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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°12399 /2021
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
PAte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 13 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dai soli ricorrenti, nelle quali costoro hanno esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo
Torrasi, nella causa iscritta al n. 12399 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: , PAte_2 C.F._1 nata a [...], lo [...], e (C.F.: PAte_3
), nata a [...], il [...], C.F._2 la prima sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._3
AN UI (AG), il 25/08/2008, e (C.F.: PAte_4
, nata a [...], il [...], C.F._4 elettivamente domiciliati in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D, presso lo studio dell'Avv.to Felice Errante jr., rappresentati e difesi dall'Avv.to Salvatore Craparo giusta procura in atti, attori contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Palermo, presso i cui Uffici in via Villareale n. 6 risulta ex lege domiciliata, convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
I FATTI PROCESSUALI
1. L'oggetto del procedimento investe le domande di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti dalla L. n. 122/2016 promosse da PAte_2 PAte_5 PE
e rispettivamente moglie e figli di ,
[...] PAte_4 Persona_2 vittima di omicidio volontario occorso in Alessandria della Rocca (AG) l'8.2.2010 ad opera di , condannato con statuizione (ormai irretrattabile) Persona_3 per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 4 in relazione al n. 61 n. 1 c.p. alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, ed onerato del pagamento di una provvisionale liquidata in € 250.000,00 per ciascun congiunto. Gli attori, ricevuta la notifica della delibera n. 130/RV emessa il 18.11.2020 dal Comitato di Solidarietà per le
Vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, che rigettava la loro domanda di indennizzo a tenore della L. 2016 n. 122 in ragione dell'asserita non estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, hanno chiesto di accedere alla
«[…] tutela risarcitoria accordata dalla direttiva comunitaria 2004/80/CE recepita con la Legge
n.122/2016, preordinata a conferire alle singole vittime di reati intenzionali violenti, alle quali non sia stato possibile conseguire il risarcimento dal reo, il diritto a percepire dallo Stato membro di residenza un indennizzo equo ed adeguato;
- Conseguentemente condannare la
[...]
in persona del pro-tempore, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento di un risarcimento danni/indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno dei ricorrenti, così come disposto dal Tribunale di Sciacca a titolo di provvisionale con sentenza n. 2/2011 e confermata nei successivi gradi di giudizio;
ovvero, in subordine, nella somma di € 50.000,00, sempre in favore di ciascuno degli istanti, ai sensi del decreto interministeriale
22.11.2019, come pubblicato sulla G.U. del 23.1.2020, o, ancora, nell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia […]».
2. Costituitasi in giudizio, la si è opposta Controparte_1 all'accoglimento del ricorso, sottolineando la correttezza dell'agire del Comitato e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Istruita la causa mediante produzione documentale, allo scadere del termine perentorio del 3 giugno 2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così brevemente riassunta la res litigiosa, il quadro legislativo di riferimento per la soluzione del caso è la Direttiva 2004/80/CE, che, per quanto qui d'interesse, all'art. 12, par. 2, testualmente recita «
1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti
l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli
Stati membri in materia di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
2. Tutti gli stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime». Si tratta, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 2020 n.
26757), sostenuta da una giurisprudenza comunitaria in continua evoluzione (v.
CGUE sentenza 11.10.2016), di una prestazione indennitaria: (i) stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE; (ii) che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno;
(iii) che compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro, benché le stesse risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere").
È ben noto che, a seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per inadempimento della su citata Direttiva, e anzi nelle more di esso, si è avuta la promulgazione della L. 7 luglio 2016, n. 122 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea), il cui art. 11 riconosce il diritto all'indennizzo (a carico dello Stato italiano) alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p. Esso è fissato in favore della vittima o degli aventi diritto di cui al comma 2-bis dell'art. 11 della L. n. 122/2016 (ossia, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, in favore del coniuge superstite e dei figli), nella misura determinata con decreto ministeriale adottato in forza dell'art. 11, comma 3, L. cit., nei limiti dello stanziamento dell'apposito fondo di cui all'art. 14 e in base al possesso di specifiche condizioni previste all'art. 12, tra le quali merita particolare attenzione la circostanza che (lett. d) «la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» e che la medesima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;
resta fermo che, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis. La L. 20 novembre 2017, n. 167, all'art. 6, comma 2, ha, poi, precisato che l'indennizzo previsto dalla L. n. 122/16 spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della medesima legge. Il Decreto
Ministeriale del 31 agosto 2017, adottato ai sensi dell'art.11, comma 3, L. n. 122/16, nella sua versione originaria, determinava gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti nella seguente misura: «a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato
o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800; c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali». Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2019, di rideterminazione degli indennizzi spettanti ai sensi del detto art. 11, all'art. 1, comma 1, lett. c), relativamente al reato di omicidio, ha stabilito un indennizzo di € 50.000,00 (art. 1), con possibilità di incremento in base al comma 2 della medesima disposizione, per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino ad un massimo di € 10.000,00.
2. Nella vicenda di lite, la pretesa azionata in giudizio non ha ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di integrale e corretta trasposizione del diritto dell'Unione (art. 12, par. 2, della Direttiva
2004/80/CE), ma il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo attualmente stabilito dalla L n. 122 del 2016, ed applicabile retroattivamente in ragione di quanto stabilito dalla L. n. 167 del 2017 (come sottolineato dalla
Cassazione, si tratta «di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita,
l'una relativa ad "una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea" - e, dunque, "una obbligazione ex lege da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti"; l'altra, invece, concernente "il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato", responsabilità che, "in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell'ordinamento interno", nonché della necessità di "ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ.", dovrà essere "inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu,
e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente»: v. Cass. n. 26757.2020, cit.).
La qualità di aventi diritto in capo agli attori, coniuge PAte_2
PA
e figli ( e di
[...] PAte_3 PE PE
, e la circostanza che quest'ultimo sia stato vittima di omicidio doloso
[...] verificatosi in Alessandria della Rocca (AG) in data 8.2.2010 ad opera di ER
, condannato per omicidio volontario giusta sentenza del Tribunale di
[...]
Sciacca n. 2 del 2011 (oggi irretrattabile), sono documentate ed incontestate (v. doc.
1-2-3 fasc. attoreo), così come è incontestata l'incapienza del patrimonio dell'autore del reato rispetto ai suoi obblighi risarcitori verso gli eredi della vittima;
altrettanto pacifico è che né la vittima, né il suo coniuge ed i suoi figli sono stati mai condannati con sentenza definitiva o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ciò che piuttosto si contesta è che
«l'orientamento consolidato del Comitato di solidarietà è nel senso di applicare il requisito dell'estraneità della vittima e dei suoi congiunti ad ambienti delinquenziali quale condizione di accesso al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, così come richiesto per quelli di tipo mafioso (cfr. art. 4,comma 3, legge 512/1999 “ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”), anche se la Legge 122/2016 non lo prevede né direttamente, né tramite rinvio alla L. 512/99 o alla L. 302/90. Tale uniformità di impostazione si spiega in ragione dell'unicità del Fondo (e della sua regolamentazione con D.p.r. n.
60/2014), ossia la “fonte” dell'indennizzo, di elargizione dei benefici per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti, nonché di un più generale criterio di uguaglianza di trattamento per le vittime di reati» (v. pag. 3 della comparsa).
Senonché, la fonte dell'indennizzo in parola non è il 'Fondo', quanto la legge che lo prevede, ossia la L. n. 122/2016, che, nel delinearne le condizioni di accesso, non replica in materia la circostanza ostativa prevista dall'art. 4, comma 3, L. n. 512/1999 per l'accesso al fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso, vale a dire l'estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali (art. 1, comma 2, lett. b) L. n.
302/1990), con ciò atteggiandosi quale esercizio del libero apprezzamento del decisore politico di trattare casi diversi in modo diverso;
né la legge opera indiretto rinvio alla L. n. 512/1999 o alla L. n. 302/1990, come peraltro riconosce lo stesso convenuto. Non a caso, il riferimento che l'art. 14 L. n. 122/2016 compie alle disposizioni del titolo II del regolamento di cui al D.P.R. 2014 n. 60 è nei limiti della compatibilità, e non vale dunque ad integrare o aggiungere requisiti che la legge non compie.
3. Per quanto sin qui detto, va riconosciuto in favore di ciascuno degli istanti, a titolo di indennizzo ex L. n. 122/2016 e D.M. 22 novembre 2019, la somma di €
50.000,00. Si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto questione circa l'eventuale superamento dei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 L. cit.
La soccombenza regola le spese del grado, da liquidare in ossequio ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione sino ad € 260.000,00, con riguardo a tutte le fasi processuali. Si rimette a separato decreto la liquidazione del compenso del Difensore degli attori per l'opera di patrocinio a spese dello Stato svolta in favore di costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
CONDANNA la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno degli attori, a titolo di indennizzo ex art. 11 L. 2016 n. 122, della somma di € 50.000,00;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. ed alle spese prenotate a debito.
Così deciso, il 17 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°12399 /2021
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
PAte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 13 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dai soli ricorrenti, nelle quali costoro hanno esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo
Torrasi, nella causa iscritta al n. 12399 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: , PAte_2 C.F._1 nata a [...], lo [...], e (C.F.: PAte_3
), nata a [...], il [...], C.F._2 la prima sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._3
AN UI (AG), il 25/08/2008, e (C.F.: PAte_4
, nata a [...], il [...], C.F._4 elettivamente domiciliati in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D, presso lo studio dell'Avv.to Felice Errante jr., rappresentati e difesi dall'Avv.to Salvatore Craparo giusta procura in atti, attori contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Palermo, presso i cui Uffici in via Villareale n. 6 risulta ex lege domiciliata, convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
I FATTI PROCESSUALI
1. L'oggetto del procedimento investe le domande di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti dalla L. n. 122/2016 promosse da PAte_2 PAte_5 PE
e rispettivamente moglie e figli di ,
[...] PAte_4 Persona_2 vittima di omicidio volontario occorso in Alessandria della Rocca (AG) l'8.2.2010 ad opera di , condannato con statuizione (ormai irretrattabile) Persona_3 per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 4 in relazione al n. 61 n. 1 c.p. alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, ed onerato del pagamento di una provvisionale liquidata in € 250.000,00 per ciascun congiunto. Gli attori, ricevuta la notifica della delibera n. 130/RV emessa il 18.11.2020 dal Comitato di Solidarietà per le
Vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, che rigettava la loro domanda di indennizzo a tenore della L. 2016 n. 122 in ragione dell'asserita non estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, hanno chiesto di accedere alla
«[…] tutela risarcitoria accordata dalla direttiva comunitaria 2004/80/CE recepita con la Legge
n.122/2016, preordinata a conferire alle singole vittime di reati intenzionali violenti, alle quali non sia stato possibile conseguire il risarcimento dal reo, il diritto a percepire dallo Stato membro di residenza un indennizzo equo ed adeguato;
- Conseguentemente condannare la
[...]
in persona del pro-tempore, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento di un risarcimento danni/indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno dei ricorrenti, così come disposto dal Tribunale di Sciacca a titolo di provvisionale con sentenza n. 2/2011 e confermata nei successivi gradi di giudizio;
ovvero, in subordine, nella somma di € 50.000,00, sempre in favore di ciascuno degli istanti, ai sensi del decreto interministeriale
22.11.2019, come pubblicato sulla G.U. del 23.1.2020, o, ancora, nell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia […]».
2. Costituitasi in giudizio, la si è opposta Controparte_1 all'accoglimento del ricorso, sottolineando la correttezza dell'agire del Comitato e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Istruita la causa mediante produzione documentale, allo scadere del termine perentorio del 3 giugno 2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così brevemente riassunta la res litigiosa, il quadro legislativo di riferimento per la soluzione del caso è la Direttiva 2004/80/CE, che, per quanto qui d'interesse, all'art. 12, par. 2, testualmente recita «
1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti
l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli
Stati membri in materia di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
2. Tutti gli stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime». Si tratta, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 2020 n.
26757), sostenuta da una giurisprudenza comunitaria in continua evoluzione (v.
CGUE sentenza 11.10.2016), di una prestazione indennitaria: (i) stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE; (ii) che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno;
(iii) che compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro, benché le stesse risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere").
È ben noto che, a seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per inadempimento della su citata Direttiva, e anzi nelle more di esso, si è avuta la promulgazione della L. 7 luglio 2016, n. 122 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea), il cui art. 11 riconosce il diritto all'indennizzo (a carico dello Stato italiano) alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p. Esso è fissato in favore della vittima o degli aventi diritto di cui al comma 2-bis dell'art. 11 della L. n. 122/2016 (ossia, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, in favore del coniuge superstite e dei figli), nella misura determinata con decreto ministeriale adottato in forza dell'art. 11, comma 3, L. cit., nei limiti dello stanziamento dell'apposito fondo di cui all'art. 14 e in base al possesso di specifiche condizioni previste all'art. 12, tra le quali merita particolare attenzione la circostanza che (lett. d) «la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» e che la medesima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;
resta fermo che, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis. La L. 20 novembre 2017, n. 167, all'art. 6, comma 2, ha, poi, precisato che l'indennizzo previsto dalla L. n. 122/16 spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della medesima legge. Il Decreto
Ministeriale del 31 agosto 2017, adottato ai sensi dell'art.11, comma 3, L. n. 122/16, nella sua versione originaria, determinava gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti nella seguente misura: «a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato
o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800; c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali». Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2019, di rideterminazione degli indennizzi spettanti ai sensi del detto art. 11, all'art. 1, comma 1, lett. c), relativamente al reato di omicidio, ha stabilito un indennizzo di € 50.000,00 (art. 1), con possibilità di incremento in base al comma 2 della medesima disposizione, per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino ad un massimo di € 10.000,00.
2. Nella vicenda di lite, la pretesa azionata in giudizio non ha ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di integrale e corretta trasposizione del diritto dell'Unione (art. 12, par. 2, della Direttiva
2004/80/CE), ma il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo attualmente stabilito dalla L n. 122 del 2016, ed applicabile retroattivamente in ragione di quanto stabilito dalla L. n. 167 del 2017 (come sottolineato dalla
Cassazione, si tratta «di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita,
l'una relativa ad "una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea" - e, dunque, "una obbligazione ex lege da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti"; l'altra, invece, concernente "il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato", responsabilità che, "in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell'ordinamento interno", nonché della necessità di "ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ.", dovrà essere "inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu,
e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente»: v. Cass. n. 26757.2020, cit.).
La qualità di aventi diritto in capo agli attori, coniuge PAte_2
PA
e figli ( e di
[...] PAte_3 PE PE
, e la circostanza che quest'ultimo sia stato vittima di omicidio doloso
[...] verificatosi in Alessandria della Rocca (AG) in data 8.2.2010 ad opera di ER
, condannato per omicidio volontario giusta sentenza del Tribunale di
[...]
Sciacca n. 2 del 2011 (oggi irretrattabile), sono documentate ed incontestate (v. doc.
1-2-3 fasc. attoreo), così come è incontestata l'incapienza del patrimonio dell'autore del reato rispetto ai suoi obblighi risarcitori verso gli eredi della vittima;
altrettanto pacifico è che né la vittima, né il suo coniuge ed i suoi figli sono stati mai condannati con sentenza definitiva o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ciò che piuttosto si contesta è che
«l'orientamento consolidato del Comitato di solidarietà è nel senso di applicare il requisito dell'estraneità della vittima e dei suoi congiunti ad ambienti delinquenziali quale condizione di accesso al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, così come richiesto per quelli di tipo mafioso (cfr. art. 4,comma 3, legge 512/1999 “ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”), anche se la Legge 122/2016 non lo prevede né direttamente, né tramite rinvio alla L. 512/99 o alla L. 302/90. Tale uniformità di impostazione si spiega in ragione dell'unicità del Fondo (e della sua regolamentazione con D.p.r. n.
60/2014), ossia la “fonte” dell'indennizzo, di elargizione dei benefici per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti, nonché di un più generale criterio di uguaglianza di trattamento per le vittime di reati» (v. pag. 3 della comparsa).
Senonché, la fonte dell'indennizzo in parola non è il 'Fondo', quanto la legge che lo prevede, ossia la L. n. 122/2016, che, nel delinearne le condizioni di accesso, non replica in materia la circostanza ostativa prevista dall'art. 4, comma 3, L. n. 512/1999 per l'accesso al fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso, vale a dire l'estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali (art. 1, comma 2, lett. b) L. n.
302/1990), con ciò atteggiandosi quale esercizio del libero apprezzamento del decisore politico di trattare casi diversi in modo diverso;
né la legge opera indiretto rinvio alla L. n. 512/1999 o alla L. n. 302/1990, come peraltro riconosce lo stesso convenuto. Non a caso, il riferimento che l'art. 14 L. n. 122/2016 compie alle disposizioni del titolo II del regolamento di cui al D.P.R. 2014 n. 60 è nei limiti della compatibilità, e non vale dunque ad integrare o aggiungere requisiti che la legge non compie.
3. Per quanto sin qui detto, va riconosciuto in favore di ciascuno degli istanti, a titolo di indennizzo ex L. n. 122/2016 e D.M. 22 novembre 2019, la somma di €
50.000,00. Si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto questione circa l'eventuale superamento dei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 L. cit.
La soccombenza regola le spese del grado, da liquidare in ossequio ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione sino ad € 260.000,00, con riguardo a tutte le fasi processuali. Si rimette a separato decreto la liquidazione del compenso del Difensore degli attori per l'opera di patrocinio a spese dello Stato svolta in favore di costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
CONDANNA la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno degli attori, a titolo di indennizzo ex art. 11 L. 2016 n. 122, della somma di € 50.000,00;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. ed alle spese prenotate a debito.
Così deciso, il 17 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi