Articolo 310 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 309Articolo 311
Versione
3 giugno 1994
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Versione
6 luglio 1994
Art. 310. Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 , nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media ((e' esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio , dai genitori)) o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all' articolo 147 del codice civile .
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Entrata in vigore il 6 luglio 1994
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