Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03713/2026REG.PROV.COLL.
N. 04254/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4254 del 2024, proposto da AR OR, RI VA, ST MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Colarizi, Manfred Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
contro
Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di NO - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Cristina Bernardi Spagnolli, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 105/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO e della Provincia Autonoma di NO - Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. IL TU e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine in sostituzione dell'avv. Massimo Colarizi.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado ed i relativi motivi aggiunti, gli odierni appellanti, nella qualità di proprietari, hanno impugnato alcuni atti relativi alla procedura espropriativa avente ad oggetto le particelle fondiarie 77, 78/1e 87 CC NO I, finalizzata all’ampliamento del campo di calcio di Collalbo.
In particolare, è stato chiesto l’annullamento: del decreto di stima, adottato in data 24 luglio 2023 a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un precedente decreto di stima; del successivo decreto di esproprio adottato il 22 novembre 2023.
Con sentenza n. 105/2024 il RG di NO ha dichiarato il ricorso: in parte inammissibile, in quanto alcune censure erano già state sollevate nel giudizio, conclusosi con la sentenza n. 241/2023, avente ad oggetto il precedente decreto di stima (motivi II, IV, V, VI, VII, VIII del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti dell’1 febbraio 2024); in parte irricevibile (motivo I del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti dell’1 febbraio 2024); in parte infondato, con riferimento alle censure relative specificamente agli atti impugnati nel presente giudizio (motivo III del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti dell’1 febbraio 2024, motivo IX proposto coi motivi aggiunti dell’1 febbraio 2024, motivo X proposto coi motivi aggiunti del 25 marzo 2024).
Gli originari ricorrenti hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando otto motivi di impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di NO sia la Provincia autonoma di NO, chiedendo che l’appello venga respinto.
Depositati documenti e memorie, con ordinanza del 7 novembre 2025 il collegio ha disposto l’acquisizione della traduzione di alcuni atti processuali di primo grado.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di appello, gli interessati hanno dedotto: errata declaratoria di inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado per il fatto che su identico motivo di impugnazione, ma riferito ad altro atto amministrativo, sostituito da quello ora impugnato, il medesimo RG di NO si sia già pronunciato al paragrafo 4.1. della sentenza n. 241/2023, non passata in giudicato; irritualità ed erroneità della declaratoria di infondatezza del motivo di impugnazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35, 62, 73, c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.
Tale motivo è infondato.
Innanzitutto deve rilevarsi che il RG ha dichiarato il motivo inammissibile nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, atteso che sia il Comune di NO sia la Provincia autonoma nel corso del giudizio avevano ritualmente eccepito l’inammissibilità di alcune censure in quanto già oggetto del precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 241/2023.
La decisione di inammissibilità è poi corretta.
Al riguardo deve rilevarsi, infatti, che la censura circa l’illegittimità del procedimento per assenza di un valido avvio era già stata dedotta nel giudizio avente ad oggetto il precedente decreto di stima ed è stata dichiarata irricevibile e comunque infondata dal RG con la sentenza sopra citata, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 445/2025.
In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che la predetta censura fosse già allora irricevibile per tardività (rilievo a maggior ragione valevole nel presente giudizio instaurato in data successiva) e che fosse comunque infondata, in quanto i proprietari hanno avuto piena conoscenza del procedimento espropriativo, partecipandovi attivamente.
L’esistenza di un precedente giudizio tra le parti, avente ad oggetto i medesimi atti (avvio della procedura) e la medesima contestazione di cui al presente giudizio, al di là del vincolo da giudicato, determina conseguentemente l’inammissibilità del motivo in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
3. Con il secondo motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto per infondatezza del quarto motivo di impugnazione del ricorso introduttivo di primo grado per il fatto che su un identico motivo di impugnazione ma riferito ad un altro atto amministrativo, sostituito da quello ora impugnato, il medesimo RG NO si sia già pronunciato al paragrafo 4.1. della sentenza n. 241/2023, non passata in giudicato; irritualità ed erroneità della declaratoria di infondatezza del motivo di impugnazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35, 73, c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.
Tale motivo è infondato.
Questo collegio condivide la declaratoria di inammissibilità, pronunciata nel rispetto del contraddittorio in accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalle amministrazioni resistenti (v. quanto precisato al punto precedente sull’esistenza di un’eccezione di parte).
Al riguardo deve infatti osservarsi che sia l’apposizione del vincolo di esproprio sia la dichiarazione di pubblica utilità costituiscono atti presupposti rispetto al decreto di stima e sono già stati oggetto del giudizio instaurato avverso il primo decreto di stima, relativo alle medesime aree di cui al rinnovato decreto di stima in questa sede impugnato.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 241/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 445/2025, nella quale il giudice ha dichiarato già allora irricevibili per tardività o infondate tutte le censure proposte in ordine all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica autorità, limitandosi ad annullare il decreto di stima per la sola carenza della motivazione in ordine alla previsione di termini di inizio e fine lavori.
Tali considerazioni sono sufficienti a confermare la statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado.
4. Con il terzo motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto per infondatezza del quinto motivo di impugnazione del ricorso introduttivo di primo grado per il fatto che su un identico motivo di impugnazione ma riferito ad un altro atto amministrativo, sostituito da quello ora impugnato, il medesimo RG NO si sia già pronunciato al paragrafo 4.9 della sentenza 241/2023, non passata in giudicato; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35 e 73 c.p.a.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113, della Costituzione.
Anche tale motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle esposte nei precedenti punti.
Con il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, gli interessati hanno dedotto l’illegittimità della scelta dell’amministrazione di procedere all’espropriazione per violazione del principio di proporzionalità; infatti, secondo la tesi difensiva l’effetto ablativo si risolverebbe in un eccesivo sacrificio della proprietà privata, senza che esistano sufficienti ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare tale sacrificio.
Anche tale censura, che attiene alla scelta dell’amministrazione di dichiarare la pubblica utilità dell’opera, è stata già oggetto del giudizio avverso il precedente decreto di stima ed i relativi atti presupposti ed è stata respinta dal Tar in quanto infondata, con statuizione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 445/2025 (v. in particolare punto 3. della motivazione).
La riproposizione nel presente giudizio del medesimo motivo, diretto a censurare la scelta dell’amministrazione di procedere all’esproprio dell’area per l’ampliamento del campo di calcio, è pertanto inammissibile.
5. Con il quarto motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto per infondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo e del decimo motivo del ricorso per motivi aggiunti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35 e 73 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropri per interesse pubblico); violazione e falsa applicazione del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche; violazione e falsa applicazione del testo unico delle leggi in materia di enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; violazione e falsa applicazione dello statuto d’autonomia per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, testo unificato delle leggi costituzionali, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972, n. 770, e successive modifiche, ed ivi in particolar modo del capo I (violazione delle disposizioni sul procedimento; incompetenza del sindaco).
A parere del collegio la reiezione del motivo di ricorso relativo all’incompetenza del Sindaco del Comune di NO ad adottare atti della procedura espropriativa va confermata ancorché con una diversa motivazione.
Al riguardo è decisivo il richiamo all’art. 5 della l.r. n. 2/2018 (codice degli enti locali della Regione autonoma Trantino – Alto Adige) è previsto espressamente: “Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione”.
Lo Statuto del Comune di NO prevede all’art. 28, comma 2, che “Il segretario comunale è l’unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco” e all’art. 17, comma 2, che “La giunta comunale, in deroga all’art. 36 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, compresi atti che impegnano il comune verso l’esterno, e ha facoltà di delegare questi al sindaco, a un assessore, al segretario comunale o a funzionari direttivi”.
Da tali disposizioni emerge, quindi, che la competenza ad adottare gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno non spetta ai dirigenti ma all’organo politico – amministrativo che ne può delegare l’esercizio al sindaco, risultando così smentita la tesi dei privati che sostengono la competenza esclusiva dei dirigenti.
6. Con il quinto motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto per infondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo e del decimo del ricorso per motivi aggiunti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35 e 73 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche; violazione e falsa applicazione del testo unico delle leggi in materia di enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.
Tale motivo è infondato.
Al riguardo deve evidenziarsi che con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado i ricorrenti hanno censurato gli atti impugnati per vizio di incompetenza, in quanto il Sindaco era stato nominato per il terzo mandato consecutivo, in conformità alla disciplina regionale ma in violazione dell’allora vigente art. 51 d.lgs. n. 267/2000 che prevedeva il limite di due mandati consecutivi. A sostegno della censura gli interessati hanno richiamato la sentenza della Corte cost. n. 60/2023 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina regionale sarda che prevedeva un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dal legislatore nazionale.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado tale censura è infondata.
Infatti, ciò che parte ricorrente vuole fare valere nel presente giudizio è l’illegittimità derivata del decreto di esproprio in conseguenza dell’illegittimità della investitura dell’organo che ha adottato l’atto. Quest’ultimo, tuttavia, non risulta previamente annullato né è stato impugnato dagli interessati nel presente giudizio e pertanto non vi è alcuna illegittimità derivata del provvedimento in questa sede impugnato.
Né può essere condivisibile la prospettazione di parte appellante secondo cui nel caso in esame il giudice dovrebbe comunque conoscere in via incidentale della questione ai sensi dell’art. 8, coma 1, c.p.a., non venendo nel caso in esame in rilievo alcun diritto soggettivo degli interessati necessario per decidere sulla questione principale, bensì la legittimità di un atto presupposto che andava ritualmente impugnato.
7. Con il sesto motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto del terzo motivo di impugnazione (motivo relativo ai termini stabiliti con il decreto di stima); violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del codice del processo amministrativo; violazione e falsa applicazione della Costituzione, in particolar modo degli articoli 23, 42 e 97; violazione e falsa applicazione della l.p. 15 aprile 1991, n. 10, ed ivi in particolare degli articoli 1 e 3; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblico interesse); violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale nonché del piano paesaggistico del Comune di NO (mancanza dei presupposti per l’esproprio; illegittimità di un eventuale declaratoria di pubblica utilità).
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo il collegio, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante e condividendo sul punto le considerazioni del giudice di primo grado, ritiene che la fissazione dei termini di all’art. 5, comma 3, l.p. n. 10/1991, effettuata dal Comune di NO nel decreto di stima impugnato, sia sorretta da una sufficiente motivazione e che i termini previsti non siano sproporzionati e contrari al principio di buon andamento e siano comunque compatibili con la dichiarazione di urgenza.
In particolare: la fissazione del termine di sei mesi per la conclusione della procedura, oltre a non essere eccessiva, è motivata anche in ragione della necessità di effettuare le notifiche all’estero nei confronti dei proprietari destinatari; il termine di inizio dei lavori è fissato in dodici mesi, anche in considerazione del tempo comunque necessario per l’affidamento dei lavori; il termine di fine lavori è fissato in trenta mesi, tenendo conto in modo specifico dei tempi indicati nel progetto esecutivo e delle possibili interruzioni dei lavori nel periodo invernale, dovute alle notorie condizioni metereologiche della zona.
D’altronde, a sostegno della proporzione e non eccessività dei termini previsti, il collegio deve altresì rilevare che si tratta di termini ampiamente inferiori a quelli fissati nel primo decreto di stima e ritenuti illegittimi dal RG con la sentenza n. 241/2023; in quel caso, infatti, erano stati fissati i seguenti termini enormemente più lunghi e manifestamente irragionevoli: centoventi mesi per la conclusione della procedura, trentasei mesi per l’inizio dei lavori e centoventi mesi per la loro conclusione.
8. Con il settimo motivo di appello gli interessati hanno dedotto: erroneo rigetto del nono motivo di impugnazione (motivo relativo al decreto d’esproprio stesso); violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del codice del processo amministrativo; violazione e falsa applicazione della l.p. 15 aprile 1991, n. 10, ed ivi in particolare dell’art. 7; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (vizi sostanziali del decreto d’esproprio).
Tale motivo è infondato.
Ed infatti la disciplina del decreto di esproprio applicabile al caso in esame è esaustivamente prevista dall’art. 7 l. p. n. 10/1991, che è stata adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’art. 8, comma 1, n. 22, dello statuto provinciale e non contempla i requisiti contenutistici previsti dalla corrispondente norma nazionale.
A ciò si aggiunga che l’art 23, comma 1, lett. a), prevede solamente che il decreto di esproprio sia emanato entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza tuttavia imporre che tale circostanza venga indicata nel contenuto del decreto di esproprio.
Inoltre, quanto alla violazione dell’art. 23, comma 1, lett. b), l’allegazione di parte ricorrente è comunque generica, non essendo specificato per quale parte delle superfici di esproprio e per quale ragione non sarebbe evincibile il vincolo espropriativo.
9. Con l’ottavo motivo di appello gli interessati hanno dedotto: errata declaratoria di inammissibilità del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di impugnazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 35, 62 e 73 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso introduttivo gli interessati hanno inteso fare valere l’illegittimità derivata del decreto di stima e del decreto di esproprio rispetto agli atti presupposti impugnati in un precedente giudizio.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2025 che ha confermato l’inammissibilità e/o infondatezza delle censure avverso gli atti presupposti con la conseguente infondatezza del vizio di invalidità derivata.
10. Con il nono motivo di appello gli appellanti hanno dedotto: errata condanna alla rifusione delle spese; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111, e 113 Cost.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo deve evidenziarsi che la condanna a carico di parte ricorrente si è fondata sul criterio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., e l’ammontare delle spese risulta congruo in relazione alla natura e complessità della controversia (sono stati proposti anche due motivi aggiunti).
11. Va infine rilevato che con la memoria depositata in data 14 ottobre 2025, parte appellante ha rappresentato che nelle more del presente grado di appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2025 che ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l’art. 42 Cost., l’art. 61 l.p. n. 9/2018 nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di 10 anni, anziché di 5 anni.
Tale sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, che tra l’altro riguarda la fase presupposta della fase di dichiarazione di pubblica utilità e durata del vincolo di esproprio, oggetto della sentenza di questo consesso più volte richiamata, non può condurre a ritenere illegittimi gli atti in questa sede impugnati anche per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio “ gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio amministrativo si diversificano a seconda che la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di esercizio: nel primo caso il giudice può procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato (…) nel secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dalla Consulta (…) ” (v. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2023, n. 2023).
Nel caso in esame, gli interessati tra l’altro nel presente giudizio non hanno formulato un’autonoma censura relativa alla violazione dell’art. 61 l.p. n. 9/2018, norma dichiarata incostituzionale.
La censura relativa alla decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, è stata specificamente formulata avverso gli atti presupposti impugnati nel giudizio conclusosi con la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 445/2025 ed è stata richiamata al settimo motivo del ricorso introduttivo solamente ai fini di un’eventuale illegittimità in via derivata degli atti conseguenti.
Pertanto tale censura è stata oggetto del precedente giudizio e non può essere autonomamente scrutinata da questo giudice, il quale deve limitarsi, in conformità alla prospettazione di parte, a verificare le conseguenze del mancato annullamento degli atti presupposti sulla validità degli atti consequenziali in questa sede impugnati.
12. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello deve essere pertanto respinto.
13. Le spese processuali vanno liquidate a carico degli appellanti soccombenti in solido, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di NO e della somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Provincia autonoma di NO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
IL TU, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IL TU | SE De Felice |
IL SEGRETARIO