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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BROGLIA FABIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 IO ET Presso Il Figlio Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
contro
Comune di Alessandria - Piazza Liberta' 1 15100 Alessandria AL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
I.c.a. - Imposte CO FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25050783 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/01/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'ingiunzione fiscale n. 10905, emessa da ICA s.r.l. per conto del Comune di Alessandria, per l'importo complessivo indicato nell'atto, chiedendone l'annullamento e la sospensione dell'efficacia.
La ricorrente deduce, in sintesi: di avere pagato la TARI 2014, producendo ricevuta;
di non avere ricevuto l'avviso di accertamento presupposto (indicato come notificato il 18/10/2019), anche perché avrebbe venduto l'immobile ove risiedeva nel maggio 2019; di contestare la “decadenza” per mancata prova dell'affidamento dell'incarico di riscossione a società esterna entro un anno.
Si costituisce il Comune di Alessandria chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente espone che l'ingiunzione deriva da avviso di accertamento regolarmente notificato nel 2019 e non impugnato, quindi definitivo;
precisa altresì che la pretesa non riguarda la TARI 2014, bensì le annualità 2016 e 2017, come desumibile dal prospetto dell'accertamento e dalla corrispondenza degli importi (totale accertato
€ 1.081,29, arrotondato € 1.081,00) con la quota principale richiesta in ingiunzione.
Il Comune produce, tra l'altro, copia dell'accertamento e dell'avviso di ricevimento postale, nonché visura anagrafica relativa alle residenze della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto-
Invero, l' atto impugnato è emesso per la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di TARI e accessori. Il ricorso investe, da un lato, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e, dall'altro, la fondatezza della pretesa assumendosi il pagamento della TARI 2014 e una pretesa “decadenza” legata all'affidamento del recupero a terzi.
Dagli atti di causa risulta che il Comune ha prodotto copia dell'avviso di accertamento e del relativo avviso di ricevimento (sottoscritto da soggetto indicato come delegato), oltre a documentazione anagrafica attestante la residenza della ricorrente all'epoca della notifica.
Per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali è ammesso l'invio diretto a mezzo posta;
in tale modalità non è richiesta una “relata” di notifica nei termini pretesi dalla ricorrente, dovendosi valorizzare l'esito della consegna risultante dall'avviso di ricevimento e la presunzione di conoscenza dell'atto una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, salva prova contraria rigorosa. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce elementi idonei a superare la prova documentale della consegna prodotta dall'Ente, né dimostra di essersi trovata senza colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi regolarmente notificato e, non risultando impugnato nei termini, si è consolidato.
La ricorrente fonda la domanda soprattutto sull'assunto di aver pagato la TARI 2014. Tuttavia, dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta dal Comune emerge che l'accertamento presupposto (e quindi l'ingiunzione) riguarda in realtà l'omesso/parziale versamento della TARI per gli anni 2016 e 2017, con quantificazione analitica e totale pari a € 1.081,29 (arrotondato € 1.081,00), a cui l'ingiunzione aggiunge interessi di mora successivi, oneri e spese.
Pertanto, anche a voler ritenere documentato il pagamento per l'annualità 2014, tale circostanza non è idonea a travolgere una pretesa riferita ad annualità diverse (2016–2017), né risulta dimostrato l'integrale pagamento di tali annualità oggetto dell'accertamento.
La ricorrente richiama un presunto termine annuale per l'affidamento/mandato a società esterna. Dagli atti, però, la pretesa comunale è ricondotta:
ai termini decadenziali per la notifica dell'accertamento (richiamati dal Comune);
e ai termini per la riscossione coattiva mediante ingiunzione, che il Comune assume rispettati anche in considerazione delle proroghe emergenziali connesse al periodo COVID.
Il motivo, così come formulato, non individua una specifica regola decadenziale applicabile alla fattispecie che renda illegittima l'ingiunzione e, comunque, non scalfisce la circostanza decisiva che la pretesa poggia su un accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente in favore del Comune resistente (difesa interna), secondo liquidazione equitativa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'ufficio che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BROGLIA FABIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 IO ET Presso Il Figlio Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
contro
Comune di Alessandria - Piazza Liberta' 1 15100 Alessandria AL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
I.c.a. - Imposte CO FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25050783 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/01/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'ingiunzione fiscale n. 10905, emessa da ICA s.r.l. per conto del Comune di Alessandria, per l'importo complessivo indicato nell'atto, chiedendone l'annullamento e la sospensione dell'efficacia.
La ricorrente deduce, in sintesi: di avere pagato la TARI 2014, producendo ricevuta;
di non avere ricevuto l'avviso di accertamento presupposto (indicato come notificato il 18/10/2019), anche perché avrebbe venduto l'immobile ove risiedeva nel maggio 2019; di contestare la “decadenza” per mancata prova dell'affidamento dell'incarico di riscossione a società esterna entro un anno.
Si costituisce il Comune di Alessandria chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente espone che l'ingiunzione deriva da avviso di accertamento regolarmente notificato nel 2019 e non impugnato, quindi definitivo;
precisa altresì che la pretesa non riguarda la TARI 2014, bensì le annualità 2016 e 2017, come desumibile dal prospetto dell'accertamento e dalla corrispondenza degli importi (totale accertato
€ 1.081,29, arrotondato € 1.081,00) con la quota principale richiesta in ingiunzione.
Il Comune produce, tra l'altro, copia dell'accertamento e dell'avviso di ricevimento postale, nonché visura anagrafica relativa alle residenze della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto-
Invero, l' atto impugnato è emesso per la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di TARI e accessori. Il ricorso investe, da un lato, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e, dall'altro, la fondatezza della pretesa assumendosi il pagamento della TARI 2014 e una pretesa “decadenza” legata all'affidamento del recupero a terzi.
Dagli atti di causa risulta che il Comune ha prodotto copia dell'avviso di accertamento e del relativo avviso di ricevimento (sottoscritto da soggetto indicato come delegato), oltre a documentazione anagrafica attestante la residenza della ricorrente all'epoca della notifica.
Per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali è ammesso l'invio diretto a mezzo posta;
in tale modalità non è richiesta una “relata” di notifica nei termini pretesi dalla ricorrente, dovendosi valorizzare l'esito della consegna risultante dall'avviso di ricevimento e la presunzione di conoscenza dell'atto una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, salva prova contraria rigorosa. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce elementi idonei a superare la prova documentale della consegna prodotta dall'Ente, né dimostra di essersi trovata senza colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi regolarmente notificato e, non risultando impugnato nei termini, si è consolidato.
La ricorrente fonda la domanda soprattutto sull'assunto di aver pagato la TARI 2014. Tuttavia, dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta dal Comune emerge che l'accertamento presupposto (e quindi l'ingiunzione) riguarda in realtà l'omesso/parziale versamento della TARI per gli anni 2016 e 2017, con quantificazione analitica e totale pari a € 1.081,29 (arrotondato € 1.081,00), a cui l'ingiunzione aggiunge interessi di mora successivi, oneri e spese.
Pertanto, anche a voler ritenere documentato il pagamento per l'annualità 2014, tale circostanza non è idonea a travolgere una pretesa riferita ad annualità diverse (2016–2017), né risulta dimostrato l'integrale pagamento di tali annualità oggetto dell'accertamento.
La ricorrente richiama un presunto termine annuale per l'affidamento/mandato a società esterna. Dagli atti, però, la pretesa comunale è ricondotta:
ai termini decadenziali per la notifica dell'accertamento (richiamati dal Comune);
e ai termini per la riscossione coattiva mediante ingiunzione, che il Comune assume rispettati anche in considerazione delle proroghe emergenziali connesse al periodo COVID.
Il motivo, così come formulato, non individua una specifica regola decadenziale applicabile alla fattispecie che renda illegittima l'ingiunzione e, comunque, non scalfisce la circostanza decisiva che la pretesa poggia su un accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente in favore del Comune resistente (difesa interna), secondo liquidazione equitativa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'ufficio che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.