TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00563 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02360/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2025, proposto da
DR AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP, FA CI, WA IC, NI RO e IA LC, che si dichiarano antistatari, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato NI
RO in Venezia, via Torre Belfredo 13/4, e con domicilio digitale come da PEC da
Registri dio Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14-11-2024. N. 02360/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FI LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata in data 9-2-2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus
“carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez.
IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell'articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Le spese di giudizio, stante l'intervenuto pagamento, possono essere compensate per la metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo in considerazione del N. 02360/2025 REG.RIC.
carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, segue la soccombenza. Inoltre il Ministero deve essere altresì condannato a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per la metà le spese del presente giudizio e di conseguenza condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente l'altra metà delle spese, che liquida nell'importo di Euro 400,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di parte ricorrente, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 02360/2025 REG.RIC.
FI LA
RD IS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00563 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02360/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2025, proposto da
DR AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP, FA CI, WA IC, NI RO e IA LC, che si dichiarano antistatari, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato NI
RO in Venezia, via Torre Belfredo 13/4, e con domicilio digitale come da PEC da
Registri dio Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14-11-2024. N. 02360/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FI LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata in data 9-2-2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus
“carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez.
IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell'articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Le spese di giudizio, stante l'intervenuto pagamento, possono essere compensate per la metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo in considerazione del N. 02360/2025 REG.RIC.
carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, segue la soccombenza. Inoltre il Ministero deve essere altresì condannato a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per la metà le spese del presente giudizio e di conseguenza condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente l'altra metà delle spese, che liquida nell'importo di Euro 400,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di parte ricorrente, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 02360/2025 REG.RIC.
FI LA
RD IS
IL SEGRETARIO