Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3713
CS
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per precedente giudizio

    Il giudice di primo grado ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto già oggetto del precedente giudizio conclusosi con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, ritenendo che i proprietari avessero avuto piena conoscenza del procedimento espropriativo e vi avessero partecipato attivamente.

  • Rigettato
    Inammissibilità per precedente giudizio

    Il giudice di primo grado ha condiviso la declaratoria di inammissibilità in accoglimento dell'eccezione delle amministrazioni resistenti, poiché tali atti presupposti erano già stati oggetto di giudizio e decisi sfavorevolmente per i ricorrenti.

  • Rigettato
    Inammissibilità per precedente giudizio

    La riproposizione nel presente giudizio del medesimo motivo, diretto a censurare la scelta dell'amministrazione di procedere all'esproprio, è stata ritenuta inammissibile.

  • Rigettato
    Competenza del Sindaco

    Le disposizioni dello Statuto del Comune di NO e della legge regionale attribuiscono la competenza ad adottare atti di natura tecnico-gestionale all'organo politico-amministrativo, con facoltà di delega al Sindaco.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    La censura è infondata poiché l'investitura dell'organo non risulta previamente annullata né impugnata nel presente giudizio, pertanto non vi è alcuna illegittimità derivata del provvedimento impugnato. Non si configura un diritto soggettivo necessario per la decisione incidentale della questione.

  • Rigettato
    Fissazione dei termini per l'espropriazione

    La fissazione dei termini è sorretta da sufficiente motivazione, tenendo conto della necessità di notifiche all'estero, dei tempi per l'affidamento dei lavori e delle condizioni meteorologiche. I termini sono inferiori a quelli ritenuti illegittimi in un precedente giudizio.

  • Rigettato
    Requisiti del decreto di esproprio

    La disciplina applicabile è quella provinciale che non contempla i requisiti di contenuto previsti dalla norma nazionale. L'art. 23, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001 non impone l'indicazione della scadenza nel decreto. L'allegazione sulla genericità del vincolo è generica.

  • Rigettato
    Vizio di invalidità derivata

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2025 ha confermato l'inammissibilità e/o infondatezza delle censure avverso gli atti presupposti, con conseguente infondatezza del vizio di invalidità derivata.

  • Rigettato
    Criterio della soccombenza

    La condanna si fonda sul criterio generale della soccombenza e l'ammontare delle spese risulta congruo in relazione alla natura e complessità della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3713
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3713
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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