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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 449/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. VI BI SA, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 449/2019, tra le seguenti parti:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Zofrea, giusta procura C.F._6 in atti;
- attori
(P.IVA. ), in persona del sindaco p.t., Parte_7 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fuschino, giusta procura in atti;
- convenuto
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, giusta procura in atti;
- intervenuta
Oggetto: risarcimento dei danni.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/02/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 19/04/2019 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 il al fine di sentirne accertata la responsabilità per i vizi presenti Parte_7 sull'immobile di loro proprietà, sito in Via Giudea n. 14, con condanna al rifacimento dell'opera e al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda le parti attrici hanno dedotto:
- di essere proprietari, unitamente al , di un'unità immobiliare, Controparte_2 sita nel Comune di in Via Giudea n. 14 e contraddistinta al foglio n. 40 Parte_7
p.lla 312;
- che, a seguito del terremoto del 1984, il Comune di ha provveduto, Parte_7 arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione da parte dei titolari del suddetto fabbricato, ad effettuare un appalto per lavori di messa in sicurezza;
- che la messa in sicurezza ha causato un peggioramento alla struttura e alla staticità del fabbricato;
- che, nell'anno 2012, il Comune ha provveduto all'abbattimento dell'immobile adiacente alla suddetta abitazione determinando un ulteriore indebolimento strutturale della loro unità immobiliare e rendendola inagibile;
- che, con ordinanza sindacale n. 16 del 23/08/2018, il Comune ha ordinato ai proprietari di intraprendere le azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché di mettere in sicurezza l'edificio oggetto di contestazione;
- che il con nota prot. del 28/09/2018, dapprima si è reso disponibile Pt_7 all'acquisto dell'immobile mediante cessione gratuita e, successivamente, si è sottratto agli accordi, rifiutando tutte le proposte;
- che, con nota prot. n. 2019/1815/DRAM del 15/02/2019, il demanio ha comunicato loro di aver attivato unilateralmente la procedura di messa in sicurezza dell'immobile al fine di eliminare la situazione di pericolo;
- che, nonostante i reiterati inviti e comunicazioni sia da parte degli istanti sia del
, il Comune non ha adottato alcuna decisione relativa ai difetti Controparte_2 costruttivi e ai lavori eseguiti arbitrariamente.
In virtù di quanto innanzi esposto, le parti attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata la presenza di vizi e la responsabilità dell'Ente comunale come sopra indicata;
dichiarare e condannare il al rifacimento dell'opera al fine di renderla perfettamente Parte_7 funzionante, o comunque dichiarare e condannare il suddetto a tenere indenne gli istanti da tutti Pt_7 gli oneri economici necessari per eliminare i vizi e rendere perfettamente funzionante l'immobile oggetto dei suddetti interventi. Condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed in CP_3 conseguenza dei lavori illegittimi eseguiti, peraltro, senza comunicazione e/o autorizzazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/07/2019 si è costituito in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare, di Parte_7 dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014, nonché il rigetto per prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni;
nel merito, l'infondatezza della domanda per aver provveduto alla messa in sicurezza di tutti gli immobili danneggiati dal sisma del 1984 conformemente a quanto previsto dalla normativa Statale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2019 si è costituita in giudizio l' comproprietaria Controparte_1 dell'immobile, evidenziando che: in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 16 del 2018 e stante la manifestata indisponibilità da parte dei comproprietari odierni attorni, ha provveduto unilateralmente ad avviare le procedure per eseguire gli interventi necessari ad evitare che l'edificio pericolante potesse causare danni alla collettività, affidando i lavori alla per un importo di € 29.021,12 oltre Controparte_4
IVA; il costo dei lavori ammonta ad un totale provvisorio di € 37.671,26, oltre iva e oneri professionali, di cui € 3.778,19 già liquidati per interventi propedeutici di messa in sicurezza, € 4.871,95 da liquidare per le spese tecnico-professionali; l'azione volta al risarcimento del danno nei confronti del non è prescritta, in quanto la percezione Pt_7 del pregiudizio subito non è avvenuta nel 2012, anno in cui il Comune ha demolito l'immobile adiacente, bensì nel 2018 in occasione dell'ordinanza per la messa in sicurezza del fabbricato.
Dunque, ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata contro di essa;
in via riconvenzionale, nei confronti del quale responsabile delle condizioni di Pt_7 precarietà dell'immobile in comproprietà, e delle parti private, il recupero, in rivalsa, delle somme necessarie per il ripristino e messa in sicurezza del bene in questione.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale, nell'escussione testimoniale e nell'espletamento della consulenza tecnica, in data 14/06/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 25/02/2025. OSSERVA
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto per non aver esperito il tentativo di negoziazione assistita di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014, è infondata e va rigettata.
Come noto, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, prevede che
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso in esame, gli attori hanno dichiarato un valore della controversia pari a €
52.000,00, mentre l'ammontare totale degli interventi eseguiti sull'immobile è pari a €
53.712,57 (cfr. prot. n. 4605 del 24/03/2020, allegato n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell' ). Controparte_1
Ne deriva che il valore della controversia è superiore a quello massimo previsto dalla disciplina della negoziazione assistita ai fini del rispetto della condizione di procedibilità.
Pertanto, la controversia esula dall'ambito applicativo della norma e l'eccezione va rigettata.
Ciò posto, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Pt_7 ai sensi dell'art. 2947 c.c., fondata sull'asserita decorrenza del termine quinquennale a partire dall'anno 2012, quando, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato un primo peggioramento strutturale dell'immobile di loro proprietà, a seguito della demolizione dell'edificio adiacente da parte dell'amministrazione comunale.
Occorre distinguere tra condotte illecite istantanee, circoscritte nel tempo e con mera protrazione degli effetti negativi, e condotte illecite permanenti.
Nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta (Cass. n. 9318/2018). In particolare, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano ( cfr. Cass. n. 5831 del 2007).
Pertanto, qualora si tratti di un illecito permanente, cioè di un illecito che continua nel tempo, l'evento si rinnova di giorno in giorno, spostando in avanti il dies a quo della prescrizione fino al momento di cessazione dell'illecito.
Nella categoria dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, invece, vi rientrano quei fatti illeciti circoscritti nel tempo ma idonei a produrre conseguenze dannose che si protraggono nel tempo.
Nel caso di specie, è dirimente osservare che l'abbattimento dell'immobile adiacente, avvenuto nel 2012, non può ritenersi idoneo a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La persistenza dello stato di pericolo e di instabilità strutturale dell'immobile oggetto di causa, anche successivamente, dimostra la permanenza dell'illecito.
Inoltre, l'aggravamento della situazione pregiudizievole si è manifestato con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 16 del 23 agosto 2018 che ha imposto ai proprietari di intervenire per la messa in sicurezza dell'immobile.
Proprio tale ordinanza ha determinato la piena e concreta consapevolezza, da parte degli attori, non solo dell'esistenza del danno, ma anche della mancata assunzione di responsabilità da parte del Pt_7
Del resto, occorre anche osservare che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043-2947 c.c., rileva non il momento in cui è stato posto in essere l'atto illecito, bensì quello in cui si è in concreto verificato e rivelato l'evento pregiudizievole in tutte le sue componenti essenziali, tra cui quella relativa alla conoscenza della imputabilità della condotta al suo responsabile, ossia della addebitabilità ad un determinato soggetto della condotta illegittima da cui origina il danno (atteso che, altrimenti, non si capirebbe come il danneggiato possa materialmente tutelare la propria posizione ed agire in via risarcitoria). Pertanto, è solo a partire da tale momento che può ritenersi iniziato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., poiché solo allora si è verificata l'effettiva attualizzazione del danno e la chiara imputabilità soggettiva della condotta al convenuto, con conseguente maturazione della consapevolezza in capo agli attori Pt_7 di poter agire per la tutela dei propri diritti.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'eccezione di prescrizione, fondata sull'art. 2947 c.c. deve essere rigettata, atteso che il termine di prescrizione quinquennale (stante la natura extracontrattuale della pretesa) non può ritenersi utilmente decorso.
Venendo al merito della controversia, occorre effettuare le valutazioni che seguono.
La regione unitamente alle Regioni Lazio, e Campania, nei giorni 7 e 11 CP_1 CP_1 maggio 1984, veniva colpita da una serie di eventi sismici, che provocarono numerosi danni soprattutto nella zona della Marsica e nella provincia di Isernia. In seguito al D.L. n. 159/84, adottato per l'emergenza, convertito con modificazioni nella L. n. 363/84 (avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in , Lazio e CP_1 CP_1
Campania”), sono state emanate le ordinanze ministeriali che ne costituiscono attuazione (ord. n. 230/FPC/ZA del 05.06.1984 e ord. n. 905/FPC/ZA del 17.02.1987). Queste ultime riconoscono ai Comuni interessati ampia discrezionalità in merito alla individuazione degli interventi da finanziare ed alla classificazione degli stessi in categorie di priorità (priorità “A”, “B equiparata ad A”, “B”, “C equiparata a B” e “C”), e danno altresì ai Comuni la possibilità di finanziare la ricostruzione/riparazione di due o più unità immobiliari che risultino previamente inserite in un progetto unitario di intervento (nel caso d'interesse l'unità abitativa degli attori è compresa per nel Progetto DIizio Unitario individuato come PEU 7). La predetta normativa poneva il sindaco quale figura centrale della ricostruzione, con competenze esclusive relativamente agli interventi sul territorio. Il meccanismo di ricostruzione dell'edilizia abitativa privata era incentrato sulla concessione di un buono contributo parametrato alla superficie utile danneggiata, misurata cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Tale contributo era emesso per consentire l'esecuzione di quelli che venivano chiamati “interventi di riattazione” (Ordinanza n. 230/FPC/ZA del 05.06.1984) e “di riparazione e di ricostruzione” poi (Ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17.02.1987), consistenti in un complesso di opere su edifici con struttura portante verticale in muratura volte sia alla riparazione dei danni provocati dalle azioni sismiche, sia al miglioramento della sicurezza delle stesse nei confronti dei futuri eventi sismici. I PEU, in particolare, erano individuati dall'insieme di due o più unità immobiliari, riferite ad un complesso edilizio.
Ciò premesso, la relazione peritale dell'ing. del 02/11/2023 ha evidenziato Persona_1 che “a seguito del sisma del 1984 il comune di come tanti altri della Regione Molise, venne Parte_7 incluso nell'elenco dei comuni danneggiati conferendo allo stesso la potestà di rilevare i danni, valutarli e predisporre i progetti da sottoporre all'apposita Commissioni con potestà, dettata dall'urgenza, di sostituirsi in uno alle altre autorizzazioni es. Commiss. DIizia, Sovrintendenza, Deposito sismico ecc.” e che “il fabbricato oggetto di causa è stato inserito nei PEU (Progetti DIizi Unitari) per i lavori di riattazione ex OM 230/FPC/ZA/84 e s.m.i. per il consolidamento e recupero degli edifici interessati dal sisma 7 ne 11 maggio 1984 a ciò anche con il concorso economico dei proprietari”. In particolare, “l'immobile degli attori ricadeva nel PEU 7 Comparto “I”, Unità Abitativa n. 6, per il quale si approntava il relativo progetto ai sensi della O.M. 230/FPC/ZA/84 a firma dell'ing. ricevuta Persona_2
l'approvazione della Commissione ad acta si procedeva ai lavori previsti”.
Dunque, sono stati effettuati i lavori post sisma ai sensi dell'ordinanza 230 e descritti dal CTU a pagina 10 della relazione (“appaiono attualmente visibili alcuni lavori inerenti lo smontaggio del tetto in legno e suo rifacimento sempre con struttura in legno e con nuovo manto di copertura, cordoli e cornicioni perimetrali in c.a.; consolidamento della facciata esterna su via Giudea (civico 8 e 10) con rete ed intonaco;
mentre sulla parete nord la rete è stata applicata solo parzialmente essendo ancora in piedi il fabbricato più basso sulla p.lla 311”).
Inoltre, tutti i proprietari venivano informati sottoscrivendo sia i dati catastali del fabbricato sia le proprie generalità. Si trattava di mera formalità di presa visione anche e soprattutto per sgomberare i locali dai mobili e al fine di procedere con i lavori stessi.
Tuttavia, gli ulteriori interventi strutturali e igienico-sanitari, previsti nel progetto redatto dallo stesso professionista nel 1992 per il passaggio alla OM 905/FPC/ZA/1987, non sono stati realizzati.
Infatti, secondo il CTU, ing. , “non risultano essere state attuate le previsioni della OM 905 Per_1 come pure una qualsiasi iniziativa intrapresa dai privati, quanto meno tese ad impedire le infiltrazioni di acqua dalle finestre rotte”.
A seguito del crollo parziale del fabbricato censito al foglio 40 p.lla 311, adiacente a quello oggetto di causa, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di con Parte_7 relazione di sopralluogo del 15/05/2008, ha accertato che “i fabbricati prospicenti via Giudea
– partt. 312 (in parte), 311, 310, sono fortemente pericolanti con presenza di murature in pietra e vistosi fuori piombo”. Con relazione del 05/06/2009 ha riscontrato ulteriormente che “i fabbricati in catasto al foglio 40 partt. 310 e 311, ubicati a monte della strada, sono fortemente pericolanti”.
Successivamente il responsabile del settore LL.PP. del Comune di Parte_7 [...]
in data 10/08/2012, con verbale di somma urgenza approvato con determina n. Per_3
38 dell'11/09/2012, ha rilevato la necessità di “completare l'abbattimento dei muri non crollati e in situazione di grave e pericoloso equilibrio; mettere in sicurezza, anche mediante demolizioni, i confinanti edifici in stato di totale abbandono e incuria” (cfr. allegato n. 7 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, di parte convenuta).
Dunque, il Comune di nel 2012, in attuazione dei lavori di messa in sicurezza, Parte_7 ha provveduto all'abbattimento dell'immobile sulla p.lla 311 adiacente a quello attoreo, ma non ha effettuato interventi sul fabbricato oggetto di causa, lasciando la parete di confine fatiscente e pericolante. Con riferimento alla parete di confine, il CTU ha precisato che “sono visibili le tracce (impronte) della comunione con il fabbricato adiacente che venne demolito per motivi di sicurezza, gli stessi che per regola dell'arte e completezza, avrebbe dovuto interessate anche la suddetta parete”.
Il medesimo CTU ha poi osservato che “se nel 2012/2013 sono stati abbattuti per la sicurezza i fabbricati adiacenti su p.lla 311, la stessa completa sicurezza avrebbe dovuto interessare anche il consolidamento della parete in comune con il fabbricato attoreo, per altro non ancora interessato dalla Ordinanza n. 16 del 23.08.2018, invece la parete in comune è stata lasciata esposta tal quale come in foto precedenti e allegate fino al successivo intervento dell' che ha provveduto alla sua Controparte_1 intonacatura e cerchiaggio perimetrale”.
In conclusione, l'esperto ha rilevato che “buona parte degli inconvenienti statico-strutturali ed igienico-sanitari sarebbero dovuti essere risolti mediante gli interventi previsti nelle citate OOMM e anche in occasione dell'abbattimento del fabbricato adiacente”; “non si evidenzia, infine, alcun intervento, anche di semplice manutenzione da parte dei proprietari, ad eccezione di quello detto della .
Alla luce degli accertamenti espletati può affermarsi che le condizioni di degrado e di pericolosità dell'immobile oggetto di causa sono riconducibili al concorso di condotte attive ed omissive imputabili, da un lato, al e, dall'altro, ai Parte_7 comproprietari.
In particolare, il ha agito legittimamente nell'ambito della normativa Parte_7 speciale per i lavori del 1984, ma ha omesso di completare la messa in sicurezza dell'edificio a seguito della demolizione dell'edificio confinante nel 2012, lasciando la parete in comune priva di idonei interventi strutturali.
I comproprietari non hanno adottato alcuna misura di conservazione e manutenzione ordinaria, né hanno provveduto ad attivarsi per l'eliminazione delle fonti di pericolo e degrado, contribuendo in tal modo al peggioramento delle condizioni strutturali dell'immobile.
Tuttavia, va rilevato che l' , in ottemperanza dell'ordinanza n. 16 del Controparte_1
23/08/2018, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per una condanna del al Pt_7 rifacimento dell'opera né al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda attorea deve essere rigettata.
In ragione della accertata corresponsabilità tra il e i comproprietari, Parte_7 nella misura del 50% ciascuno, si ritiene che la domanda riconvenzionale formulata dall' debba essere accolta nei limiti e secondo i criteri che seguono. Controparte_1
Con ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 23/08/2018 il Comune di ha Parte_7 ordinato ai proprietari dell'immobile oggetto di causa di intraprendere le azioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di mettere in sicurezza l'edificio. In ottemperanza del provvedimento l' , con determina a contrarre n. Controparte_1
07/2019, ha attivato unilateralmente la procedura di messa in sicurezza (cfr. all. 7 comparsa di costituzione dell' ), i cui costi sono stati stimati Controparte_1 preventivamente dal RUP, ing. in € 38.682,93. Per_4
Con determina a direttoriale n. 16/2019 prot. 3177 del 21/3/2019 ha provveduto all'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura delle opere finalizzate alla messa in sicurezza del fabbricato in favore dell'operatore economico
[...] ng. per un importo di € 4.871,95 (cfr. Controparte_6 Persona_5 all. 12 comparsa di costituzione dell' ). Con determina prot. 4024 del Controparte_1
13/04/2019 ha provveduto all'aggiudicazione delle opere provvisionali propedeutiche alla successiva fase di messa in favore dell'operatore economico DI Di CI s.r.l per un importo di € 3.778,19 oltre IVA. Con determina direttoriale prot. 8324 del 30/07/2019 l' ha affidato i lavori di messa in sicurezza del fabbricato alla ditta CP_1 [...]
per un importo pari a € 29.021,12. Controparte_4
Dunque, il costo provvisorio dei lavori di messa in sicurezza ammontava ad un totale complessivo di € 47.172,35, di cui € 29.021,12 per importi lavori e costi per la sicurezza;
€ 18.151,23 per oneri tecnico-professionali, imprevisti, fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, IVA, cassa professionale (cfr. quadro economico generale contrattualizzato). Successivamente, il quadro economico di variante, approvato con determina n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020, emendata con prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020, risultava pari a € 55.676,94.
I lavori sono stati ultimati in data 04/03/2020 (cfr. Certificato di Ultimazione Lavori del direttore dei lavori) e in data 20/03/2020, il diretto dei lavori, ing. , ha Persona_5 dichiarato la cessazione del pericolo di crollo dell'immobile.
In definitiva, dalla nota prot. n. 4605 del 24/03/2020 emerge che il totale degli interventi eseguiti sull'immobile è pari a € 53.712,57 (€ 4.609,39 per i primi interventi urgenti di messa in sicurezza in favore dell'operatore economico DI Di CI s.r.l.; € 41.485,77 per la messa in sicurezza in favore di € 7.617,41 per spese tecnico- CP_4 professionali in favore dell'ing. ). Per_5
Ciò chiarito, appare equo ripartire il costo degli interventi di ripristino e messa in sicurezza in misura paritaria tra il e i proprietari dell'immobile. Pt_7
In applicazione del criterio sopra delineato, la metà delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile, pari a € 26.856,28, deve essere rimborsato dal Parte_7 all' .
[...] Controparte_1 L'altra metà, di pari importo, deve essere posta a carico dei proprietari privati dell'immobile, detratta la quota di 1/12 spettante all' , corrispondente Controparte_1
a € 2.238,02.
Pertanto, gli odierni attori, devono farsi carico della somma residua pari a € 24.618,27 in solido tra loro.
Le corresponsabilità tra gli attori e il giustifica la compensazione Parte_7 delle spese.
Stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
Pone le spese della CTU, come liquidate in separato decreto emesso in corso di causa a carico delle parti soccombenti come meglio precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna:
- il al rimborso della somma di € 26.856,28 in favore Parte_7 dell' Controparte_1
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido, al rimborso della somma di € 24.618,27 in favore Parte_6 dell' Controparte_1
Compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e il
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Condanna gli attori e il alla rifusione, nei confronti dell' Parte_7 [...]
delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
8.758,40 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Le spese della C.T.U., come liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti soccombenti, quindi della parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del ciascuna Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 parte per la metà.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
VI BI SA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. VI BI SA, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 449/2019, tra le seguenti parti:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Zofrea, giusta procura C.F._6 in atti;
- attori
(P.IVA. ), in persona del sindaco p.t., Parte_7 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fuschino, giusta procura in atti;
- convenuto
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, giusta procura in atti;
- intervenuta
Oggetto: risarcimento dei danni.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/02/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 19/04/2019 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 il al fine di sentirne accertata la responsabilità per i vizi presenti Parte_7 sull'immobile di loro proprietà, sito in Via Giudea n. 14, con condanna al rifacimento dell'opera e al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda le parti attrici hanno dedotto:
- di essere proprietari, unitamente al , di un'unità immobiliare, Controparte_2 sita nel Comune di in Via Giudea n. 14 e contraddistinta al foglio n. 40 Parte_7
p.lla 312;
- che, a seguito del terremoto del 1984, il Comune di ha provveduto, Parte_7 arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione da parte dei titolari del suddetto fabbricato, ad effettuare un appalto per lavori di messa in sicurezza;
- che la messa in sicurezza ha causato un peggioramento alla struttura e alla staticità del fabbricato;
- che, nell'anno 2012, il Comune ha provveduto all'abbattimento dell'immobile adiacente alla suddetta abitazione determinando un ulteriore indebolimento strutturale della loro unità immobiliare e rendendola inagibile;
- che, con ordinanza sindacale n. 16 del 23/08/2018, il Comune ha ordinato ai proprietari di intraprendere le azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché di mettere in sicurezza l'edificio oggetto di contestazione;
- che il con nota prot. del 28/09/2018, dapprima si è reso disponibile Pt_7 all'acquisto dell'immobile mediante cessione gratuita e, successivamente, si è sottratto agli accordi, rifiutando tutte le proposte;
- che, con nota prot. n. 2019/1815/DRAM del 15/02/2019, il demanio ha comunicato loro di aver attivato unilateralmente la procedura di messa in sicurezza dell'immobile al fine di eliminare la situazione di pericolo;
- che, nonostante i reiterati inviti e comunicazioni sia da parte degli istanti sia del
, il Comune non ha adottato alcuna decisione relativa ai difetti Controparte_2 costruttivi e ai lavori eseguiti arbitrariamente.
In virtù di quanto innanzi esposto, le parti attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata la presenza di vizi e la responsabilità dell'Ente comunale come sopra indicata;
dichiarare e condannare il al rifacimento dell'opera al fine di renderla perfettamente Parte_7 funzionante, o comunque dichiarare e condannare il suddetto a tenere indenne gli istanti da tutti Pt_7 gli oneri economici necessari per eliminare i vizi e rendere perfettamente funzionante l'immobile oggetto dei suddetti interventi. Condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed in CP_3 conseguenza dei lavori illegittimi eseguiti, peraltro, senza comunicazione e/o autorizzazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/07/2019 si è costituito in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare, di Parte_7 dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014, nonché il rigetto per prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni;
nel merito, l'infondatezza della domanda per aver provveduto alla messa in sicurezza di tutti gli immobili danneggiati dal sisma del 1984 conformemente a quanto previsto dalla normativa Statale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2019 si è costituita in giudizio l' comproprietaria Controparte_1 dell'immobile, evidenziando che: in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 16 del 2018 e stante la manifestata indisponibilità da parte dei comproprietari odierni attorni, ha provveduto unilateralmente ad avviare le procedure per eseguire gli interventi necessari ad evitare che l'edificio pericolante potesse causare danni alla collettività, affidando i lavori alla per un importo di € 29.021,12 oltre Controparte_4
IVA; il costo dei lavori ammonta ad un totale provvisorio di € 37.671,26, oltre iva e oneri professionali, di cui € 3.778,19 già liquidati per interventi propedeutici di messa in sicurezza, € 4.871,95 da liquidare per le spese tecnico-professionali; l'azione volta al risarcimento del danno nei confronti del non è prescritta, in quanto la percezione Pt_7 del pregiudizio subito non è avvenuta nel 2012, anno in cui il Comune ha demolito l'immobile adiacente, bensì nel 2018 in occasione dell'ordinanza per la messa in sicurezza del fabbricato.
Dunque, ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata contro di essa;
in via riconvenzionale, nei confronti del quale responsabile delle condizioni di Pt_7 precarietà dell'immobile in comproprietà, e delle parti private, il recupero, in rivalsa, delle somme necessarie per il ripristino e messa in sicurezza del bene in questione.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale, nell'escussione testimoniale e nell'espletamento della consulenza tecnica, in data 14/06/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 25/02/2025. OSSERVA
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto per non aver esperito il tentativo di negoziazione assistita di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014, è infondata e va rigettata.
Come noto, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, prevede che
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso in esame, gli attori hanno dichiarato un valore della controversia pari a €
52.000,00, mentre l'ammontare totale degli interventi eseguiti sull'immobile è pari a €
53.712,57 (cfr. prot. n. 4605 del 24/03/2020, allegato n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell' ). Controparte_1
Ne deriva che il valore della controversia è superiore a quello massimo previsto dalla disciplina della negoziazione assistita ai fini del rispetto della condizione di procedibilità.
Pertanto, la controversia esula dall'ambito applicativo della norma e l'eccezione va rigettata.
Ciò posto, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Pt_7 ai sensi dell'art. 2947 c.c., fondata sull'asserita decorrenza del termine quinquennale a partire dall'anno 2012, quando, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato un primo peggioramento strutturale dell'immobile di loro proprietà, a seguito della demolizione dell'edificio adiacente da parte dell'amministrazione comunale.
Occorre distinguere tra condotte illecite istantanee, circoscritte nel tempo e con mera protrazione degli effetti negativi, e condotte illecite permanenti.
Nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta (Cass. n. 9318/2018). In particolare, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano ( cfr. Cass. n. 5831 del 2007).
Pertanto, qualora si tratti di un illecito permanente, cioè di un illecito che continua nel tempo, l'evento si rinnova di giorno in giorno, spostando in avanti il dies a quo della prescrizione fino al momento di cessazione dell'illecito.
Nella categoria dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, invece, vi rientrano quei fatti illeciti circoscritti nel tempo ma idonei a produrre conseguenze dannose che si protraggono nel tempo.
Nel caso di specie, è dirimente osservare che l'abbattimento dell'immobile adiacente, avvenuto nel 2012, non può ritenersi idoneo a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La persistenza dello stato di pericolo e di instabilità strutturale dell'immobile oggetto di causa, anche successivamente, dimostra la permanenza dell'illecito.
Inoltre, l'aggravamento della situazione pregiudizievole si è manifestato con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 16 del 23 agosto 2018 che ha imposto ai proprietari di intervenire per la messa in sicurezza dell'immobile.
Proprio tale ordinanza ha determinato la piena e concreta consapevolezza, da parte degli attori, non solo dell'esistenza del danno, ma anche della mancata assunzione di responsabilità da parte del Pt_7
Del resto, occorre anche osservare che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043-2947 c.c., rileva non il momento in cui è stato posto in essere l'atto illecito, bensì quello in cui si è in concreto verificato e rivelato l'evento pregiudizievole in tutte le sue componenti essenziali, tra cui quella relativa alla conoscenza della imputabilità della condotta al suo responsabile, ossia della addebitabilità ad un determinato soggetto della condotta illegittima da cui origina il danno (atteso che, altrimenti, non si capirebbe come il danneggiato possa materialmente tutelare la propria posizione ed agire in via risarcitoria). Pertanto, è solo a partire da tale momento che può ritenersi iniziato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., poiché solo allora si è verificata l'effettiva attualizzazione del danno e la chiara imputabilità soggettiva della condotta al convenuto, con conseguente maturazione della consapevolezza in capo agli attori Pt_7 di poter agire per la tutela dei propri diritti.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'eccezione di prescrizione, fondata sull'art. 2947 c.c. deve essere rigettata, atteso che il termine di prescrizione quinquennale (stante la natura extracontrattuale della pretesa) non può ritenersi utilmente decorso.
Venendo al merito della controversia, occorre effettuare le valutazioni che seguono.
La regione unitamente alle Regioni Lazio, e Campania, nei giorni 7 e 11 CP_1 CP_1 maggio 1984, veniva colpita da una serie di eventi sismici, che provocarono numerosi danni soprattutto nella zona della Marsica e nella provincia di Isernia. In seguito al D.L. n. 159/84, adottato per l'emergenza, convertito con modificazioni nella L. n. 363/84 (avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in , Lazio e CP_1 CP_1
Campania”), sono state emanate le ordinanze ministeriali che ne costituiscono attuazione (ord. n. 230/FPC/ZA del 05.06.1984 e ord. n. 905/FPC/ZA del 17.02.1987). Queste ultime riconoscono ai Comuni interessati ampia discrezionalità in merito alla individuazione degli interventi da finanziare ed alla classificazione degli stessi in categorie di priorità (priorità “A”, “B equiparata ad A”, “B”, “C equiparata a B” e “C”), e danno altresì ai Comuni la possibilità di finanziare la ricostruzione/riparazione di due o più unità immobiliari che risultino previamente inserite in un progetto unitario di intervento (nel caso d'interesse l'unità abitativa degli attori è compresa per nel Progetto DIizio Unitario individuato come PEU 7). La predetta normativa poneva il sindaco quale figura centrale della ricostruzione, con competenze esclusive relativamente agli interventi sul territorio. Il meccanismo di ricostruzione dell'edilizia abitativa privata era incentrato sulla concessione di un buono contributo parametrato alla superficie utile danneggiata, misurata cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Tale contributo era emesso per consentire l'esecuzione di quelli che venivano chiamati “interventi di riattazione” (Ordinanza n. 230/FPC/ZA del 05.06.1984) e “di riparazione e di ricostruzione” poi (Ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17.02.1987), consistenti in un complesso di opere su edifici con struttura portante verticale in muratura volte sia alla riparazione dei danni provocati dalle azioni sismiche, sia al miglioramento della sicurezza delle stesse nei confronti dei futuri eventi sismici. I PEU, in particolare, erano individuati dall'insieme di due o più unità immobiliari, riferite ad un complesso edilizio.
Ciò premesso, la relazione peritale dell'ing. del 02/11/2023 ha evidenziato Persona_1 che “a seguito del sisma del 1984 il comune di come tanti altri della Regione Molise, venne Parte_7 incluso nell'elenco dei comuni danneggiati conferendo allo stesso la potestà di rilevare i danni, valutarli e predisporre i progetti da sottoporre all'apposita Commissioni con potestà, dettata dall'urgenza, di sostituirsi in uno alle altre autorizzazioni es. Commiss. DIizia, Sovrintendenza, Deposito sismico ecc.” e che “il fabbricato oggetto di causa è stato inserito nei PEU (Progetti DIizi Unitari) per i lavori di riattazione ex OM 230/FPC/ZA/84 e s.m.i. per il consolidamento e recupero degli edifici interessati dal sisma 7 ne 11 maggio 1984 a ciò anche con il concorso economico dei proprietari”. In particolare, “l'immobile degli attori ricadeva nel PEU 7 Comparto “I”, Unità Abitativa n. 6, per il quale si approntava il relativo progetto ai sensi della O.M. 230/FPC/ZA/84 a firma dell'ing. ricevuta Persona_2
l'approvazione della Commissione ad acta si procedeva ai lavori previsti”.
Dunque, sono stati effettuati i lavori post sisma ai sensi dell'ordinanza 230 e descritti dal CTU a pagina 10 della relazione (“appaiono attualmente visibili alcuni lavori inerenti lo smontaggio del tetto in legno e suo rifacimento sempre con struttura in legno e con nuovo manto di copertura, cordoli e cornicioni perimetrali in c.a.; consolidamento della facciata esterna su via Giudea (civico 8 e 10) con rete ed intonaco;
mentre sulla parete nord la rete è stata applicata solo parzialmente essendo ancora in piedi il fabbricato più basso sulla p.lla 311”).
Inoltre, tutti i proprietari venivano informati sottoscrivendo sia i dati catastali del fabbricato sia le proprie generalità. Si trattava di mera formalità di presa visione anche e soprattutto per sgomberare i locali dai mobili e al fine di procedere con i lavori stessi.
Tuttavia, gli ulteriori interventi strutturali e igienico-sanitari, previsti nel progetto redatto dallo stesso professionista nel 1992 per il passaggio alla OM 905/FPC/ZA/1987, non sono stati realizzati.
Infatti, secondo il CTU, ing. , “non risultano essere state attuate le previsioni della OM 905 Per_1 come pure una qualsiasi iniziativa intrapresa dai privati, quanto meno tese ad impedire le infiltrazioni di acqua dalle finestre rotte”.
A seguito del crollo parziale del fabbricato censito al foglio 40 p.lla 311, adiacente a quello oggetto di causa, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di con Parte_7 relazione di sopralluogo del 15/05/2008, ha accertato che “i fabbricati prospicenti via Giudea
– partt. 312 (in parte), 311, 310, sono fortemente pericolanti con presenza di murature in pietra e vistosi fuori piombo”. Con relazione del 05/06/2009 ha riscontrato ulteriormente che “i fabbricati in catasto al foglio 40 partt. 310 e 311, ubicati a monte della strada, sono fortemente pericolanti”.
Successivamente il responsabile del settore LL.PP. del Comune di Parte_7 [...]
in data 10/08/2012, con verbale di somma urgenza approvato con determina n. Per_3
38 dell'11/09/2012, ha rilevato la necessità di “completare l'abbattimento dei muri non crollati e in situazione di grave e pericoloso equilibrio; mettere in sicurezza, anche mediante demolizioni, i confinanti edifici in stato di totale abbandono e incuria” (cfr. allegato n. 7 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, di parte convenuta).
Dunque, il Comune di nel 2012, in attuazione dei lavori di messa in sicurezza, Parte_7 ha provveduto all'abbattimento dell'immobile sulla p.lla 311 adiacente a quello attoreo, ma non ha effettuato interventi sul fabbricato oggetto di causa, lasciando la parete di confine fatiscente e pericolante. Con riferimento alla parete di confine, il CTU ha precisato che “sono visibili le tracce (impronte) della comunione con il fabbricato adiacente che venne demolito per motivi di sicurezza, gli stessi che per regola dell'arte e completezza, avrebbe dovuto interessate anche la suddetta parete”.
Il medesimo CTU ha poi osservato che “se nel 2012/2013 sono stati abbattuti per la sicurezza i fabbricati adiacenti su p.lla 311, la stessa completa sicurezza avrebbe dovuto interessare anche il consolidamento della parete in comune con il fabbricato attoreo, per altro non ancora interessato dalla Ordinanza n. 16 del 23.08.2018, invece la parete in comune è stata lasciata esposta tal quale come in foto precedenti e allegate fino al successivo intervento dell' che ha provveduto alla sua Controparte_1 intonacatura e cerchiaggio perimetrale”.
In conclusione, l'esperto ha rilevato che “buona parte degli inconvenienti statico-strutturali ed igienico-sanitari sarebbero dovuti essere risolti mediante gli interventi previsti nelle citate OOMM e anche in occasione dell'abbattimento del fabbricato adiacente”; “non si evidenzia, infine, alcun intervento, anche di semplice manutenzione da parte dei proprietari, ad eccezione di quello detto della .
Alla luce degli accertamenti espletati può affermarsi che le condizioni di degrado e di pericolosità dell'immobile oggetto di causa sono riconducibili al concorso di condotte attive ed omissive imputabili, da un lato, al e, dall'altro, ai Parte_7 comproprietari.
In particolare, il ha agito legittimamente nell'ambito della normativa Parte_7 speciale per i lavori del 1984, ma ha omesso di completare la messa in sicurezza dell'edificio a seguito della demolizione dell'edificio confinante nel 2012, lasciando la parete in comune priva di idonei interventi strutturali.
I comproprietari non hanno adottato alcuna misura di conservazione e manutenzione ordinaria, né hanno provveduto ad attivarsi per l'eliminazione delle fonti di pericolo e degrado, contribuendo in tal modo al peggioramento delle condizioni strutturali dell'immobile.
Tuttavia, va rilevato che l' , in ottemperanza dell'ordinanza n. 16 del Controparte_1
23/08/2018, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per una condanna del al Pt_7 rifacimento dell'opera né al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda attorea deve essere rigettata.
In ragione della accertata corresponsabilità tra il e i comproprietari, Parte_7 nella misura del 50% ciascuno, si ritiene che la domanda riconvenzionale formulata dall' debba essere accolta nei limiti e secondo i criteri che seguono. Controparte_1
Con ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 23/08/2018 il Comune di ha Parte_7 ordinato ai proprietari dell'immobile oggetto di causa di intraprendere le azioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di mettere in sicurezza l'edificio. In ottemperanza del provvedimento l' , con determina a contrarre n. Controparte_1
07/2019, ha attivato unilateralmente la procedura di messa in sicurezza (cfr. all. 7 comparsa di costituzione dell' ), i cui costi sono stati stimati Controparte_1 preventivamente dal RUP, ing. in € 38.682,93. Per_4
Con determina a direttoriale n. 16/2019 prot. 3177 del 21/3/2019 ha provveduto all'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura delle opere finalizzate alla messa in sicurezza del fabbricato in favore dell'operatore economico
[...] ng. per un importo di € 4.871,95 (cfr. Controparte_6 Persona_5 all. 12 comparsa di costituzione dell' ). Con determina prot. 4024 del Controparte_1
13/04/2019 ha provveduto all'aggiudicazione delle opere provvisionali propedeutiche alla successiva fase di messa in favore dell'operatore economico DI Di CI s.r.l per un importo di € 3.778,19 oltre IVA. Con determina direttoriale prot. 8324 del 30/07/2019 l' ha affidato i lavori di messa in sicurezza del fabbricato alla ditta CP_1 [...]
per un importo pari a € 29.021,12. Controparte_4
Dunque, il costo provvisorio dei lavori di messa in sicurezza ammontava ad un totale complessivo di € 47.172,35, di cui € 29.021,12 per importi lavori e costi per la sicurezza;
€ 18.151,23 per oneri tecnico-professionali, imprevisti, fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, IVA, cassa professionale (cfr. quadro economico generale contrattualizzato). Successivamente, il quadro economico di variante, approvato con determina n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020, emendata con prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020, risultava pari a € 55.676,94.
I lavori sono stati ultimati in data 04/03/2020 (cfr. Certificato di Ultimazione Lavori del direttore dei lavori) e in data 20/03/2020, il diretto dei lavori, ing. , ha Persona_5 dichiarato la cessazione del pericolo di crollo dell'immobile.
In definitiva, dalla nota prot. n. 4605 del 24/03/2020 emerge che il totale degli interventi eseguiti sull'immobile è pari a € 53.712,57 (€ 4.609,39 per i primi interventi urgenti di messa in sicurezza in favore dell'operatore economico DI Di CI s.r.l.; € 41.485,77 per la messa in sicurezza in favore di € 7.617,41 per spese tecnico- CP_4 professionali in favore dell'ing. ). Per_5
Ciò chiarito, appare equo ripartire il costo degli interventi di ripristino e messa in sicurezza in misura paritaria tra il e i proprietari dell'immobile. Pt_7
In applicazione del criterio sopra delineato, la metà delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile, pari a € 26.856,28, deve essere rimborsato dal Parte_7 all' .
[...] Controparte_1 L'altra metà, di pari importo, deve essere posta a carico dei proprietari privati dell'immobile, detratta la quota di 1/12 spettante all' , corrispondente Controparte_1
a € 2.238,02.
Pertanto, gli odierni attori, devono farsi carico della somma residua pari a € 24.618,27 in solido tra loro.
Le corresponsabilità tra gli attori e il giustifica la compensazione Parte_7 delle spese.
Stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
Pone le spese della CTU, come liquidate in separato decreto emesso in corso di causa a carico delle parti soccombenti come meglio precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna:
- il al rimborso della somma di € 26.856,28 in favore Parte_7 dell' Controparte_1
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido, al rimborso della somma di € 24.618,27 in favore Parte_6 dell' Controparte_1
Compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e il
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Condanna gli attori e il alla rifusione, nei confronti dell' Parte_7 [...]
delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
8.758,40 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Le spese della C.T.U., come liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti soccombenti, quindi della parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del ciascuna Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 parte per la metà.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
VI BI SA