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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27318/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27318/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORGARELLO MARIALUISA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROLETTO il 14/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROLETTO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 23/01/2024. pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROLETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che, per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali, i ricorrenti consensualmente stabiliscono che il buono fruttifero postale n° 8916664, sottoscritto il 13.2.2013 dall'Ufficio Postale di Roletto ed intestato ad entrambi, verrà estinto alla scadenza del 13.2.2025 e l'intero importo risultante verrà assegnato in via esclusiva alla signora e - più in generale - che ogni altro Parte_2 rapporto patrimoniale tra le parti è già stato definito in sede di separazione e che conseguentemente non sono da adottare altri provvedimenti di carattere economico/patrimoniale in quanto i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla si richiedendo l'un l'altro.
SPESE di lite a carico di . Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27318/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORGARELLO MARIALUISA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROLETTO il 14/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROLETTO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 23/01/2024. pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROLETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che, per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali, i ricorrenti consensualmente stabiliscono che il buono fruttifero postale n° 8916664, sottoscritto il 13.2.2013 dall'Ufficio Postale di Roletto ed intestato ad entrambi, verrà estinto alla scadenza del 13.2.2025 e l'intero importo risultante verrà assegnato in via esclusiva alla signora e - più in generale - che ogni altro Parte_2 rapporto patrimoniale tra le parti è già stato definito in sede di separazione e che conseguentemente non sono da adottare altri provvedimenti di carattere economico/patrimoniale in quanto i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla si richiedendo l'un l'altro.
SPESE di lite a carico di . Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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