2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media ((e' esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio , dai genitori)) o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all' articolo 147 del codice civile .
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica