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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7121 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. ssa MARIA VITTORIA VALENTINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7121 / 2023
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA CECI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. FRANCESCO SCHIOPPA convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti come da note per l'udienza di trattazione scritta del 26/09/2024, di seguito ritrascritte: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data in data 03/09/2005 a Venezia, con atto iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Venezia al n. 33, parte 2, serie A, Uff.3 dell'anno 2005 alle medesime condizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 181/2024 pubblicata il
1 22/01/2024 – R.G. n. 7121/2023 munita di certificazione di passaggio in giudicato in data
02/08/2024”; conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/05/2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a Venezia il 93/09/2005 con – dalla cui unione è nata Controparte_1
la figlia (07/08/2007), ad oggi minorenne –, chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Per_1
cui al proprio atto introduttivo, la separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 474 bis.49 c.p.c., decorsi i termini di legge.
All'udienza di comparizione del 02/11/2023, il Giudice proponeva alle parti una soluzione conciliativa della controversia, le cui condizioni erano accettate espressamente dalla ricorrente a verbale d'udienza e dal resistente con note scritte autorizzate dep. 15/11/2023.
Emessa la sentenza di separazione personale n. 181/2024, pubbl. il 22/01/2024, la causa era rimessa sul ruolo del relatore e gli atti venivano mandati al P.M per il suo parere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 17/09/2024 i coniugi confermavano la volontà di divorziare alle medesime condizioni contenute nella sentenza di separazione e, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota dell'11/10/2024, in atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
2 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (02/11/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastanti con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 03/09/2005 tra e Controparte_1 Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2005, Parte 2, Serie A, Uff. 3, n. 33.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta dep. il 17/09/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti,
e per l'effetto:
- dispone l'affidamento condiviso, collocazione prevalente di presso il padre cui per Per_1
l'effetto viene assegnata la casa coniugale in comproprietà tra le parti;
- prende atto che il resistente anticiperà l'intera rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare della casa familiare e cointestato alle parti: all'atto della vendita della casa a
3 terzi – o dell'acquisto della quota da parte del resistente – si terrà conto delle somme da questi anticipate per conto della resistente;
- starà dalla madre con le seguenti tempistiche: a fine settimana alternati dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina e tutte le settimane due sere dalle 19.00 alle 22.00 ovvero con pernotto fino alla mattina successiva;
il pernotto infrasettimanale di dalla madre avrà Per_1
corso previo accordo tra la stessa e la madre, sentito il padre e di preferenza in occasione dei turni notturni del padre;
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre Per_1
o il giorno di Natale e Pasqua o Lunedì in Albis;
trascorrerà inoltre 15 gg. anche non Per_1 consecutivi con la madre durante le ferie estive di quest'ultima, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno.
- verserà a la somma mensile di € 200,00 oltre ISTAT su base Controparte_1 Parte_1
annua per concorso al mantenimento ordinario della figlia le spese straordinarie per Per_1
la figlia saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori, come da Protocollo del tribunale di
Venezia del 20.9.2019; la madre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nei giorni in cui ce l'ha con sé. L'AUF INPS sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12.12.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. ssa MARIA VITTORIA VALENTINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7121 / 2023
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA CECI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. FRANCESCO SCHIOPPA convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti come da note per l'udienza di trattazione scritta del 26/09/2024, di seguito ritrascritte: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data in data 03/09/2005 a Venezia, con atto iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Venezia al n. 33, parte 2, serie A, Uff.3 dell'anno 2005 alle medesime condizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 181/2024 pubblicata il
1 22/01/2024 – R.G. n. 7121/2023 munita di certificazione di passaggio in giudicato in data
02/08/2024”; conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/05/2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a Venezia il 93/09/2005 con – dalla cui unione è nata Controparte_1
la figlia (07/08/2007), ad oggi minorenne –, chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Per_1
cui al proprio atto introduttivo, la separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 474 bis.49 c.p.c., decorsi i termini di legge.
All'udienza di comparizione del 02/11/2023, il Giudice proponeva alle parti una soluzione conciliativa della controversia, le cui condizioni erano accettate espressamente dalla ricorrente a verbale d'udienza e dal resistente con note scritte autorizzate dep. 15/11/2023.
Emessa la sentenza di separazione personale n. 181/2024, pubbl. il 22/01/2024, la causa era rimessa sul ruolo del relatore e gli atti venivano mandati al P.M per il suo parere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 17/09/2024 i coniugi confermavano la volontà di divorziare alle medesime condizioni contenute nella sentenza di separazione e, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota dell'11/10/2024, in atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
2 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (02/11/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastanti con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 03/09/2005 tra e Controparte_1 Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2005, Parte 2, Serie A, Uff. 3, n. 33.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta dep. il 17/09/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti,
e per l'effetto:
- dispone l'affidamento condiviso, collocazione prevalente di presso il padre cui per Per_1
l'effetto viene assegnata la casa coniugale in comproprietà tra le parti;
- prende atto che il resistente anticiperà l'intera rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare della casa familiare e cointestato alle parti: all'atto della vendita della casa a
3 terzi – o dell'acquisto della quota da parte del resistente – si terrà conto delle somme da questi anticipate per conto della resistente;
- starà dalla madre con le seguenti tempistiche: a fine settimana alternati dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina e tutte le settimane due sere dalle 19.00 alle 22.00 ovvero con pernotto fino alla mattina successiva;
il pernotto infrasettimanale di dalla madre avrà Per_1
corso previo accordo tra la stessa e la madre, sentito il padre e di preferenza in occasione dei turni notturni del padre;
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre Per_1
o il giorno di Natale e Pasqua o Lunedì in Albis;
trascorrerà inoltre 15 gg. anche non Per_1 consecutivi con la madre durante le ferie estive di quest'ultima, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno.
- verserà a la somma mensile di € 200,00 oltre ISTAT su base Controparte_1 Parte_1
annua per concorso al mantenimento ordinario della figlia le spese straordinarie per Per_1
la figlia saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori, come da Protocollo del tribunale di
Venezia del 20.9.2019; la madre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nei giorni in cui ce l'ha con sé. L'AUF INPS sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12.12.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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