Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Autoservizi Preite s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione BR, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Prefetto di Catanzaro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Impresa Autolinee Scura - I.A.S. s.r.l., Consorzio Autolinee TPL s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’ottemperanza
riguardo al ricorso introduttivo:
- del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. BR n. 448/2023;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 21780 del 12.01.2024;
- della nota prot. n. 294945 del 28.06.2023;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l''istanza dell’1.03.2024 e conseguente condanna della Regione BR all''esibizione di tutta la documentazione;
per l’annullamento,
riguardo ai motivi aggiunti:
- del decreto dirigenziale n. 3625 del 15.03.2024;
- della nota prot. n. 237826 del 02.04.2024 trasmessa dalla Regione BR, di riscontro all''istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 4.03.2024 e recante il parziale diniego all''ostensione della documentazione richiesta dalla medesima;
- della nota prot. n. 279862 del 19.04.2024;
per l’accertamento
dell''inadempimento della Regione BR, in ordine all''istanza della società ricorrente datata 29.08.2022, trasmessa in pari data, volta ad ottenere l''attuazione delle delibere della Regione BR n. 398/2013 e 459/2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con precedente e distinto ricorso Autoservizi Preite, esercente il servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione, ha chiesto per mezzo di domanda principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione BR sull’istanza avanzata il 29.08.2022, volta ad ottenere l’attuazione delle delibere regionali n. 398/2013 e n. 459/2014 per la stipula di apposito accordo transattivo con la medesima società, per definire la situazione creditoria da essa vantata in base al piano di ristrutturazione del debito di cui alle delibere richiamate, quantificato in euro 2.102.191,74, istando altresì per la condanna della p.a. a provvedere, con richiesta di nomina di commissario ad acta ;
- con motivi aggiunti la ricorrente ha prospettato il perdurante illegittimo silenzio pur a fronte dell’adozione da parte della Regione della nota prot. n. 487088 del 4.11.2022;
- con sentenza n. 448/2023 il Tribunale Amministrativo ha precisato come la denunciata inerzia della p.a. rispetto all’istanza della deducente involgesse l’interesse legittimo all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, le cui modalità attuative sono contenute nel decreto n. 197/2015 del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 febbraio 2018, n. 4233; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2018, n. 3512);
- con la richiamata sentenza n. 448/2023, sul presupposto che la nota della Regione prot. n. 487088/2022 avesse un contenuto soprassessorio, è stata quindi accolta l’ actio contra SI , con condanna dell’amministrazione resistente a concludere il procedimento sull’istanza di transazione con provvedimento espresso entro il termine di quaranta giorni;
Premesso altresì che:
- l’esponente per mezzo del gravame in esame, articolato in domanda principale e motivi aggiunti, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 448/2023 nonché l’annullamento della nota prot. n. 21780 del 12.01.2024 e del decreto n. 3625 del 15.03.2024 con cui la Regione BR, in riferimento alla medesima sentenza n. 448/2023, ha comunicato, rispettivamente, il diniego della transazione per “ l’inconciliabilità delle posizioni ” e la conclusione negativa del procedimento del piano di ristrutturazione del debito;
- si è costituita la Regione BR, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’azione di ottemperanza, confutato nel merito le censure e concluso per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 323/2024 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare correlata alla domanda di annullamento per carenza di periculum in mora ;
Ritenuto che:
- va disatteso il rilievo processuale di difetto di giurisdizione, in quanto l’ actio iudicati promossa dalla deducente involge la mancata attuazione di una sentenza esecutiva emanata dal giudice amministrativo in materia di silenzio, cosicché essa risulta proposta in conformità all’art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a.;
- non risulta pertanto condivisibile l’assunto della difesa regionale, secondo cui il giudizio di ottemperanza andrebbe a coartare la volontà negoziale dell’amministrazione in punto di perfezionamento dell’accordo transattivo con la società ricorrente, in quanto l’oggetto del dictum giurisdizionale involge la definizione con provvedimento espresso del procedimento disciplinato dal decreto n. 197/2015 del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia;
Considerato nel merito che:
- per come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza “ nello svolgimento delle verifiche affidategli, il giudice dell'ottemperanza è chiamato in primo luogo a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece riguardano il prosieguo dell'azione amministrativa e traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisori: nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell'azione di nullità, egli dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.. Dunque, alla configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria. In particolare, in caso di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 maggio 2024, n. 4259);
Ritenuto che:
- in applicazione dei richiamati assunti interpretativi si impone pertanto il vaglio della domanda di nullità degli atti avversati per violazione del giudicato, rectius domanda di inefficacia ex dell’art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., attesa la mancanza di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 448/2023;
- tale domanda va disattesa, poiché il decreto regionale n. 3625/2024 può considerarsi alla stregua di provvedimento espresso che definisce, seppur in termini negativi, la procedura transattiva di cui al decreto n. 197/2015 del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia, cosicché la sentenza n. 448/2023 non è elusa o violata;
- in sede di udienza pubblica sarà operato il vaglio della domanda di annullamento degli atti avversati, rispetto alla quale è stata già definita la richiesta di sospensione;
Ritenuto pertanto che:
- la domanda di ottemperanza è respinta;
- le spese di lite saranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- rigetta la domanda di ottemperanza proposta con ricorso principale;
- dispone la trattazione della domanda di annullamento in udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione di istanza di prelievo.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Arturo Levato |
IL SEGRETARIO