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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 958/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 958/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) n.q. Parte_1 C.F._1 di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a Persona_1
Colleferro il 25.02.2011 (C.F. ) entrambi res.ti in Colleferro Corso C.F._2
Garibaldi 11, rappresenti e difesi dall'Avv. Pietro Sperati, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 13/2/2025, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore adiva l'intestato Tribunale per Persona_1 chiedere di: “accertare e dichiarare che l'istante ha diritto a percepire i ratei arretrati dell'assegno per invalidità civile ex art. 1 L.18/80 – indennità di accompagnamento e per
l'effetto condannare l' come sopra dom.to, a corrispondere per il suddetto titolo CP_1 all'istante l'importo di € 15.366,59 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Vinte le spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che l'odierna ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore promuoveva procedimento di Persona_1
ATPO a cui veniva assegnato il n. 547/2023 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 23/7/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla visita di revisione del 6/9/2022 (v. doc. 3 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 31/7/2024 (v. doc. 4 allegato al ricorso) e in data 26/8/2024 CP_1 veniva inviata all' la modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della CP_1 prestazione.
2 5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati avveniva in corso di causa e il relativo pagamento interveniva in data 1/4/2025, come documentato dall'estratto informatico dell'accredito depositato in data 15/12/2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che il pagamento è avvenuto in data 1/4/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 24/2/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1 lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di € € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 958/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) n.q. Parte_1 C.F._1 di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a Persona_1
Colleferro il 25.02.2011 (C.F. ) entrambi res.ti in Colleferro Corso C.F._2
Garibaldi 11, rappresenti e difesi dall'Avv. Pietro Sperati, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 13/2/2025, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore adiva l'intestato Tribunale per Persona_1 chiedere di: “accertare e dichiarare che l'istante ha diritto a percepire i ratei arretrati dell'assegno per invalidità civile ex art. 1 L.18/80 – indennità di accompagnamento e per
l'effetto condannare l' come sopra dom.to, a corrispondere per il suddetto titolo CP_1 all'istante l'importo di € 15.366,59 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Vinte le spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che l'odierna ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore promuoveva procedimento di Persona_1
ATPO a cui veniva assegnato il n. 547/2023 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 23/7/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla visita di revisione del 6/9/2022 (v. doc. 3 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 31/7/2024 (v. doc. 4 allegato al ricorso) e in data 26/8/2024 CP_1 veniva inviata all' la modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della CP_1 prestazione.
2 5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati avveniva in corso di causa e il relativo pagamento interveniva in data 1/4/2025, come documentato dall'estratto informatico dell'accredito depositato in data 15/12/2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che il pagamento è avvenuto in data 1/4/2025 successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 24/2/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1 lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di € € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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