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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 263/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/4/2021, da
), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Paolo Doria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vicenza, Piazzetta S. Stefano 1 – Palazzo Negri, Parte appellante contro
(C.F. e P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Ferrante, Alessandro Di Stefano e Paolo Laverda, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova - via Trieste 33, Parte appellata
* Oggetto: Appello avverso la sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova, n. 436 pubblicata il 21/10/2020, non notificata,
In punto: -----.
* CONCLUSIONI per parte appellante: 1) Accertato e dichiarato che il lavoratore vanta un diritto di credito per differenze retributive di almeno € 44.025,28 (di cui 3.036,23 maturati sul Trattamento di Fine Rapporto) condannarsi la a pagare detta somma, o Controparte_1 quella ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte, anche alla luce della C.T.U., con aumento di interessi e rivalutazione sulla somma dovuta anno per anno, oltre ai versamenti contributivi, al lordo di quanto già versato dalla 2) Ritenute ingiustificate le Controparte_1 sanzioni erogate al sig. , dichiararsi la nullità delle stesse e condannare la Pt_1 CP_1 alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a titolo di multa e/o di addebito risarcitorio;
3) Dichiarato che la sistematicità dell'inadempimento nonché la pervicace
1 campagna persecutoria culminata nel demansionamento del lavoratore ha assunto caratteri vessatori nei confronti dello stesso, condannarsi il datore di lavoro al pagamento del danno morale ed esistenziale provocati per la somma calcolata secondo equità, salvo in ogni caso l'aumento di interessi dalla domanda al saldo e danno da rivalutazione. 4) Con vittoria nelle spese, nei diritti e negli onorari di causa, oltre al rimborso forfetario ex art. 14 d.m. 127/04, e oltre a i.v.a. e c.p.a. Si chiede un ulteriore supplemento della C.T.U. che consideri nell'orario di servizio le (almeno) 67 giornate di lavoro non conteggiate e le indennità di trasferta maturate dal lavoratore nel mese di dicembre del 2017. Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti separati articoli: […] . per parte appellata: Nel merito: respingersi le domande e le conclusioni tutte formulate dal sig. in sede di appello e per l'effetto confermare la sentenza dallo stesso Pt_1 impugnata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, l'appellata ripropone tutte le conclusioni già formulate in prime cure: - In via preliminare: si eccepisce la prescrizione delle differenze retributive maturate sino all'ottobre 2012 in quanto un valido atto interruttivo è intervenuto solo ad ottobre 2017; - in via principale di merito: rigettarsi le domande tutte formulate dal ricorrente perché infondate per i motivi di cui in espositiva. - in via subordinata di merito: in considerazione dell'eccezione di compensazione svolta qualora emergesse e fosse accertata la debenza di somme a titolo di trasferta e il contemporaneo pagamento di somme a titolo di straordinario superiori a quelle dovute, operarsi la compensazione fino all'azzeramento di quanto dovuto o comunque nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre c.p.a. e
.I.V.A.. - in via istruttoria:
1. ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie in quanto palesemente generiche, valutative ed inconferenti;
in caso di loro ammissione, senza inversione del relativo onere si chiede di essere ammessi a prova per testi contraria, anche con i testi indicati dal ricorrente;
2. Si chiede di essere ammessi a prova per testi diretta e interpello del ricorrente sui capitoli già formulati in prime cure e ai quali ci si riporta integralmente, con i testi ivi pure indicati.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Padova ha accolto parzialmente le domande proposte dal lavoratore oggi appellante – Parte_1 operaio/autista addetto al trasporto di autotreni e bilici, inquadrato al 3° livello super CCNL logistica, trasporto merci e spedizione ed impiegato presso l'appellata dall'anno 2011 fino alle dimissioni dell'aprile 2018 - volte ad ottenere:
2 a) il pagamento di differenze retributive (lavoro straordinario e indennità di trasferta); b) l'annullamento delle numerose sanzioni disciplinali comminategli e, quindi, la restituzione delle somme/multe trattenute in busta paga;
c) il risarcimento del danno extrapatrimoniale patito (morale ed esistenziale) in relazione alle vessazioni subite nel corso del rapporto di lavoro (vessazioni realizzatesi mediante l'omesso integrale pagamento della retribuzione, irrogazione di sanzioni disciplinari e demansionamento). 1.1. Quanto al primo aspetto (differenze retributive) il giudice di prime cure, ritenuto assoggettato il rapporto di lavoro al regime di cui all'art. 11-bis CCNL, ha, all'esito di CTU, affermato la sussistenza di differenze retributive da lavoro straordinario in misura pari ad € 3.828,95 e di ulteriori € 292,41 a titolo di incidenza sul tfr.
Con riferimento all'indennità di trasferta, ritenendo pacifica l'adibizione costante dell'appellante in attività di trasporto di carattere extraurbano, il giudice di prime cure ha accertato in favore del , a tale titolo, Pt_1 differenze retributive in misura pari ad € 11.665,50 (già detratto quanto erogato dalla datrice di lavoro).
1.2. In ordine alla domanda inerente alle sanzioni disciplinari di carattere monetario (in numero di 17 contestazioni disciplinari non tutte sfociate nella irrogazione di una sanzione) il Tribunale di Padova ha escluso la fondatezza della domanda rilevando come in relazione a 7 contestazioni non vi fosse alcuna esplicita doglianza da parte dell'appellante e, con riferimento ad altri quattro episodi di rilevanza disciplinare, come i testimoni escussi avessero confermato la sussistenza dei fatti addebitati.
1.3. Con riferimento, infine, al lamentato mobbing, il giudice padovano ha rilevato come, stante il rigetto della pretesa afferente alle sanzioni disciplinari, la domanda fosse ampiamente depotenziata ed inoltre come l'adibizione del
, da ottobre 2017, a mansioni di piazzalista non fosse indicativa della Pt_1 denunciata vessazione in quanto non inequivocabilmente diretta a colpire il lavoratore appellante.
1.4. La sentenza gravata ha quindi concluso per la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somma pari ad € 15.786,86 e, di contro, per la condanna dell'odierno appellante al pagamento in favore della datrice di lavoro dei costi di giudizio in quanto dal giudice di prime cure ritenuto (il
) prevalentemente soccombente [il , infatti, è risultato vittorioso Pt_1 Pt_1
3 per somma pari a circa 15mila euro, a fronte di una domanda per differenze retributive di € 45mila; la datrice di lavoro, di contro, è risultata vittoriosa con riferimento alla tematica delle sanzioni disciplinari (pochi euro) ad in relazione al richiesto, dal , danno extrapatrimoniale inizialmente quantificato dal Pt_1 lavoratore in somma pari ad € 500mila]; i costi di CTU sono stati posti dal primo giudice a carico dell'odierna parte appellata essendosi resa l'indagine peritale necessaria al fine della determinazione delle differenze retributive in favore del lavoratore.
2. Avverso le suddette sentenze ha proposto appello Parte_1 sulla base di cinque motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza impugnata nella porzione in cui ha ritenuto l'applicabilità al rapporto di lavoro della disciplina contenuta nell'art. 11-bis CCNL, quindi ritenendo (errando, a detta dell'appellante) avere il operato quale autista con mansioni Pt_1 discontinue piuttosto che di autista con mansioni continue (di cui all'art. 11 CCNL).
Ha in particolare rilevato l'appellante che:
• il testo del contratto individuale di lavoro contiene un esplicito riferimento all'art. 11, comma 10, del CCNL,
• la datrice di lavoro, entro lettera di contestazione disciplinare del 17/01/2017 con la quale si contestava la mancata osservanza dell'orario di lavoro imposto (doc. 35), esplicitamente qualificava – quindi in modo confessorio - il lavoratore come “autista con mansioni continue”,
• non è vero che il abbia avallato, non contestando alcunchè, la Pt_1 condotta datoriale e, in particolare, il fatto di essere stato trattato dal punto di vista retributivo come autista discontinuo, avendo invero l'appellante ripetutamente richiesto il pagamento di differenze retributive (docc. 2, 11, 12, 13). Secondo parte appellante <il Tribunale avrebbe dovuto considerare applicabile l'art. 11 del contratto collettivo di categoria, condannando l'azienda al pagamento della somma stabilita dal c.t.u. nella misura più elevata>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il contesta la sentenza gravata Pt_1 per non avere il giudice di prime cure preso in considerazione le critiche comunque mosse alla CTU e, in particolare:
4 • per avere il CTU escluso dal proprio conteggio le giornate di lavoro (almeno 67) in relazione alle quali è risultato illeggibile o mancante il relativo disco cronotachigrafico;
non avendo quindi il giudice di prime cure accolto la richiesta di esibizione del LUL peraltro risultando la presenza in servizio del confermata dai prospetti paga;
Pt_1
• per non avere il CTU preso in considerazione, mal valutando la documentazione in atti, ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta, le giornate dall'1 al 13 dicembre 2017. 2.3. Con il terzo motivo di appello il attacca la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui in essa si afferma non avere il lavoratore preso analitica posizione circa la veridicità dei fatti contestatigli in via disciplinare essendosi invero opposto ai rilievi disciplinari sia in sede stragiudiziale (come da scambio di missive di cui la stessa sentenza impugnata da atto) sia mediante allegazione precisa di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Rileva quindi come, posta la contestazione dei fatti addebitati, fosse onere del datore di lavoro dar prova della veridicità degli stessi.
Quanto agli addebiti disciplinari dalla sentenza di prima grado ritenuti provati rileva l'appellante come i due testimoni escussi invero non abbiano confermato alcuno dei fatti oggetto di contestazione disciplinare avendo infatti reso dichiarazioni del tutto generiche è per nulla circostanziate.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione contesta parte appellante la sentenza resa dal Tribunale di Padova nella parte in cui ha escluso la sussistenza di condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro;
condotta mobbizzante sostanziata nel sistematico mancato pagamento della intera retribuzione dovuta, all'accanimento sanzionatorio e nel demansionamento dal subito dall'ottobre 2017. Pt_1
Quanto alle molteplici sanzioni disciplinari richiama l'appellante le considerazioni poc'anzi esposte inoltre evidenziando come ben sei delle contestazioni disciplinari effettuate erano talmente inconsistenti da non essere state neppure seguite da una sanzione, ciò a dimostrazione dell'intento vessatorio del datore di lavoro.
Rileva parte appellante come, in relazione al lamentato demansionamento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso valutarne la portata ciò a prescindere dalla vessatorietà o meno dello stesso, stante anche il fatto che le
5 mansioni di piazzalista assegnate al comportavano sforzi fisici non Pt_1 compatibili con la sua condizione di salute.
2.5. Con il quinto motivo di appello parte appellante infine contesta la porzione di sentenza gravata che ha statuito sulle spese rilevando come parte appellata non avesse avanzato alcuna domanda che le sia stata accolta e che, pertanto, non è possibile parlare di soccombenza reciproca, non essendosi peraltro accorto il giudice di prime cure che il aveva ridotto la propria Pt_1 domanda risarcitoria chiedendone la liquidazione secondo equità.
3. Con memoria depositata il 26/5/2022 si è costituita in grado di appello prendendo posizione sui motivi di gravame esposti dalla CP_1 parte appellante.
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello evidenzia CP_1 come la prestazione resa dall'appellante riportasse tutte le caratteristiche tipiche del lavoro di autista discontinuo (livello di inquadramento, tipologia di mezzi utilizzati, viaggi extraurbani, sussistenza di momenti di viaggio e momenti di pausa tutti documentati dai dischetti cronotachigrafici, percezione di indennità di trasferta, orario indicato in busta paga in 47 ore settimanali, pagamento dello straordinario oltre il superamento di tale orario). Evidenzia come il lavoratore mai abbia sollevato contestazioni sul punto tanto da avere elaborato conteggi, quanto allo straordinario, del tutto coerenti con l'applicazione dell'art. 11-bis CCNL.
Nel resto, quanto alle questioni esposte nel ricorso d'appello, CP_1
argomenta in merito alla bontà della decisione del Tribunale di Padova.
[...]
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello evidenzia parte appellata come la CTU fosse stata disposta sui dischetti cronotachigrafici e come lo straordinario debba essere provato rigorosamente e, quindi, mediante analisi dei detti dischetti.
Quanto ai pochi giorni di trasferta non riconosciuta, rileva parte appellante come lo stesso lavoratore avesse riferito di avere anche operato come piazzalista.
3.3. Con riferimento al terzo motivo di appello rileva come CP_1 buona parte delle contestazioni disciplinari, a dimostrazione della buona fede del datore di lavoro, non siano sfociata in alcuna sanzione e come parecchi capitoli di prova formulati dalle parti a prova di altre contestazioni disciplinari
6 non siano stati ammessi in quanto inerenti circostanze non contestate ed inoltre come le prove ammesse abbiano confermato le tesi datoriali.
3.4. Con riferimento al quarto motivo di appello argomenta a sostegno della bontà della ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
3.5. Con riferimento al quinto motivo di appello argomenta in merito alla corretta liquidazione delle spese di giudizio inoltre evidenziando di avere offerto il pagamento della somma per cui vi è stata infine condanna con riferimento alle differenze retributive (un terzo del richiesto).
4. La causa, la cui prima udienza inizialmente fissata al 9/6/2022 è stata rinviata con provvedimenti di carattere organizzativo datati 31/5/2022, 30/5/2023 e 25/9/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 16/1/2025 e poi del 13/2/2025 (qui rinviata per pendenza di trattative) ed in tale contesto decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello è infondato con riferimento ai primi 4 motivi di gravame dovendo invece trovare accoglimento limitatamente al quinto motivo inerente alle spese di lite.
6. Quanto al primo motivo di appello afferente alla scelta, ai fini della determinazione e monetizzazione dello straordinario, tra l'applicazione dell'art. 11 e dell'art. 11 bis del CCNL, occorre innanzitutto rilevare come tra le parti del contratto non fosse intercorso alcun specifico accordo e come, d'altronde, alcuna precisazione al riguardo risulti contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel quale, se da un lato si fa riferimento, in un unico passaggio, all'art. 11 CCNL, dall'altro i conteggi allegati risultano elaborati in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 bis CCNL, di modo che del tutto condivisibile è la valutazione del giudice di prime cure che, nell'impossibilità di ricostruire in via diretta il contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, ha ritenuto di valorizzare il comportamento assunto dalle parti stesse nel corso del rapporto (ed evidentemente nel giudizio) rilevando come il sia stato sempre remunerato secondo il criterio Pt_1 descritto dall'art. 11 bis CCNL senza opposizione alcuna da parte dello stesso
– se non di generica richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario -.
Deve peraltro essere evidenziato come nello svolgersi del rapporto di lavoro – ed il dato è assolutamente incontroverso – il abbia reso la propria Pt_1
7 prestazione in perfetta coerenza con le condizioni di fatto che, in base all'art. 11 bis CCNL, legittimano l'applicazione di tale clausola contrattuale, essendo infatti l'art. 11 bis destinato a regolamentare la prestazione lavorativa del
<personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività>>. Tanto che, lo si ribadisce, il è stato remunerato, fatti salvi gli errori Pt_1 evidenziati in sede di CTU, proprio in applicazione del regime di cui all'art. 11 bis CCNL.
Dovendosi parimenti evidenziare come del tutto priva di oppositiva argomentazione da parte dell'appellante sia rimasta la residuale considerazione svolta dal giudice di prime cure secondo cui il richiamo effettuato dal contratto individuale di lavoro all'art. 11, comma 10, del CCNL è “selettivamente indirizzato” ad estendere l'applicazione di tale particolare comma dell'art. 11 e non dell'intera clausola contrattuale. Trattasi di affermazione rispetto alla quale il , senza argomentare nulla di preciso, si è infatti limitato ad Pt_1 affermarne la apoditticità.
Assodata, alla luce di quanto sopra, può pertanto dirsi, dovendosi pertanto avallare la ricostruzione operata dal Tribunale di Padova, l'applicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 11 bis del CCNL.
7. Anche il secondo motivo di appello, a mezzo del quale il contesta Pt_1 la sentenza gravata per non avere preso in considerazione le critiche comunque mosse alla CTU, non può trovare accoglimento.
7.1. Quanto all'esclusione dal conteggio delle giornate di lavoro (almeno 67) in relazione alle quali è risultato illeggibile o mancante il relativo disco cronotachigrafico è qui sufficiente rilevare come la contestazione attenga ad una sessantina di giorni a fronte di un rapporto di lavoro e ad una analisi operata dal CTU che ha riguardato circa 7 anni ed inoltre come il quesito formulato al CTU fosse preciso e, in particolare, indirizzato, in coerenza con la necessità che sia fornita rigorosa prova dello straordinario, a consentire di ricostruire l'orario di lavoro in base alla verifica dei dischetti cronotachigrafici
8 essendo questi gli unici supporti in base ai quali ricavare, con precisione, l'orario effettivo di lavoro.
Inoltre, è evidente, dalla lettura del LUL, di cui il richiede Pt_1
l'acquisizione, nulla si sarebbe potuto ricavare al fine della ricostruzione dello straordinario posto che l'appellante non contesta il mancato pagamento di somme risultanti dalla busta paga bensì l'errata contabilizzazione (in busta paga e quindi anche in LUL) del lavoro straordinario.
7.2. Quanto, invece, all'omessa valutazione da parte del CTU, ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta, delle giornate dall'1 al 13 dicembre 2017, il motivo di appello si palesa inammissibilmente formulato avendo il in effetti lamentato la non corretta valutazione da parte del CTU della Pt_1 documentazione in atti e, tuttavia, non avendo poi il spiegato da Pt_1 quale documentazione sarebbe stato possibile trarre una differente convinzione e quindi affermare che anche nelle giornate dall'1 al 13 dicembre 2017 erano state effettuate trasferte. Dovendosi in ogni caso rilevare come lo stesso avesse affermato di essere stato adibito, proprio dall'1 al 13 Pt_1 dicembre 2017, a mansioni di piazzalista (il che condurrebbe ad esclude che possa essere andato in trasferta).
8. Analogamente infondato è, poi, il terzo motivo di appello mediante il quale il aggredisce la porzione di sentenza che statuisce sulle sanzioni Pt_1 disciplinari in relazione alle quali l'appellante domanda la restituzione di quanto trattenuto a titolo di multa dal datore di lavoro.
Reputa infatti il Collegio del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure che, nell'ottica di dar risposta alla domanda (di natura economica) del , ha infatti evidenziato come significativa porzione delle Pt_1 contestazioni disciplinari segnalate dall'appellante non fosse sfociata in sanzione (contestazioni disciplinari nn. 1, 11, 13, 14, 15 e 16).
Condivisibile è poi la valutazione riportata in sentenza di primo grado circa la sostanziale assenza di controversia con riferimento alle contestazioni fatte oggetto di conciliazione in sede tragiudiziale (contestazione disciplinare n. 2) ovvero in relazione alle quali il fatto contestato è risultato ammesso dallo stesso ovvero non provato il fatto scriminante (contestazioni Pt_1 disciplinari nn. 4, 6 e 9).
Con riferimento alle ulteriori contestazioni disciplinari, in relazione ad alcune delle quali è stata fatta istruttoria orale in primo grado, certamente le stesse
9 non risultano (anche nel presente grado di appello) analiticamente descritte nei tratti fattuali (contestazioni disciplinari nn. 3, 5, 7, 8, 9, 17) potendo quindi, come affermato dal Tribunale di Padova, essere ritenute non contestate ovvero, in ogni caso, assistite da prova favorevole al datore di lavoro, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo aspetto, come l'appello sia carente di spiegazione circa le ragioni per le quali i testimoni escussi, certamente favorevoli alle tesi della parte appellata, dovrebbero essere ritenuti inattendibili.
Il terzo motivo di appello, quindi, non può essere accolto.
2.4. Venendo ora al quarto motivo di gravame, afferente alla esclusione di condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro sostanziatasi nel sistematico mancato pagamento della intera retribuzione dovuta e nell'accanimento sanzionatorio oltre che nel demansionamento dal , Pt_1 ne rileva il Collegio l'infondatezza.
Deve infatti essere innanzitutto rielevato come il non richieda il Pt_1 risarcimento di un danno da demansionamento - peraltro neppure efficacemente allegato in assenza di comparazione tra le mansioni in concreto affidate e la declaratoria contrattuale - bensì evidenzi una serie di fatti (sistematico omesso pagamento della integrale retribuzione, accanimento sanzionatorio e adibizione a mansioni di piazzalista) che rappresenterebbero condotte vessatorie e, in relazione alle quali, chiede in via del tutto generica, non ancorata ad un qualche danno biologico, il risarcimento del danno.
Ora, il mancato pagamento della retribuzione non può essere certo, in assenza di prova di un più complesso disegno, magari volto alla espulsione del lavoratore, essere valutata quale condotta vessatoria. Altrettanto deve essere detto per le sanzioni disciplinari che, come si è sopra detto, sono risultate legittimamente irrogate, dovendosi in ogni caso evidenziare come il fatto che in alcune occasioni alla contestazione non sia seguita alcuna sanzione invero porta ad escludere la sussistenza di un disegno persecutorio da parte del datore di lavoro il quale, ricevuta la giustificazione da parte del ha Pt_1 ritenuto che non vi fosse alcunché da sanzionare.
La stessa attività di piazzalista di cui si è sopra detto, a parte non integrare demansionamento – in assenza di prova e, prim'ancora, di compiuta ed esaustiva allegazione -, è risultata, come ben emerso dalle prove assunte in
10 primo grado, trovare una giustificazione organizzativa che non consente di valutarla quale tassello di un disegno vessatorio da parte del datore di lavoro.
2.5. Con riferimento al quinto motivo di appello – che il Collegio ritiene fondato - in punto liquidazione delle spese di giudizio, si deve richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio a mente del quale «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. civ. ss.uu. 32061/2022). Dovendosi in ogni caso precisare come, ad avviso dell'odierno Collegio giudicante, per molteplicità di capi, così da non lasciare al puro caso ovvero alla discrezionalità delle parti la possibilità di consentire al giudice di affermare la sussistenza di una soccombenza reciproca o meno, debba intendersi non la grafica formulazione di più richieste (di condanna e/o di accertamento) sviluppate in plurimi segmenti di domanda (questa intesa come richiesta di affermazione di un diritto che trova necessariamente fonte in un titolo – cfr. art. 24 Cost.), bensì le richieste che trovano fondamento in differenti titoli e rapporti e, quindi, non in meri fatti che integrano, nell'ambito di un medesimo titolo, fonte di un'obbligazione sostanzialmente unitaria.
Pertanto, le richieste che nel caso in esame il formula suddividendole
Pt_1 in 4 capi apparentemente (graficamente) tra loro sconnessi ben possono intendersi quale unica domanda che trova titolo nel contratto di lavoro oltre che nell'intersecarsi di vicende che il in definitiva riconduce ad unità
Pt_1 posto che i molteplici fatti dallo stesso descritti (mancato pagamento della integrale retribuzione, fervore sanzionatorio e demansionamento), tutti posti in essere dal datore di lavoro, integrerebbero, nella prospettiva del ,
Pt_1 condotta vessatoria fondante, in definitiva, un'unica domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio che trova pur sempre giuridica ragione, come appena detto, nel contratto e, in particolare, nell'inadempimento del contratto di lavoro (questo essendo quindi l'unico titolo sul quale si fondano tutte le preste del ).
Pt_1
11 Pertanto, in applicazione del suddetto principio le spese di giudizio possono essere liquidate, in modo unitario per l'intero giudizio (primo e secondo grado), come da dispositivo e, quindi, con importante compensazione (in misura pari a 2/3) così da tenere conto della rilevante compressione delle domande (anche formulate in appello) del ed in limitata misura Pt_1 accolte dal Tribunale e, poi, dalla Corte d'Appello stessa, il tutto in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato e complessità bassa) e del fatto che nel presente grado di giudizio non è stata effettuata alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quinto motivo di appello ed in riforma del capo di sentenza impugnata inerente alle spese di lite, compensate le spese del giudizio di primo grado in misura pari a due terzi, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio nella residuale misura di un terzo a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 9.257,00 a oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa);
- compensate le spese del presente grado di giudizio in misura pari a due terzi, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite nella residuale misura di un terzo a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 6.946,00 a oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/4/2021, da
), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Paolo Doria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vicenza, Piazzetta S. Stefano 1 – Palazzo Negri, Parte appellante contro
(C.F. e P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Ferrante, Alessandro Di Stefano e Paolo Laverda, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova - via Trieste 33, Parte appellata
* Oggetto: Appello avverso la sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova, n. 436 pubblicata il 21/10/2020, non notificata,
In punto: -----.
* CONCLUSIONI per parte appellante: 1) Accertato e dichiarato che il lavoratore vanta un diritto di credito per differenze retributive di almeno € 44.025,28 (di cui 3.036,23 maturati sul Trattamento di Fine Rapporto) condannarsi la a pagare detta somma, o Controparte_1 quella ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte, anche alla luce della C.T.U., con aumento di interessi e rivalutazione sulla somma dovuta anno per anno, oltre ai versamenti contributivi, al lordo di quanto già versato dalla 2) Ritenute ingiustificate le Controparte_1 sanzioni erogate al sig. , dichiararsi la nullità delle stesse e condannare la Pt_1 CP_1 alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a titolo di multa e/o di addebito risarcitorio;
3) Dichiarato che la sistematicità dell'inadempimento nonché la pervicace
1 campagna persecutoria culminata nel demansionamento del lavoratore ha assunto caratteri vessatori nei confronti dello stesso, condannarsi il datore di lavoro al pagamento del danno morale ed esistenziale provocati per la somma calcolata secondo equità, salvo in ogni caso l'aumento di interessi dalla domanda al saldo e danno da rivalutazione. 4) Con vittoria nelle spese, nei diritti e negli onorari di causa, oltre al rimborso forfetario ex art. 14 d.m. 127/04, e oltre a i.v.a. e c.p.a. Si chiede un ulteriore supplemento della C.T.U. che consideri nell'orario di servizio le (almeno) 67 giornate di lavoro non conteggiate e le indennità di trasferta maturate dal lavoratore nel mese di dicembre del 2017. Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti separati articoli: […] . per parte appellata: Nel merito: respingersi le domande e le conclusioni tutte formulate dal sig. in sede di appello e per l'effetto confermare la sentenza dallo stesso Pt_1 impugnata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, l'appellata ripropone tutte le conclusioni già formulate in prime cure: - In via preliminare: si eccepisce la prescrizione delle differenze retributive maturate sino all'ottobre 2012 in quanto un valido atto interruttivo è intervenuto solo ad ottobre 2017; - in via principale di merito: rigettarsi le domande tutte formulate dal ricorrente perché infondate per i motivi di cui in espositiva. - in via subordinata di merito: in considerazione dell'eccezione di compensazione svolta qualora emergesse e fosse accertata la debenza di somme a titolo di trasferta e il contemporaneo pagamento di somme a titolo di straordinario superiori a quelle dovute, operarsi la compensazione fino all'azzeramento di quanto dovuto o comunque nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre c.p.a. e
.I.V.A.. - in via istruttoria:
1. ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie in quanto palesemente generiche, valutative ed inconferenti;
in caso di loro ammissione, senza inversione del relativo onere si chiede di essere ammessi a prova per testi contraria, anche con i testi indicati dal ricorrente;
2. Si chiede di essere ammessi a prova per testi diretta e interpello del ricorrente sui capitoli già formulati in prime cure e ai quali ci si riporta integralmente, con i testi ivi pure indicati.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Padova ha accolto parzialmente le domande proposte dal lavoratore oggi appellante – Parte_1 operaio/autista addetto al trasporto di autotreni e bilici, inquadrato al 3° livello super CCNL logistica, trasporto merci e spedizione ed impiegato presso l'appellata dall'anno 2011 fino alle dimissioni dell'aprile 2018 - volte ad ottenere:
2 a) il pagamento di differenze retributive (lavoro straordinario e indennità di trasferta); b) l'annullamento delle numerose sanzioni disciplinali comminategli e, quindi, la restituzione delle somme/multe trattenute in busta paga;
c) il risarcimento del danno extrapatrimoniale patito (morale ed esistenziale) in relazione alle vessazioni subite nel corso del rapporto di lavoro (vessazioni realizzatesi mediante l'omesso integrale pagamento della retribuzione, irrogazione di sanzioni disciplinari e demansionamento). 1.1. Quanto al primo aspetto (differenze retributive) il giudice di prime cure, ritenuto assoggettato il rapporto di lavoro al regime di cui all'art. 11-bis CCNL, ha, all'esito di CTU, affermato la sussistenza di differenze retributive da lavoro straordinario in misura pari ad € 3.828,95 e di ulteriori € 292,41 a titolo di incidenza sul tfr.
Con riferimento all'indennità di trasferta, ritenendo pacifica l'adibizione costante dell'appellante in attività di trasporto di carattere extraurbano, il giudice di prime cure ha accertato in favore del , a tale titolo, Pt_1 differenze retributive in misura pari ad € 11.665,50 (già detratto quanto erogato dalla datrice di lavoro).
1.2. In ordine alla domanda inerente alle sanzioni disciplinari di carattere monetario (in numero di 17 contestazioni disciplinari non tutte sfociate nella irrogazione di una sanzione) il Tribunale di Padova ha escluso la fondatezza della domanda rilevando come in relazione a 7 contestazioni non vi fosse alcuna esplicita doglianza da parte dell'appellante e, con riferimento ad altri quattro episodi di rilevanza disciplinare, come i testimoni escussi avessero confermato la sussistenza dei fatti addebitati.
1.3. Con riferimento, infine, al lamentato mobbing, il giudice padovano ha rilevato come, stante il rigetto della pretesa afferente alle sanzioni disciplinari, la domanda fosse ampiamente depotenziata ed inoltre come l'adibizione del
, da ottobre 2017, a mansioni di piazzalista non fosse indicativa della Pt_1 denunciata vessazione in quanto non inequivocabilmente diretta a colpire il lavoratore appellante.
1.4. La sentenza gravata ha quindi concluso per la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somma pari ad € 15.786,86 e, di contro, per la condanna dell'odierno appellante al pagamento in favore della datrice di lavoro dei costi di giudizio in quanto dal giudice di prime cure ritenuto (il
) prevalentemente soccombente [il , infatti, è risultato vittorioso Pt_1 Pt_1
3 per somma pari a circa 15mila euro, a fronte di una domanda per differenze retributive di € 45mila; la datrice di lavoro, di contro, è risultata vittoriosa con riferimento alla tematica delle sanzioni disciplinari (pochi euro) ad in relazione al richiesto, dal , danno extrapatrimoniale inizialmente quantificato dal Pt_1 lavoratore in somma pari ad € 500mila]; i costi di CTU sono stati posti dal primo giudice a carico dell'odierna parte appellata essendosi resa l'indagine peritale necessaria al fine della determinazione delle differenze retributive in favore del lavoratore.
2. Avverso le suddette sentenze ha proposto appello Parte_1 sulla base di cinque motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza impugnata nella porzione in cui ha ritenuto l'applicabilità al rapporto di lavoro della disciplina contenuta nell'art. 11-bis CCNL, quindi ritenendo (errando, a detta dell'appellante) avere il operato quale autista con mansioni Pt_1 discontinue piuttosto che di autista con mansioni continue (di cui all'art. 11 CCNL).
Ha in particolare rilevato l'appellante che:
• il testo del contratto individuale di lavoro contiene un esplicito riferimento all'art. 11, comma 10, del CCNL,
• la datrice di lavoro, entro lettera di contestazione disciplinare del 17/01/2017 con la quale si contestava la mancata osservanza dell'orario di lavoro imposto (doc. 35), esplicitamente qualificava – quindi in modo confessorio - il lavoratore come “autista con mansioni continue”,
• non è vero che il abbia avallato, non contestando alcunchè, la Pt_1 condotta datoriale e, in particolare, il fatto di essere stato trattato dal punto di vista retributivo come autista discontinuo, avendo invero l'appellante ripetutamente richiesto il pagamento di differenze retributive (docc. 2, 11, 12, 13). Secondo parte appellante <il Tribunale avrebbe dovuto considerare applicabile l'art. 11 del contratto collettivo di categoria, condannando l'azienda al pagamento della somma stabilita dal c.t.u. nella misura più elevata>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il contesta la sentenza gravata Pt_1 per non avere il giudice di prime cure preso in considerazione le critiche comunque mosse alla CTU e, in particolare:
4 • per avere il CTU escluso dal proprio conteggio le giornate di lavoro (almeno 67) in relazione alle quali è risultato illeggibile o mancante il relativo disco cronotachigrafico;
non avendo quindi il giudice di prime cure accolto la richiesta di esibizione del LUL peraltro risultando la presenza in servizio del confermata dai prospetti paga;
Pt_1
• per non avere il CTU preso in considerazione, mal valutando la documentazione in atti, ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta, le giornate dall'1 al 13 dicembre 2017. 2.3. Con il terzo motivo di appello il attacca la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui in essa si afferma non avere il lavoratore preso analitica posizione circa la veridicità dei fatti contestatigli in via disciplinare essendosi invero opposto ai rilievi disciplinari sia in sede stragiudiziale (come da scambio di missive di cui la stessa sentenza impugnata da atto) sia mediante allegazione precisa di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Rileva quindi come, posta la contestazione dei fatti addebitati, fosse onere del datore di lavoro dar prova della veridicità degli stessi.
Quanto agli addebiti disciplinari dalla sentenza di prima grado ritenuti provati rileva l'appellante come i due testimoni escussi invero non abbiano confermato alcuno dei fatti oggetto di contestazione disciplinare avendo infatti reso dichiarazioni del tutto generiche è per nulla circostanziate.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione contesta parte appellante la sentenza resa dal Tribunale di Padova nella parte in cui ha escluso la sussistenza di condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro;
condotta mobbizzante sostanziata nel sistematico mancato pagamento della intera retribuzione dovuta, all'accanimento sanzionatorio e nel demansionamento dal subito dall'ottobre 2017. Pt_1
Quanto alle molteplici sanzioni disciplinari richiama l'appellante le considerazioni poc'anzi esposte inoltre evidenziando come ben sei delle contestazioni disciplinari effettuate erano talmente inconsistenti da non essere state neppure seguite da una sanzione, ciò a dimostrazione dell'intento vessatorio del datore di lavoro.
Rileva parte appellante come, in relazione al lamentato demansionamento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso valutarne la portata ciò a prescindere dalla vessatorietà o meno dello stesso, stante anche il fatto che le
5 mansioni di piazzalista assegnate al comportavano sforzi fisici non Pt_1 compatibili con la sua condizione di salute.
2.5. Con il quinto motivo di appello parte appellante infine contesta la porzione di sentenza gravata che ha statuito sulle spese rilevando come parte appellata non avesse avanzato alcuna domanda che le sia stata accolta e che, pertanto, non è possibile parlare di soccombenza reciproca, non essendosi peraltro accorto il giudice di prime cure che il aveva ridotto la propria Pt_1 domanda risarcitoria chiedendone la liquidazione secondo equità.
3. Con memoria depositata il 26/5/2022 si è costituita in grado di appello prendendo posizione sui motivi di gravame esposti dalla CP_1 parte appellante.
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello evidenzia CP_1 come la prestazione resa dall'appellante riportasse tutte le caratteristiche tipiche del lavoro di autista discontinuo (livello di inquadramento, tipologia di mezzi utilizzati, viaggi extraurbani, sussistenza di momenti di viaggio e momenti di pausa tutti documentati dai dischetti cronotachigrafici, percezione di indennità di trasferta, orario indicato in busta paga in 47 ore settimanali, pagamento dello straordinario oltre il superamento di tale orario). Evidenzia come il lavoratore mai abbia sollevato contestazioni sul punto tanto da avere elaborato conteggi, quanto allo straordinario, del tutto coerenti con l'applicazione dell'art. 11-bis CCNL.
Nel resto, quanto alle questioni esposte nel ricorso d'appello, CP_1
argomenta in merito alla bontà della decisione del Tribunale di Padova.
[...]
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello evidenzia parte appellata come la CTU fosse stata disposta sui dischetti cronotachigrafici e come lo straordinario debba essere provato rigorosamente e, quindi, mediante analisi dei detti dischetti.
Quanto ai pochi giorni di trasferta non riconosciuta, rileva parte appellante come lo stesso lavoratore avesse riferito di avere anche operato come piazzalista.
3.3. Con riferimento al terzo motivo di appello rileva come CP_1 buona parte delle contestazioni disciplinari, a dimostrazione della buona fede del datore di lavoro, non siano sfociata in alcuna sanzione e come parecchi capitoli di prova formulati dalle parti a prova di altre contestazioni disciplinari
6 non siano stati ammessi in quanto inerenti circostanze non contestate ed inoltre come le prove ammesse abbiano confermato le tesi datoriali.
3.4. Con riferimento al quarto motivo di appello argomenta a sostegno della bontà della ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
3.5. Con riferimento al quinto motivo di appello argomenta in merito alla corretta liquidazione delle spese di giudizio inoltre evidenziando di avere offerto il pagamento della somma per cui vi è stata infine condanna con riferimento alle differenze retributive (un terzo del richiesto).
4. La causa, la cui prima udienza inizialmente fissata al 9/6/2022 è stata rinviata con provvedimenti di carattere organizzativo datati 31/5/2022, 30/5/2023 e 25/9/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 16/1/2025 e poi del 13/2/2025 (qui rinviata per pendenza di trattative) ed in tale contesto decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello è infondato con riferimento ai primi 4 motivi di gravame dovendo invece trovare accoglimento limitatamente al quinto motivo inerente alle spese di lite.
6. Quanto al primo motivo di appello afferente alla scelta, ai fini della determinazione e monetizzazione dello straordinario, tra l'applicazione dell'art. 11 e dell'art. 11 bis del CCNL, occorre innanzitutto rilevare come tra le parti del contratto non fosse intercorso alcun specifico accordo e come, d'altronde, alcuna precisazione al riguardo risulti contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel quale, se da un lato si fa riferimento, in un unico passaggio, all'art. 11 CCNL, dall'altro i conteggi allegati risultano elaborati in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 bis CCNL, di modo che del tutto condivisibile è la valutazione del giudice di prime cure che, nell'impossibilità di ricostruire in via diretta il contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, ha ritenuto di valorizzare il comportamento assunto dalle parti stesse nel corso del rapporto (ed evidentemente nel giudizio) rilevando come il sia stato sempre remunerato secondo il criterio Pt_1 descritto dall'art. 11 bis CCNL senza opposizione alcuna da parte dello stesso
– se non di generica richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario -.
Deve peraltro essere evidenziato come nello svolgersi del rapporto di lavoro – ed il dato è assolutamente incontroverso – il abbia reso la propria Pt_1
7 prestazione in perfetta coerenza con le condizioni di fatto che, in base all'art. 11 bis CCNL, legittimano l'applicazione di tale clausola contrattuale, essendo infatti l'art. 11 bis destinato a regolamentare la prestazione lavorativa del
<personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività>>. Tanto che, lo si ribadisce, il è stato remunerato, fatti salvi gli errori Pt_1 evidenziati in sede di CTU, proprio in applicazione del regime di cui all'art. 11 bis CCNL.
Dovendosi parimenti evidenziare come del tutto priva di oppositiva argomentazione da parte dell'appellante sia rimasta la residuale considerazione svolta dal giudice di prime cure secondo cui il richiamo effettuato dal contratto individuale di lavoro all'art. 11, comma 10, del CCNL è “selettivamente indirizzato” ad estendere l'applicazione di tale particolare comma dell'art. 11 e non dell'intera clausola contrattuale. Trattasi di affermazione rispetto alla quale il , senza argomentare nulla di preciso, si è infatti limitato ad Pt_1 affermarne la apoditticità.
Assodata, alla luce di quanto sopra, può pertanto dirsi, dovendosi pertanto avallare la ricostruzione operata dal Tribunale di Padova, l'applicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 11 bis del CCNL.
7. Anche il secondo motivo di appello, a mezzo del quale il contesta Pt_1 la sentenza gravata per non avere preso in considerazione le critiche comunque mosse alla CTU, non può trovare accoglimento.
7.1. Quanto all'esclusione dal conteggio delle giornate di lavoro (almeno 67) in relazione alle quali è risultato illeggibile o mancante il relativo disco cronotachigrafico è qui sufficiente rilevare come la contestazione attenga ad una sessantina di giorni a fronte di un rapporto di lavoro e ad una analisi operata dal CTU che ha riguardato circa 7 anni ed inoltre come il quesito formulato al CTU fosse preciso e, in particolare, indirizzato, in coerenza con la necessità che sia fornita rigorosa prova dello straordinario, a consentire di ricostruire l'orario di lavoro in base alla verifica dei dischetti cronotachigrafici
8 essendo questi gli unici supporti in base ai quali ricavare, con precisione, l'orario effettivo di lavoro.
Inoltre, è evidente, dalla lettura del LUL, di cui il richiede Pt_1
l'acquisizione, nulla si sarebbe potuto ricavare al fine della ricostruzione dello straordinario posto che l'appellante non contesta il mancato pagamento di somme risultanti dalla busta paga bensì l'errata contabilizzazione (in busta paga e quindi anche in LUL) del lavoro straordinario.
7.2. Quanto, invece, all'omessa valutazione da parte del CTU, ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta, delle giornate dall'1 al 13 dicembre 2017, il motivo di appello si palesa inammissibilmente formulato avendo il in effetti lamentato la non corretta valutazione da parte del CTU della Pt_1 documentazione in atti e, tuttavia, non avendo poi il spiegato da Pt_1 quale documentazione sarebbe stato possibile trarre una differente convinzione e quindi affermare che anche nelle giornate dall'1 al 13 dicembre 2017 erano state effettuate trasferte. Dovendosi in ogni caso rilevare come lo stesso avesse affermato di essere stato adibito, proprio dall'1 al 13 Pt_1 dicembre 2017, a mansioni di piazzalista (il che condurrebbe ad esclude che possa essere andato in trasferta).
8. Analogamente infondato è, poi, il terzo motivo di appello mediante il quale il aggredisce la porzione di sentenza che statuisce sulle sanzioni Pt_1 disciplinari in relazione alle quali l'appellante domanda la restituzione di quanto trattenuto a titolo di multa dal datore di lavoro.
Reputa infatti il Collegio del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure che, nell'ottica di dar risposta alla domanda (di natura economica) del , ha infatti evidenziato come significativa porzione delle Pt_1 contestazioni disciplinari segnalate dall'appellante non fosse sfociata in sanzione (contestazioni disciplinari nn. 1, 11, 13, 14, 15 e 16).
Condivisibile è poi la valutazione riportata in sentenza di primo grado circa la sostanziale assenza di controversia con riferimento alle contestazioni fatte oggetto di conciliazione in sede tragiudiziale (contestazione disciplinare n. 2) ovvero in relazione alle quali il fatto contestato è risultato ammesso dallo stesso ovvero non provato il fatto scriminante (contestazioni Pt_1 disciplinari nn. 4, 6 e 9).
Con riferimento alle ulteriori contestazioni disciplinari, in relazione ad alcune delle quali è stata fatta istruttoria orale in primo grado, certamente le stesse
9 non risultano (anche nel presente grado di appello) analiticamente descritte nei tratti fattuali (contestazioni disciplinari nn. 3, 5, 7, 8, 9, 17) potendo quindi, come affermato dal Tribunale di Padova, essere ritenute non contestate ovvero, in ogni caso, assistite da prova favorevole al datore di lavoro, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo aspetto, come l'appello sia carente di spiegazione circa le ragioni per le quali i testimoni escussi, certamente favorevoli alle tesi della parte appellata, dovrebbero essere ritenuti inattendibili.
Il terzo motivo di appello, quindi, non può essere accolto.
2.4. Venendo ora al quarto motivo di gravame, afferente alla esclusione di condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro sostanziatasi nel sistematico mancato pagamento della intera retribuzione dovuta e nell'accanimento sanzionatorio oltre che nel demansionamento dal , Pt_1 ne rileva il Collegio l'infondatezza.
Deve infatti essere innanzitutto rielevato come il non richieda il Pt_1 risarcimento di un danno da demansionamento - peraltro neppure efficacemente allegato in assenza di comparazione tra le mansioni in concreto affidate e la declaratoria contrattuale - bensì evidenzi una serie di fatti (sistematico omesso pagamento della integrale retribuzione, accanimento sanzionatorio e adibizione a mansioni di piazzalista) che rappresenterebbero condotte vessatorie e, in relazione alle quali, chiede in via del tutto generica, non ancorata ad un qualche danno biologico, il risarcimento del danno.
Ora, il mancato pagamento della retribuzione non può essere certo, in assenza di prova di un più complesso disegno, magari volto alla espulsione del lavoratore, essere valutata quale condotta vessatoria. Altrettanto deve essere detto per le sanzioni disciplinari che, come si è sopra detto, sono risultate legittimamente irrogate, dovendosi in ogni caso evidenziare come il fatto che in alcune occasioni alla contestazione non sia seguita alcuna sanzione invero porta ad escludere la sussistenza di un disegno persecutorio da parte del datore di lavoro il quale, ricevuta la giustificazione da parte del ha Pt_1 ritenuto che non vi fosse alcunché da sanzionare.
La stessa attività di piazzalista di cui si è sopra detto, a parte non integrare demansionamento – in assenza di prova e, prim'ancora, di compiuta ed esaustiva allegazione -, è risultata, come ben emerso dalle prove assunte in
10 primo grado, trovare una giustificazione organizzativa che non consente di valutarla quale tassello di un disegno vessatorio da parte del datore di lavoro.
2.5. Con riferimento al quinto motivo di appello – che il Collegio ritiene fondato - in punto liquidazione delle spese di giudizio, si deve richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio a mente del quale «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. civ. ss.uu. 32061/2022). Dovendosi in ogni caso precisare come, ad avviso dell'odierno Collegio giudicante, per molteplicità di capi, così da non lasciare al puro caso ovvero alla discrezionalità delle parti la possibilità di consentire al giudice di affermare la sussistenza di una soccombenza reciproca o meno, debba intendersi non la grafica formulazione di più richieste (di condanna e/o di accertamento) sviluppate in plurimi segmenti di domanda (questa intesa come richiesta di affermazione di un diritto che trova necessariamente fonte in un titolo – cfr. art. 24 Cost.), bensì le richieste che trovano fondamento in differenti titoli e rapporti e, quindi, non in meri fatti che integrano, nell'ambito di un medesimo titolo, fonte di un'obbligazione sostanzialmente unitaria.
Pertanto, le richieste che nel caso in esame il formula suddividendole
Pt_1 in 4 capi apparentemente (graficamente) tra loro sconnessi ben possono intendersi quale unica domanda che trova titolo nel contratto di lavoro oltre che nell'intersecarsi di vicende che il in definitiva riconduce ad unità
Pt_1 posto che i molteplici fatti dallo stesso descritti (mancato pagamento della integrale retribuzione, fervore sanzionatorio e demansionamento), tutti posti in essere dal datore di lavoro, integrerebbero, nella prospettiva del ,
Pt_1 condotta vessatoria fondante, in definitiva, un'unica domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio che trova pur sempre giuridica ragione, come appena detto, nel contratto e, in particolare, nell'inadempimento del contratto di lavoro (questo essendo quindi l'unico titolo sul quale si fondano tutte le preste del ).
Pt_1
11 Pertanto, in applicazione del suddetto principio le spese di giudizio possono essere liquidate, in modo unitario per l'intero giudizio (primo e secondo grado), come da dispositivo e, quindi, con importante compensazione (in misura pari a 2/3) così da tenere conto della rilevante compressione delle domande (anche formulate in appello) del ed in limitata misura Pt_1 accolte dal Tribunale e, poi, dalla Corte d'Appello stessa, il tutto in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato e complessità bassa) e del fatto che nel presente grado di giudizio non è stata effettuata alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quinto motivo di appello ed in riforma del capo di sentenza impugnata inerente alle spese di lite, compensate le spese del giudizio di primo grado in misura pari a due terzi, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio nella residuale misura di un terzo a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 9.257,00 a oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa);
- compensate le spese del presente grado di giudizio in misura pari a due terzi, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite nella residuale misura di un terzo a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 6.946,00 a oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo
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