Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06129/2025REG.PROV.COLL.
N. 05116/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5116 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo e Luca Scipione, con domicilio presso lo studio dell’avvocato Salvatore Antonio Napoli, in Roma, via Riboty 23
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di NA (sezione prima) n. 157/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione e il di lui fratello, all’epoca comproprietari di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Formia, identificato catastalmente al foglio 5 di Castellonorato, particelle 88, 86, 238, 239, 301 e 452, realizzavano senza titolo edilizio due manufatti consistenti ciascuno in una struttura sviluppata su due piani fuori terra, con dimensioni in pianta di circa 8,95 x 9,85 metri. L’abuso veniva accertato in data 17 febbraio 2004, sulla base di un sopralluogo dei tecnici comunali, di cui alla relazione prot. n. 11196 del 26 febbraio 2004, nella quale si dava atto che non erano in corso lavori edilizi e che le opere erano quindi già state completate.
2. Veniva conseguentemente emessa l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, in data 22 luglio 2004, avente n. 312, notificata agli interessati il 26 dello stesso mese, e da essi impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di NA, con ricorso iscritto al n. r.g. 984/2004.
3. Nelle more gli immobili venivano divisi ed all’odierno appellante era attribuita in proprietà esclusiva immobili del manufatto identificato catastalmente al foglio 5, particella 301. Sulla base della descritta situazione, in data 7 dicembre 2004 entrambi presentavano separate domande di concessione edilizia in sanatoria per la parte assegnata a ciascuno in proprietà esclusiva, ai sensi del terzo condono edilizio, di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), e della legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12 ( Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi ).
4. In ragione di ciò il ricorso contro l’ordinanza di demolizione era dichiarato improcedibile (sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede staccata di NA dell’11 novembre 2013, n. 847).
5. Con riguardo specifico alla domanda di condono presentata dall’odierno appellante (pratica n. 1119/04), l’amministrazione comunale comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 (nota prot. 19331 del 5 maggio 2016). Venivano considerati ostativi: la mancata ultimazione delle opere entro il termine di legge per rientrare nel condono (31 marzo 2003); l’inclusione dell’area interessata dall’abuso in zona vincolata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, classificata come area di alta attenzione (A4); la consistenza volumetrica era eccedente rispetto a quella massima prevista dalla sopra citata legge regionale; il fatto che l’immobile fosse già stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione, ovvero quella sopra menzionata, e che la relativa impugnazione era stata definita con pronuncia in rito di improcedibilità.
6. Le controdeduzioni presentate dall’interessato non sortivano esito e con ordinanza in data 29 gennaio 2018, n. 37, richiamate le ragioni del preavviso ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il condono veniva negato.
7. Con riguardo all’epoca di ultimazione dell’abuso veniva specificato che dalle risultanze dell’ultimo sorvolo sull’area, risalente alla data del 17 settembre 2003, il manufatto non risultava esistente. In relazione al vincolo idrogeologico veniva richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui anche in caso di sua sopravvenienza occorre il parere dell’autorità preposta al vincolo, ai sensi della legge sul primo condono edilizio, 28 febbraio 1985, n. 47, e che l’eventuale parere favorevole « non avrebbe comunque influito sulla conclusione del procedimento ai fini prettamente urbanistico-edilizi ».
8. Di qui un nuovo ricorso dell’interessato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di NA, con il quale erano dedotte censure di illegittimità; per erronea interpretazione della dichiarazione di improcedibilità del ricorso contro la precedente ordinanza di demolizione; per violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed eccesso di potere in varie figure, relativamente al supposto carattere ostativo alla sanatoria del vincolo idrogeologico; per erroneità dei presupposti sulla data di ultimazione dell’opera e sul calcolo delle volumetrie.
9. L’adito Tribunale amministrativo respingeva il ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
10. In relazione alle censure dedotte la pronuncia di primo grado statuiva che:
- la dichiarazione di improcedibilità del precedente ricorso contro l’ordine di demolizione era stata richiamata solo nel preavviso di diniego ma non anche nel provvedimento conclusivo di rigetto della domanda di condono;
- del pari tra le ragioni esposte a fondamento del diniego definitivo non è incluso il vincolo idrogeologico insistente sull’area in forza del piano di assetto dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, come evincibile dall’irrilevanza dell’eventuale nulla osta dell’autorità preposta espresso nel provvedimento;
- per beneficiare del condono l’interessato avrebbe nondimeno dovuto dare la prova dell’ultimazione dell’opera abusiva in data anteriore al 31 marzo 2003 attraverso « documentazione certa e univoca », quod non la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso presentata a corredo dell’istanza;
- per contro, l’amministrazione ha dato la prova contraria, consistente nel « rilievo aerofotografico, corredato da visura storica reperita tramite l’applicazione “Google Earth pro” depositata in giudizio, da cui si evince che a tale data l’opera non era stata realizzata »;
- questa prova non è contraddetta dalle risultanze del sopralluogo dei tecnici comunali in data 17 febbraio 2004, in cui veniva dato atto dell’avvenuta ultimazione dell’opera, poiché l’accertamento è successivo al 31 marzo 2003;
- era inoltre considerato irrilevante sul punto il fatto che nel verbale « è riportata l’esistenza di due vecchi depositi agricoli in muratura di pietra calcarea e tetto a falde in legno e tegole » dal momento che « questi non fanno parte della richiesta di sanatoria »;
- le censure relative al rispetto del limite volumetrico previsto dalla legislazione regionale per fruire del condono era infine assorbito « dato che la motivazione del diniego si sostiene, da sola, sulla rilevata mancata dimostrazione dell’epoca certa dell’abuso ».
11. Contro questa decisione, l’originario ricorrente ha proposto appello.
12. L’amministrazione comunale non si è costituita in resistenza.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure viene dedotta l’erronea valutazione da parte della sentenza sui motivi ostativi al condono e sul loro richiamo nel provvedimento conclusivo. Nello specifico, la sentenza avrebbe erroneamente supposto che a fondamento del diniego di condono non sia stato richiamato l’esito del ricorso contro la precedente ordinanza di demolizione, ovvero la sopra citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di NA dell’11 novembre 2013, n. 847, oggetto invece di richiamo unicamente nel preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui alla citata nota comunale nota prot. n. 19331 del 5 maggio 2016. In contrario, si sottolinea che alla nota in questione il diniego conclusivo fa rinvio espresso, per cui essa dovrebbe più correttamente considerarsi « parte integrante della motivazione » di quest’ultimo.
2. Con il secondo motivo d’appello viene enucleato un analogo errore della sentenza nell’interpretazione e ricostruzione delle ragioni a base del diniego di condono, riguardante il vincolo idrogeologico. Si sostiene che diversamente da quanto statuito dalla pronuncia di primo grado anche il vincolo in questione sarebbe stato addotto come ragione di diniego della sanatoria. Ciò sarebbe in particolare evincibile dal richiamo da parte del provvedimento conclusivo alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (in particolare la sentenza del 13 maggio 2016, n. 1941, della VI sezione) sulla necessità ai sensi dell’art. 32 della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47, di ottenere in questo caso il parere dell’autorità preposta al vincolo. Di esso si ribadisce quindi il carattere non ostativo alla sanatoria, perché approvato in epoca successiva agli abusi (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007).
3. Con il terzo motivo d’appello la sentenza è censurata per errata applicazione delle regole sul riparto degli oneri probatori sull’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per rientrare nella disciplina di legge sul condono (nel caso di specie 31 marzo 2003). Viene al riguardo sottolineato che l’amministrazione comunale resistente non avrebbe fornito prove contrarie alla dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata a corredo della domanda di sanatoria, attestante l’ultimazione degli abusi al dicembre 2002. Nello specifico, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza, tale non potrebbe essere considerata la foto area asseritamente risalente al 19 settembre 2003 reperita dall’amministrazione. L’inattendibilità del documento sarebbe ricavabile dal fatto che in esso non figurano « neppure i due vecchi depositi agricoli in muratura di pietra calcarea e tetto a falde in legno e tegole, la cui esistenza risultava proprio dall’ordinanza di demolizione n. 312 del 22.07.2004 », ed in particolare del presupposto sopralluogo dei tecnici comunali in data 17 febbraio 2004.
4. Con il quarto motivo sono riproposte le censure relative al supposto superamento dei limiti volumetrici per beneficiare del condono, che la sentenza avrebbe erroneamente assorbito in ragione dell’accertata fondatezza del motivo di diniego concernente la mancata ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003.
5. Le censure così sintetizzate sono infondate.
6. Esse colgono errori nell’interpretazione del diniego di condono impugnato, ed in particolare delle sottostanti ragioni. Queste ultime non sono infatti limitate al solo profilo inerente al termine di ultimazione dei lavori utile per rientrare nel condono, ma includono anche le ulteriori ragioni oggetto delle censure riproposte a mezzo del presente appello. Ciò si ricava dalla lettura combinata del diniego definitivo con il preavviso ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui motivi ostativi non sono stati dichiarati superati sulla base del contraddittorio procedimentale seguitone, ma sono invece stati integrati dall’amministrazione comunale nella determinazione conclusiva, con rilievi espressi in risposta alle deduzioni difensive presentate dall’interessato.
7. L’ora esposta ricostruzione della volontà provvedimentale dell’amministrazione conduce nondimeno al rigetto dell’impugnazione.
8. Le censure di parte ricorrente sono infatti fondate solo limitatamente all’assunto secondo cui le opere abusive non sarebbero state ultimate entro il 31 marzo 2003. Sul punto le foto aeree estratte da google earth prodotte nel giudizio di primo grado dall’amministrazione comunale non forniscono alcuna certezza, dal momento che in esse non figurano i due vecchi depositi agricoli la cui esistenza è invece attestata dai tecnici comunali nel sopralluogo presupposto alla più volte citata ordinanza di demolizione del 22 luglio 2004, n. 312. Al medesimo riguardo, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza è irrilevante la circostanza che per gli immobili in questione non sia stato chiesto il condono, poiché il punto controverso afferisce allo stato dei luoghi e non alle questioni di carattere giuridico concernenti la conformità dal punto di vista urbanistico-edilizio dei manufatti ivi realizzati.
9. Dalle risultanze del medesimo sopralluogo è poi ricavabile un ulteriore elemento di confutazione dell’attendibilità delle foto aeree, dato dall’attestazione nel relativo verbale che al momento del sopralluogo non erano in corso lavori. Vero è sul punto quanto rilevato dalla sentenza, e cioè che l’accertamento è successivo alla data ultima per rientrare nel terzo condono: 17 febbraio 2004 contro 31 marzo 2003. Nondimeno, per dare credito all’ipotesi comunale, con il supporto delle foto aeree da questa depositate a sostegno del superamento del termine di legge, bisognerebbe supporre che le opere abusive siano state realizzate in questo ristretto periodo temporale, inferiore ad un anno. La prova in questione, di tipo positivo, afferisce alle ragioni del diniego di condono ed avrebbe dunque dovuto essere data dall’amministrazione, ma ciò non è avvenuto.
10. Sennonché, tra le ragioni ostative al diniego vi è quella relativa al superamento dei limiti di cubatura previsti dalla legislazione regionale e su di essa non vi sono contestazioni specifiche da parte del ricorrente. L’ultimo motivo d’appello si limita infatti a censurare l’omessa pronuncia sul punto da parte della sentenza di primo grado, ma in violazione dell’onere di riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati o assorbiti, enunciato dall’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., nel medesimo motivo non sono esposte le ragioni in base alle quali sarebbe erroneo l’accertamento dell’amministrazione circa il mancato rispetto dei limiti di cubatura stabiliti dalla legge per rientrare nel condono. L’ora descritta carente devoluzione in secondo grado delle censure di legittimità nei confronti di uno dei presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato è inoltre assorbente rispetto alle ulteriori questioni ad esso relative ed oggetto dei restanti motivi d’appello.
11. Questo deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO