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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 910/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...](Avv. Salvaggio Giovanni) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (Avv. Ferraro Federica) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 17.04.2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 20.04.1985,
a Canicattì (AG), con;
Controparte_1 che quest'ultima, costituitasi, non si è opposta alla domanda di divorzio;
che, all'udienza del 20.05.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Canicattì il 20/04/1985 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto presso lo Stato Civile del Comune di
[...]
Canicattì al n. 40 P.2 S A, dell'anno 1985 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Canicattì di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emanando provvedimento”; che all'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato;
rilevato che da tale data non è intervenuta riconciliazione tra le parti;
che ciò emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 494/2023, passata in giudicato, che, in riforma della sentenza n. 322/2022 resa da questo Tribunale, ha accertato che, dal momento della separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
che pertanto, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
rilevato che, avendo le parti rinunciato a qualsiasi pretesa di tipo economico, nessun'altra statuizione deve esere dotatta;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 20.04.1985,
a Canicattì (AG), da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a Canicattì (AG) il 15/12/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 40, parte II, serie A, anno 1985;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Canicattì, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 13.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)