Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile, Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 08.10.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti ivi richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IU GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con pec del giorno 8 ottobre 2025 la ricorrente ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-di accedere ex lege 241/1990 agli atti e ai provvedimenti relativi all’azione per il recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ritenuto dall’amministrazione non spettante, avviata dall’ASP con diffida di pagamento (riportante i seguenti numeri di protocollo: 323475920 e 327274506) pervenuta alla ricorrente il 26 settembre 2025.
Nella specie la ricorrente ha chiesto di poter accedere ai documenti di seguito indicati, al fine di poter agire in giudizio a tutela dei propri interessi:
a) copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento;
b) copia dell’atto da cui risulti con esattezza quale sia stata la prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale fruita in regime di “esenzione ticket” e in quale data tale prestazione sia stata erogata;
c) copia del conteggio/prospetto contabile da cui si evinca la quota di partecipazione alla spesa sanitaria di cui viene chiesto il rimborso;
d) ogni altro atto o documento utilizzato dall’ASP nell’ambito del procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento per l’asserita insussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell’esenzione in questione;
e) copia di ogni ulteriore atto o documento, prodromico presupposto o connesso alla richiesta di pagamento in questione.
Non ricevendo alcun riscontro, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha agito per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad accedere agli atti di cui all’istanza in epigrafe.
L’ASP, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 20 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione “ ha provveduto ad adempiere parzialmente all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso inviata nell’interesse della ricorrente -OMISSIS- in data 8/10/2025 ”, avendo consentito l’accesso agli atti indicati sub b) e c), ma non anche agli altri documenti richiesti, in particolare non essendo stata ostesa la copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, indicata sub a).
All’udienza camerale del 16 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio deve dichiarare in parte cessata la materia del contendere con riferimento agli atti in relazione ai quali è stato concesso l’accesso.
Per il resto lo stesso è fondato alla stregua dei precedenti di Sezione su fattispecie analoghe.
In particolare, come più volte osservato da questo Tribunale (cfr. ex multis TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 15/11/2024 nn. 3798, 3799 e 3800), l’art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede, per l’esercizio del diritto di accesso, che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La giurisprudenza afferma ormai costantemente che la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
Si è dunque pervenuti ad una nozione ampia di “strumentalità ” del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata “strumentalità” va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante”.
(Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1978).
Inoltre, quando l’accesso ai documenti amministrativi sia preordinato alla loro utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o alla rilevanza degli specifici documenti rispetto a tale domanda, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere.
L’interesse all'accesso deve dunque essere valutato in astratto, avendo consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui la pretesa viene esercitata.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie di causa, la parte ricorrente ha dimostrato di vantare un “interesse qualificato”, diretto e personale, ad agire per ottenere di visionare la documentazione di cui trattasi, volendo agire in giudizio per la tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità poste in essere dall’Amministrazione.
Ne consegue che avendo la ricorrente dimostrato, nella fattispecie in esame, il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse che la stessa intende tutelare, non si rinvengono ragioni ostative all’accoglimento delle istanze proposte, con la conseguenza che le deve essere garantito l’accesso a tutti gli atti richiesti con l’istanza per cui è controversia.
Si ordina pertanto all’ASP intimata di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti con l’istanza di cui si tratta e non ancora ostesi, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, di cui i procuratori della parte ricorrente hanno chiesto la distrazione in loro favore, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina all’ASP di -OMISSIS- di consentire alla parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e non ancora ostesa, e di estrarne copia entro il termine di cui in motivazione; b) condanna l’ASP di Messina a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU GI, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.