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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12847 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 8908/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. TRAMONTANO FRANCESCO Parte_1
E
Avv. MARIA PIA TETI CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, come da decreto di omologa intervenuto inter partes. Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa in data 21.10.2024 e di aver trasmesso il Mod. AP7 all'Istituto in pari data.
L' si è costituito evidenziando che: “La sede competente per CP_2 CP_1 territorio, non ha ancora provveduto a comunicare il motivo del mancato pagamento della prestazione di cui è causa , né ad inviare la documentazione relativa, Si chiede , pertanto un breve rinvio per l'acquisizione della stessa e per verificare il motivo del mancato pagamento”.
Alla odierna udienza quindi, disposti, senza esito, vari differimenti al fine di verificare l'effettivo pagamento del richiesto, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art. 1 L. 222/84 alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Ciò detto, osserva invero il Giudice che, nella odierna fattispecie per come evidenziato dalla parte ricorrente, risulta in atti che il decreto di omologa è stato tempestivamente notificato e che è stato trasmesso all' anche il modello CP_1
AP70 utile all'attestazione degli ulteriori requisiti sicché, trascorsi i termini di legge, l' avrebbe dovuto dar luogo alla erogazione del beneficio, al fine di CP_1 evitare il presente giudizio, nell'intento di assicurare al beneficiario la prestazione assistenziale richiesta. In difetto, dunque, non può che emettersi la relativa statuizione e porsi a carico dell' l'onere della liquidazione delle spese processuali, come liquidate in CP_1 dispositivo. Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass. n. 12682/2022).
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione di cui all'art. 1 L. CP_1
222/84 con decorrenza dal primo giorno successivo alla data della domanda amministrativa del 11.5.2023, con interessi decorrenti dal 121° giorno oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.860,00 da distrarre.
Roma lì, 12/09/2025 Il Giudice