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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/10/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 868/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
NI IC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ortona (CH) al corso Vittorio Emanuele;
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede a L'Aquila ai portici di San Bernardino n.
25;
resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX
ART. 22 L. 689/1981 E ART. 6 D.LGS. 150/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la regione , per ivi sentire accogliere, in CP_2
1 accoglimento dell'opposizione a ordinanza di ingiunzione n.
DPC017/307 del 18/9/2023 per i motivi di seguito rubricati e valutati, le seguenti conclusioni: « - nel merito, in via principale, per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiararne la nullità e/o l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
- in subordine ridurre la sanzione applicando il minimo edittale di euro 3.000,00 (art. 133 co1 dlgs 152/06); - con vittoria di spese e competenze di giudizio»;
La regione Abruzzo, si è Controparte_3 ritualmente costituita in giudizio mediante deposito di rapporto difensivo ex art. 6, VIII comma D.lgs. n. 150/2011 per contestare l'opposizione e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «”- dichiarare la Determina n.
DPC017/307 in data 18.09.2023 impugnata, fondata sia in punto di fatto che di diritto;
- dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica, nonché alla legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici;
- rigettare la richiesta di riconoscere dovuto il minimo edittale della sanzione;
- rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente in quanto la stessa risulta essere immotivata e priva dei presupposti necessari per il suo accoglimento;
- rigettare ogni altra richiesta formulata da controparte in quanto infondata”. Spese compensate»
La controversia è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
2. L'ordinanza di ingiunzione impugnata deriva dal
2 procedimento sanzionatorio avviato in esito al prelievo di campione effettuato da – Distretto di San Salvo/Vasto in CP_4 data 28/1/2020 (giusta verbale n. 08/2020) presso l'impianto di depurazione sito in località “Ischia” nel comune di Tufillo
(CH) e dai conseguenti esiti delle analisi effettuate dall' CP_4 di Pescara attestanti, giusta Rapporto di prova n. PE/001085/20
e relativo supplemento, la non conformità ai parametri “COD,
BOD5, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale” prescritti dal D.lgs.
152/2006, Allegato 5 della Parte Terza, Tabella 3; all'esito della emanazione del processo verbale n. 17/20 del 18/9/2020 di accertamento di illecito amministrativo e contestazione della violazione dell'art. 101, comma 1, D.lgs. n. 152/2006,
e irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 133, comma 1,
D.lgs. n. 152/2006, e successivo completamento dell'istruttoria, il Controparte_5
ritenuto fondato l'illecito così come
[...] contestato, ha irrogato con ordinanza-ingiunzione n.
DPC017/307 del 18/9/2023 - quivi impugnata - nei confronti del trasgressore e dell'obbligata in solido Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 133, comma 1, D.lgs. n. 152/06, determinata nella somma di €
30.000,00.
Avverso detto provvedimento, ha proposto opposizione la sola obbligata in solido sulla scorta di plurimi Parte_1 motivi qui di seguito partitamente esaminati.
3. Con un primo motivo di opposizione, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della L. 681/89 allegando l'assenza di dolo o colpa in capo al trasgressore atteso che il superamento dei limiti, per cui è stata irrogata sanzione, si
è verificato in ragione di un fatto imprevisto e imprevedibile consistente nel fatto che – durante il campionamento – “il motore e il riduttore dell'aereatore erano in riparazione”
3 (pag. 2 del ricorso), sicché l'impianto di depurazione in quel frangente era solo parzialmente funzionante.
Il motivo è infondato.
Il principio espresso dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981
- quale costantemente esplicitato dalla giurisprudenza di vertice (da ultimo Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 11568 del
02/05/2025) secondo cui, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
La norma, pertanto, non introduce - come impropriamente sostenuto da parte ricorrente - una forma di responsabilità oggettiva, bensì una mera inversione dell'onere probatorio che presume la ricorrenza dell'elemento soggettivo e pone in capo all'amministrazione la prova della coscienza e volontà della condotta (commissiva o omissiva) e al trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa.
Quindi, può legittimamente invocarsi l'assenza di colpa solo dimostrando il caso fortuito, ricorrente allorquando l'evento generatore dell'illecito amministrativo manifesti caratteri di imprevidibilità ed inevitabilità tali da elidere il nesso di causalità con la condotta commissiva o omissiva dell'agente, conseguendone che allorquando l'evento, pur se eccezionale, poteva essere previsto ed evitato con condotta conforme all'ordinaria diligenza (da identificarsi, nel caso di reati ambientali, con la diligente manutenzione e l'opportuno adeguamento degli impianti), il caso fortuito non può essere utilmente invocato.
4 Di conseguenza, non avendo la ricorrente in alcun modo dimostrato che la asserita riparazione del motore e del riduttore dell'aeratore si sia resa necessaria in conseguenza di un fatto altro e diverso dalla prevedibile manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l'assenza di tali dispositivi in occasione del campionamento non si palesa quale evenienza del tutto imprevista, imprevedibile e inevitabile, dovendo, al contrario, essere riferita ad un difetto di gestione e manutenzione violativo, peraltro, delle prescrizioni di cui al punto 6 del provvedimento autorizzativo (Determinazione
DPC024/415 del 16/10/2020) prescrivente, tra l'altro, che «I provvedimenti gestionali e manutentivi posti in essere per mantenere l'impianto in perfetta efficienza devono assicurare che l'immissione dello scarico trattato nel corpo idrico superficiale rispetti i suddetti limiti tabellari di legge ed abbia un effetto non negativo in termini di impatto, consentendo e non ostacolando il raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità del corpo ricettore», e del punto 9
(rubricato “Misure di emergenza”), in forza del quale «Devono essere predisposte opportune misure d'emergenza per la gestione di eventi accidentali non previsti, quali malfunzionamenti/rotture/ecc. Deve essere implementato un efficace sistema di controlli, preferibilmente automatizzati,
e di intervento con squadre specializzate in grado di intervenire nell'arco delle 24 ore, festività comprese, e ricambi pronti in magazzino, che consenta di ridurre al minimo
i tempi di ogni eventuale disservizio non programmabile».
Alla luce delle valutazioni che precedono e della carenza di allegazione e prova del momento di verificazione del malfunzionamento del detto aeratore e della tempistica di riparazione conforme alle richiamate prescrizioni autorizzative, la ricorrenza del caso fortuito non appare utilmente invocabile, conseguendone che la presunzione di colpa non può ritenersi superata.
5 4. Con secondo motivo di opposizione, la ricorrente ha assunto che essendo l'impianto di depurazione oggetto di verifica destinato al trattamento di acque reflue urbane privo di autorizzazione e a servizio di agglomerato di potenzialità inferiori a 2000 a.e. (abitanti equivalenti) - come da ricognizione dell'ATO Chietino versata in atti - i limiti di conformità da rispettare non sarebbero quelli contestati di cui alla Tabella 3, bensì quelli di cui alla Tabella C della
L.R.31/2010 (quale successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 22/12/2010, n. 62) che prevede limiti di emissione diversi (ovvero più ampi).
Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 6 della L.R. 31/2010 (rubricato quale “Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche”), prescrive: a) al comma I la conformità di cui alla allegata Tabella C degli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati;
b) al comma IV che «I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere
(…)».
Alla luce del combinato disposto dei commi indicati (così come,
d'altro canto, evidenziato dalla Corte d'appello di L'Aquila nella sentenza n. 1204 del 13/9/20221) ai fini della 1 «dalla lettura di tale disposizione è dato evincere la limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della stessa (L.R. 31/2010; n.d.r.) ai soli titolari di scarichi autorizzati, con la conseguenza che a tutti i soggetti non rientranti nella suddetta ipotesi, perché privi di apposita autorizzazione (…), si applica la disciplina generale del D.Lgs. 152/2006, non derogabile dalla normativa regionale»; 6 applicazione della normativa regionale – in luogo di quella nazionale – è necessaria la contemporanea presenza dei requisiti essenziali identificabili: (a) nella natura di scarico di acque reflue urbane proveniente da agglomerato con meno di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e (b) nella sussistenza o adeguamento (ovvero variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere) dell'autorizzazione allo scarico;
conseguendone che – stante la incontestata mancanza di autorizzazione dell'impianto de quo al momento dell'accertamento – l'argomento di opposizione si palesa infondato.
Peraltro, - e ciò è dirimente – la Abruzzo ha anche CP_1 posto in evidenza come, nel caso in esame, risultino abbondantemente superati anche i limiti previsti dalla L.R.
31/2010 Tabella C, sicché il motivo di opposizione è anche inutilmente proposto.
5. Da ultimo, risulta inconferente il motivo di opposizione con cui la ricorrente lamenta l'inattendibilità e la conseguente inutilizzabilità delle analisi ARTA relative all' in quanto il campione sarebbe stato Persona_1 aperto ed analizzato dopo le 18 ore previste dalla specifica normativa. Invero, nel caso in esame non viene in rilievo il superamento dei limiti prescritti per l' Persona_1 essendo stata rilevata la non conformità ai parametri di “COD,
BOD5, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale” e non anche dell' (cfr. processo verbale di accertamento Persona_1 di illecito amministrativo e contestazione n. 17/20 del
18/9/2020).
6. Nelle conclusioni dell'atto introduttivo, quindi, è ravvisabile una richiesta di riduzione dell'importo della sanzione nella misura di giustizia, argomentata - nei successivi scritti conclusivi - in ragione delle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4687/2025 proc.
7 RG 3444 del 2023 pubblicata il 29/5/2025, versata in atti, con cui, in riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 317 del
2022, sono state annullate – per violazione della riserva di legge statale - le determinazioni dirigenziali n. DPC/263 del
23/12/2019 e n. DPC017/313 del 28/10/2020. Pertanto, i criteri di graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del D.Lgs.
152/2006 ivi statuiti - e pacificamente indicati da parte resistente come utilizzati quali parametri della determinazione proporzionale della sanzione - devono essere disapplicati, con conseguente necessità di addivenire a rivalutazione della sanzione irrogata, che, tuttavia, - valutati i parametri previsti dall'art. 11 della L. n. 689/1981
e, pertanto, i limiti edittali, la gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi
(e tenuto conto, in particolare, che lo scarico de quo recapita all'interno dell'area protetta S.I.C. - Sito di Importanza
Comunitaria IT7140127 “Fiume Trigno”) - deve ritenersi congrua nell'entità inflitta dall'opposta.
7. Le spese processuali restano compensate su richiesta della parte resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 868/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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