna al risarcimento”. In punto di diritto, si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di onere della prova, laddove la domanda di risarcimento abbia ad oggetto danni derivanti da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto ignoto11. È noto, infatti, che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare “il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. Peraltro, quando l'azione risarcitoria viene esercitata nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova deve essere valutata in modo rigoroso, considerato che l'assicurazione si trova in una posizione di svantaggio rispetto a quella dell'attrice12, poiché il giudizio si svolge dinanzi a un contraddittore che non è stato direttamente coinvolto nel sinistro13. Nel caso di specie, anche la Corte ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice, ora appellante, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, si aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, nelle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali, la presentazione della querela contro ignoti rappresenta mero indizio dell'accadimento del sinistro, da valutare unitamente agli altri elementi14. Nel caso di specie, il valore meramente indiziario della presentazione della querela non è corroborato da ulteriori elementi, idonei a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria. L'appellante afferma che, in data 5 aprile 2012, alle ore 16:30 circa, mentre stava percorrendo la SP 160 in direzione Altamura, con una Renault Twingo, approssimandosi ad una curva destrorsa, avrebbe rinvenuto la propria corsia invasa da una monovolume grigia proveniente dal senso di marcia opposto. Per evitare l'impatto, l'attrice avrebbe frenato, tuttavia, a causa del manto stradale viscido e bagnato, avrebbe perso il controllo dell'auto, che avrebbe iniziato a muoversi a zig-zag sino a girare su sè stessa. L'auto avrebbe poi raggiunto il suo stato di quiete in un fondo agricolo, attiguo all'opposta corsia di marcia, ribaltata su di un lato, dopo aver urtato violentemente contro un albero di mandorlo. Il veicolo responsabile – secondo l'appellante - si sarebbe dileguato, rendendo impossibile la sua identificazione. Sul nesso di causalità tra la condotta del veicolo non identificato e le lesioni subite dalla danneggiata, la difesa dell'appellante precisa che il comportamento colposo del conducente la monovolume grigia avrebbe portato la ad effettuare una frenata Parte_1
d'emergenza, a seguito della quale l'auto avrebbe sbandato per poi finire fuori strada, a causa del manto stradale bagnato e data la mancanza di un sistema di antibloccaggio delle ruote (c.d. ABS). Tuttavia, come già rilevato dal primo Giudicem non sono state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto, né vi sono altri elementi in grado di confermare che la Twingo abbia frenato per evitare l'impatto con il veicolo sulla propria corsia di marcia. Gli unici segni trovati sono “due brevi solchi individuati sulla banchina di sinistra, con fondo in parte erboso ed in parte battuto di pietrisco, in corrispondenza di una stradina interpoderale lasciati impressi dagli pneumatici dell'autovettura quando questa era già in fase di sbandamento e fuoriuscita di strada” e un “solco di forma irregolare”, a circa sei metri dalla posizione di quiete del veicolo, impresso sul prato erboso del terreno agricolo15. In verità, questi elementi non dimostrano alcunché circa la fase antecedente allo sbandamento dell'auto. Sebbene l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto potrebbe essere dovuta al manto stradale bagnato, cionondimeno, non vi sono elementi di fatto che possano corroborare la ricostruzione dell'incidente proposta dall'attrice, ora appellante. Infatti, manca qualsiasi riscontro oggettivo idoneo a comprovare l'arrivo della monovolume grigia e l'asserito comportamento del conducente di quest'ultima, consistito nell'invasione della corsia opposta di marcia. A tal proposito, neppure consentono di assolvere l'onere probatorio, gravante sulla danneggiata, le dichiarazioni dei testi coniugi e Testimone_2 Testimone_1
da valutarsi inattendibili, così come ritenuto dal primo Giudice.
[...]
È pur vero che i testimoni hanno dichiarato di aver assistito al sinistro mentre percorrevano la SP 160, dietro la Twingo, nel medesimo senso di marcia e a una distanza di circa 10-15 metri dall'auto. La descrizione del fatto coincide con la dinamica dell'incidente proposta dalla I testi hanno riferito anche di essersi Parte_1 fermati dopo il sinistro per prestare soccorso. In particolare, il ha Tes_2 affermato di aver raddrizzato l'auto della insieme a un ragazzo sopraggiunto Parte_1 sul posto, mentre la moglie, , ha dichiarato di essere rimasta in Testimone_1 auto per assistere la figlia di sei anni. Entrambi hanno detto dell'arrivo degli Agenti di Polizia, i quali avrebbero fatto allontanare i presenti dalle operazioni di soccorso. Tuttavia, si evidenzia che, pur dichiarando di aver assistito all'incidente, entrambi i testimoni non hanno fornito informazioni sull'auto che avrebbe causato l'incidente, a parte il fatto che si trattasse di una monovolume color grigio, forse una Zafira o una Scenic. In sede di S.I.T., il aggiunge soltanto che la monovolume Tes_2 invadeva il senso di marcia a “forte velocità”. È ragionevole ritenere, quindi, che, dati l'orario diurno e le condizioni metereologiche in cui il sinistro è avvenuto, i coniugi avrebbero ben potuto cogliere qualche dettaglio ulteriore sul soggetto alla guida o sul veicolo dallo stesso condotto. Inoltre, l'improvvisa frenata da parte della Twingo, tale da portare l'auto allo sbandamento ed all'uscita di strada, avrebbe ragionevolmente dovuto costringere il
[...]
che, alla guida della sua auto Rover, seguiva a brevissima distanza (circa Tes_2
10-15 m) la Twingo, a compiere anch'egli una manovra di emergenza, diretta a scongiurare il tamponamento del veicolo che lo precedeva, se non anche quello che sopraggiungeva in senso opposto. Inaspettatamente, invece, nulla è stato riferito dai testi sul punto in sede di descrizione dell'accaduto, né in fase di S.I.T. né durante la testimonianza. A sostegno della inattendibilità dei testi, si aggiunge anche l'assenza di riscontri idonei a confermare la presenza dei coniugi e al momento e sul luogo Tes_2 Tes_1 dell'incidente. Infatti, nel rapporto degli Agenti di Polizia è scritto che “sul posto non si presentava alcuna persona in grado di riferire notizie utili alle indagini”. Anche se non può escludersi che gli Agenti abbiano fatto allontanare i presenti per favorire le complesse operazioni di soccorso16, resta, tuttavia, il fatto che, secondo l'ordinaria esperienza, quanti avessero direttamente assistito al sinistro si sarebbero rivolti, anche spontaneamente, alle Autorità procedenti, nell'immediatezza, per riferire quanto appreso de visu. Inoltre, la teste , sopraggiunta dopo l'incidente, dice che i due Testimone_3 ragazzi che avevano fermato l'auto, su cui viaggiava per chiedere aiuto, erano “giovani, sulla trentina di sesso maschile”. Ebbene, questa descrizione non è conforme a quella offerta dai coniugi e D'altronde, la presenza dei due giovani è Tes_2 Tes_1 confermata anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in fase di sommarie Tes_2 informazioni. Dunque, la ha fatto riferimento soltanto ai due giovani, Tes_3 mentre manca qualsiasi riscontro circa la presenza di e Testimone_2 [...]
Tes_1
Aggiungasi che il in sede di sommarie informazioni, ha affermato: Tes_2
“sceso dalla mia autovettura, insieme ad altri due ragazzi e ad altre due persone accorse prestavamo soccorso alla ragazza conduttrice della Twingo”. Diversamente, durante la testimonianza ha dichiarato: “io scesi dalla mia autovettura nell'immediatezza giunse un'altra autovettura con due persone di cui uno scese e mi aiutò a raddrizzare l'autovettura Twingo”. Pertanto, nella testimonianza resa dal emergono profili di Tes_2 contraddittorietà sia rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso nella diversa sede delle sommarie informazioni, sia rispetto alla descrizione degli eventi fornita dalla
Tes_3
È appena il caso di ribadire, a tal proposito, che il giudice apprezza la veridicità delle deposizioni tenendo conto di elementi oggettivi, tra cui la precisione e la completezza delle dichiarazioni, oltre all'eventuale presenza di contraddizioni, sia in forza di elementi soggettivi, come la credibilità dei testi in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti o a un eventuale interesse a un determinato esito della lite17.
Tes_ 16 Nel corso della deposizione, gli stessi Agenti di Polizia e , che sono accorsi sul luogo dopo l'incidente, Pt_2 hanno dichiarato di non ricordare di aver allontanato i presenti. 17 Cass. Sez. II, n. 21239/2019; Cass. Sez. III, n. 7623/2016; Cass. Sez. III, n. 7763/2010. Per quanto precede, condivisibilmente con le conclusioni tratte dal primo Giudice, anche ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...] sono inattendibili e, in assenza di ulteriori elementi di riscontro sul sinistro Tes_1 de quo sulla sia dinamica, secondo l'allegazione dell'attrice ora appellante, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio. A tale conclusione si giunge soprattutto tenendo a mente che, in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la valutazione sull'adempimento dell'onere della prova deve essere condotta in modo particolarmente rigoroso. Dunque, correttamente il Tribunale di Bari, alla luce del quadro probatorio a disposizione, ha deciso di non accogliere la domanda attorea e ha attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo alla parte attrice. Va rigettato anche il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese, perchè, per effetto del rigetto dell'appello, va confermata anche la statuizione del Tribunale sulle spese del primo grado di giudizio. Visto l'esito del gravame, a carico dell'appellante soccombente vanno poste anche le spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, come da liquidazione di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (valori minimi stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 5031/2023 emessa dal Tribunale di Bari III CP_1
Sezione Civile, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese processuali del presente grado, liquidate per CP_1 compensi in € 5.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 23/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della sentenza impugnata. 2 Pagg. 10-11 della relazione del CTU. 3 Pag. 6 atto di citazione in appello. 4 Nella memoria conclusiva di replica del 20.11.2025 5 A conferma del carattere soltanto ipotetico delle valutazioni circa la dinamica del sinistro, l'appellante enfatizza l'utilizzo da parte degli agenti nella relazione di espressioni come “l'evento infortunistico può essere così ricostruito
[...]” “per cause imponderabili e probabilmente [...]” 6 Pag. 11 atto di appello 7 Relazione degli Agenti di Polizia Locale in atti. 8 Pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in appello. 9 Pag. 11 comparsa di costituzione e risposta in appello. 10 Nota n. 4, pag. 16 comparsa di costituzione e risposta in appello. 11 Da ultimo, Cass. Sez. III, n. 10540/2023. Cfr. anche Cass. Sez. III, n. 15367/2011; Cass. Sez. III, n. 12304/2005; Cass. Sez. III, n. 8086/1995; Cass. Sez. III, n. 1860/1990. 12 Si richiama un precedente di questa Corte d'Appello, n. 973/2024. 13 Cass. Sez. III, n. 450 del 2025; Cass. Sez. III, n. 3019/2016. 14 Cass. Sez. III, Sentenza n. 20066/2013; Cass. Sez. III, n. 9939/2012. 15 Cfr. Relazione degli Agenti di Polizia in atti.