Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Costantini, con domicilio eletto presso il suo studio in , ;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notifica a mano da parte dell’ufficiale giudiziario in data 27.9.2017 e depositato in data 18.10.2017:
per l'annullamento
-del decreto cat. n. -OMISSIS- del 10.7.2027 del Questore della Provincia di Ascoli Piceno, notificato al ricorrente in data 18.8.2107, dispositivo del diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per suo sportivo tiro volo e a piattello in capo al ricorrente.
Per quanto riguarda l’atto per motivi aggiunti, notificato con pec del 24.11.2017 e depositato in data 28.11.2017 :
PER IL RISARCIMENTO
di tutti i danni subiti e subendi con condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente da valutarsi in via equitativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, il pres. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Vista la nota depositata in data 25.10.2024, con cui il ricorrente rappresenta che “dopo la proposizione del ricorso, la licenza di porta d’Armi ad uso sportivo, inizialmente negata come meglio descritto nell’atto introduttivo, e nei successivi motivi aggiunti, veniva rilasciata e consegnata al ricorrente il 30-10-2017, così determinando la soddisfazione dell’interesse sostanziale ” e, pertanto, dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio, chiedendo che venga valutata “ la condotta delle controparti in ordine alla soccombenza virtuale delle spese di giudizio, in ragione delle circostanze sopra esposte ”, facendo altresì rilevare “ che il rilascio del porto d’Armi, oggetto di causa, è avvenuto il 30-10-2017, solo dopo la proposizione del presente giudizio avvenuta il 18-10-2017 ”;
Preso atto che, nella specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la “ cessazione della materia del contendere ”, in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
2.Ritenuto che la domanda risarcitoria, proposta con l’atto per motivi aggiunti, non sembra coltivata dalla parte ricorrente e, che, comunque, nel merito, si appalesa infondata, in quanto non supportata da elementi probatori, necessari ai sensi dell'art. 2697 c.c. ( ex multis : Consiglio di Stato: sent. sez. III 03/06/2022, n. 4536; sent. Sez. IV 23 ottobre 2020, n. 6394);
3.Ritenuto di poter liquidare forfettariamente ed equitativamente le spese di giudizio, tenendo conto della specificità della vicenda obiettivamente riscontrabile e, comunque, della celerità con cui la P.A, con il sopravvenuto decreto cat. -OMISSIS- del 7.9.2027, notificato al ricorrente in data 30.10.2017 (all. 003 alla nota depositata dal ricorrente in data 19.3.2025), ha provveduto a disporre la revoca del decreto cat. n. -OMISSIS- del 10.7.2027, notificato al ricorrente in data 18/08/2107, impugnato con il ricorso principale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la “ cessazione della materia del contendere ”, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, nella misura, complessivamente e forfettariamente determinata di €. 600 (euro seicento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.