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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/09/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. documento in com.jniwrappe r.win32.autom REPUBBLICA ITALIANA ation.olecontai IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ner TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a SANTO STEFANO QUISQUINA, in [...] Parte_1
28/07/1974, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
GIANNONE ANTONIO pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a SANTO STEFANO QUISQUINA, in [...] Controparte_1
11/11/1961, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
MORTELLARO SALVATORE pec:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/09/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022 Parte_1
ha evocato in giudizio il marito chiedendo al Tribu- Controparte_1
nale di: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva col-
pa del Sig. , con conseguente dichiarazione di addebito;
- Controparte_1
Affidare il figlio minore esclusivamente alla ricorrente, in considerazione
della malattia mentale del Sig. , il quale, in diverse occasioni, ha in- P_
scenato atti di autolesionismo, e tentativi di suicidio, con diritto di visita
sotto la costante e vigile presenza della madre due volte al mese, ponendo
a carico del padre un assegno mensile di € 250,00 (Euro Duecentocinquan-
ta/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio dodicenne, e ciò in
considerazione del lavoro stabile di falegname svolto dal Sig. , pres- P_
so la residenza per anziani “Villa Santa Chiara” di Bivona (AG); Con ogni
ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, e compensi profes-
sionali. Con riserva di altro produrre ed indicare testi e mezzi istruttori nei
termini di legge”
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla do- Controparte_1
manda di separazione personale, contendo quelle relative all'all'addebito e all'affidamento esclusivo del figlio minore.
Una volta emessi i provvedimenti provvisori e urgenti la causa, istruita anche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il di-
chiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presiden-
ziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, reciprocamente svolta dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu-
tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri-
monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento con-
trario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, le parti si attribuiscono reciprocamente la re-
sponsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale,
senza tuttavia dedurre e conseguentemente provare i fatti specifici posti a
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
sostegno delle relative domande.
In mancanza, dunque, di risultanze probatorie che rappresentino ele-
menti di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere che l'attività istruttoria non consente a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura la condotta di ciascuna parte abbia inciso, con efficacia di-
sgregante, sulla vita familiare divenendo così idonea a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito re-
ciprocamente proposte dalle parti devono essere rigettate.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, la ricor- rente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé lamentando la mancata puntuale ottemperanza da parte del resistente agli obblighi genitoriali, in particolare ha segnalato la mancata puntualità
nel rispetto delle modalità di affidamento e mantenimento del minore.
Il resistente ha negato tali allegazioni.
In punto di diritto, per costante giurisprudenza alla regola dell'affida- mento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione l'affi- damento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337- quater c.c..
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento con-
diviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art.337- quater, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: "Perché possa derogarsi alla
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regola dell'affidamento condiviso, occorre ... .che risulti, nei confronti di uno
dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educati-
va o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pre-
giudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale
disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di
istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclu-
sione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidata-
rio, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal
modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non ri-
spondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento...".
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano indi-
viduabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affida-
mento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la
sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come
nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempien-
te all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli
minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in
quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affron-
tare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass.,
17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, gli esiti della CTU disposta nel corso dell'istruttoria,
che il Tribunale condivide in quanto adeguatamente supportati da riscon-
tri scientifici e puntuali riferimenti bibliografici, hanno evidenziato che
“l'unico genitore che esplica funzioni genitoriali sia a livello accuditivo che
affettivo-relazionale è la signora che ha mostrato soddisfacenti com- Pt_1
petenze genitoriali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo” de-
scrivendo, invece, il come un “un genitore assente, e là dove si re- P_
laziona col figlio non riesce ad offrire un adeguato supporto affettivo-
educativo ed emerge la carenza di cure di vario tipo.
Nello specifico, le capacitò genitoriali del sono state definite dal P_
CTU di “livello insufficiente da un punto di vista qualitativo e quantitativo,
configurando una situazione di rischio per il minore pur senza giungere a
grave trascuratezza”.
Gli esiti dell'accertamento peritale sopra descritti, rimasti peraltro privi di specifica contestazione da parte del resistente, non posso non incidere sul regime di affidamento del minore, che dovrà essere esclusivo presso la madre, unico genitore con il quale il bambino convive da sempre e che ri-
conosce come unico riferimento affettivo, unitamente alla famiglia di ori-
gine materna.
La domanda di affidamento esclusivo del minore a sé formulata dalla ricorrente deve, pertanto, essere accolta.
Vanno regolamentati, inoltre, i rapporti tra il predetto minore ed il ge-
nitore non affidatario, al fine di garantire e consentire un regime di vita
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del minore che tenga conto in via primaria delle sue esigenze di vita, delle sue inclinazioni e dell'instaurazione di un sano rapporto con entrambe le figure dei genitori e con i rispettivi nuclei familiari di provenienza.
Si ritiene, a tal proposito, opportuno confermare i provvedimenti prov-
visori ed urgenti pronunziati dal Presidente del Tribunale all'esito della comparizione delle parti, con la previsione della facoltà per il genitore non affidatario, fatti salvi diversi accordi liberamente conclusi dalle parti, di incontrare il figlio minore con le seguenti modalità: nel giorno di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00; nonché, a settimane alterne, il sa-
bato dalle 15,00 alle 20,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00;
negli stessi orari, durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
alter-
nativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo
Il padre avrà anche facoltà di visitare il figlio mediante collegamento su cellulare ed in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su
PC, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre, e alla stessa va fatto obbligo di mettere a disposizione del figlio minore idonee apparecchiature per consentire detti incontri.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan-
do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di man-
tenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'e-
tà dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parame-
tro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri fi-
nanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalin-
go, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle ac-
certate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002,
n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 155 codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-
tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura propor-
zionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corre-
sponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro-
porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-
dicati dalla nuova norma.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali indicate dallo stesso resistente, delle esigenze di mantenimento del figlio, considerata l'assenza di deduzioni in ordine al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi e alla capacità di lavoro concreta dei medesimi ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età del figlio della coppia e dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimen-
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
to dovuto dal in favore della in euro 200,00 mensili, som- P_ Pt_1
ma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an-
nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relati-
ve a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsio-
ne, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della ricorrente di avvisare il resistente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi-
genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il resistente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Anche le spese occorse per la CTU devono essere poste a carico di tutte le parti, in solido.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e P_
, nato a [...], in data [...], i
[...]
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
quali hanno contratto matrimonio in SANTO STEFANO QUISQUINA, in data 23/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 10, parte II serie A, dell'anno 2008;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da P_
nei confronti di;
[...] Parte_1
dispone l'affidamento esclusivo alla madre, , del Parte_1
figlio minore della coppia , nato a [...] il Persona_1
28/06/2010
dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico del convenuto l'obbligo di corri- Controparte_1
spondere in favore della ricorrente , la somma di Parte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio mi-
nore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché
al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previ-
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
sione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della di Pt_1
avvisare il con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi- P_
genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il di indicare, entro P_
tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese occorse per l'espletata
CTU, liquidate con separato decreto;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
20/08/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 12 - Tribunale di Sciacca
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a SANTO STEFANO QUISQUINA, in [...] Parte_1
28/07/1974, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
GIANNONE ANTONIO pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a SANTO STEFANO QUISQUINA, in [...] Controparte_1
11/11/1961, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
MORTELLARO SALVATORE pec:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/09/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022 Parte_1
ha evocato in giudizio il marito chiedendo al Tribu- Controparte_1
nale di: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva col-
pa del Sig. , con conseguente dichiarazione di addebito;
- Controparte_1
Affidare il figlio minore esclusivamente alla ricorrente, in considerazione
della malattia mentale del Sig. , il quale, in diverse occasioni, ha in- P_
scenato atti di autolesionismo, e tentativi di suicidio, con diritto di visita
sotto la costante e vigile presenza della madre due volte al mese, ponendo
a carico del padre un assegno mensile di € 250,00 (Euro Duecentocinquan-
ta/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio dodicenne, e ciò in
considerazione del lavoro stabile di falegname svolto dal Sig. , pres- P_
so la residenza per anziani “Villa Santa Chiara” di Bivona (AG); Con ogni
ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, e compensi profes-
sionali. Con riserva di altro produrre ed indicare testi e mezzi istruttori nei
termini di legge”
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla do- Controparte_1
manda di separazione personale, contendo quelle relative all'all'addebito e all'affidamento esclusivo del figlio minore.
Una volta emessi i provvedimenti provvisori e urgenti la causa, istruita anche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il di-
chiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presiden-
ziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, reciprocamente svolta dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu-
tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri-
monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento con-
trario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, le parti si attribuiscono reciprocamente la re-
sponsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale,
senza tuttavia dedurre e conseguentemente provare i fatti specifici posti a
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
sostegno delle relative domande.
In mancanza, dunque, di risultanze probatorie che rappresentino ele-
menti di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere che l'attività istruttoria non consente a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura la condotta di ciascuna parte abbia inciso, con efficacia di-
sgregante, sulla vita familiare divenendo così idonea a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito re-
ciprocamente proposte dalle parti devono essere rigettate.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, la ricor- rente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé lamentando la mancata puntuale ottemperanza da parte del resistente agli obblighi genitoriali, in particolare ha segnalato la mancata puntualità
nel rispetto delle modalità di affidamento e mantenimento del minore.
Il resistente ha negato tali allegazioni.
In punto di diritto, per costante giurisprudenza alla regola dell'affida- mento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione l'affi- damento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337- quater c.c..
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento con-
diviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art.337- quater, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: "Perché possa derogarsi alla
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
regola dell'affidamento condiviso, occorre ... .che risulti, nei confronti di uno
dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educati-
va o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pre-
giudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale
disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di
istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclu-
sione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidata-
rio, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal
modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non ri-
spondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento...".
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano indi-
viduabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affida-
mento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la
sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come
nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempien-
te all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli
minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in
quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affron-
tare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass.,
17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, gli esiti della CTU disposta nel corso dell'istruttoria,
che il Tribunale condivide in quanto adeguatamente supportati da riscon-
tri scientifici e puntuali riferimenti bibliografici, hanno evidenziato che
“l'unico genitore che esplica funzioni genitoriali sia a livello accuditivo che
affettivo-relazionale è la signora che ha mostrato soddisfacenti com- Pt_1
petenze genitoriali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo” de-
scrivendo, invece, il come un “un genitore assente, e là dove si re- P_
laziona col figlio non riesce ad offrire un adeguato supporto affettivo-
educativo ed emerge la carenza di cure di vario tipo.
Nello specifico, le capacitò genitoriali del sono state definite dal P_
CTU di “livello insufficiente da un punto di vista qualitativo e quantitativo,
configurando una situazione di rischio per il minore pur senza giungere a
grave trascuratezza”.
Gli esiti dell'accertamento peritale sopra descritti, rimasti peraltro privi di specifica contestazione da parte del resistente, non posso non incidere sul regime di affidamento del minore, che dovrà essere esclusivo presso la madre, unico genitore con il quale il bambino convive da sempre e che ri-
conosce come unico riferimento affettivo, unitamente alla famiglia di ori-
gine materna.
La domanda di affidamento esclusivo del minore a sé formulata dalla ricorrente deve, pertanto, essere accolta.
Vanno regolamentati, inoltre, i rapporti tra il predetto minore ed il ge-
nitore non affidatario, al fine di garantire e consentire un regime di vita
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del minore che tenga conto in via primaria delle sue esigenze di vita, delle sue inclinazioni e dell'instaurazione di un sano rapporto con entrambe le figure dei genitori e con i rispettivi nuclei familiari di provenienza.
Si ritiene, a tal proposito, opportuno confermare i provvedimenti prov-
visori ed urgenti pronunziati dal Presidente del Tribunale all'esito della comparizione delle parti, con la previsione della facoltà per il genitore non affidatario, fatti salvi diversi accordi liberamente conclusi dalle parti, di incontrare il figlio minore con le seguenti modalità: nel giorno di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00; nonché, a settimane alterne, il sa-
bato dalle 15,00 alle 20,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00;
negli stessi orari, durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
alter-
nativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo
Il padre avrà anche facoltà di visitare il figlio mediante collegamento su cellulare ed in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su
PC, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre, e alla stessa va fatto obbligo di mettere a disposizione del figlio minore idonee apparecchiature per consentire detti incontri.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan-
do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di man-
tenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una
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molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'e-
tà dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parame-
tro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri fi-
nanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalin-
go, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle ac-
certate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002,
n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 155 codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-
tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura propor-
zionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corre-
sponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro-
porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-
dicati dalla nuova norma.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali indicate dallo stesso resistente, delle esigenze di mantenimento del figlio, considerata l'assenza di deduzioni in ordine al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi e alla capacità di lavoro concreta dei medesimi ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età del figlio della coppia e dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimen-
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to dovuto dal in favore della in euro 200,00 mensili, som- P_ Pt_1
ma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an-
nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relati-
ve a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsio-
ne, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della ricorrente di avvisare il resistente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi-
genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il resistente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Anche le spese occorse per la CTU devono essere poste a carico di tutte le parti, in solido.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e P_
, nato a [...], in data [...], i
[...]
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quali hanno contratto matrimonio in SANTO STEFANO QUISQUINA, in data 23/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 10, parte II serie A, dell'anno 2008;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da P_
nei confronti di;
[...] Parte_1
dispone l'affidamento esclusivo alla madre, , del Parte_1
figlio minore della coppia , nato a [...] il Persona_1
28/06/2010
dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico del convenuto l'obbligo di corri- Controparte_1
spondere in favore della ricorrente , la somma di Parte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio mi-
nore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché
al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previ-
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 570/2022
sione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della di Pt_1
avvisare il con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi- P_
genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il di indicare, entro P_
tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese occorse per l'espletata
CTU, liquidate con separato decreto;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
20/08/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
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