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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1074/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. RD AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1074/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in vico III Gennè Frongia n. 16, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35 presso gli Avv.ti C.F._1
IA TZ, GI RU e LA TZ, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
in virtù di procura generale alle liti, Parte_2
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, – premesso di aver lavorare come Parte_1 operaio edile dal 1987 - ha agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento CP_1 del diritto al maggior indennizzo in dipendenza della sopravvenienza di una “limitazione funzionale delle spalle bilaterale” di origine professionale, esponendo quanto segue:
- di essere titolare di un indennizzo in rendita nella misura del 31%, di cui 10% per “deficit statico dinamico del tratto L/S con sofferenza radicolare”, 3% per “epicondilite bilaterale”, 6% per pagina 1 di 3 “cervico/disco/artrosi con brachialgia paresistica”, 6% per “STC” e 10% per “Gonartrosi trocompartimentale, meniscosi ed entesopatia del Q. F. bilaterale”, con decorrenza dal 19.10.2015;
- che l' a seguito di domanda amministrativa del 28.9.2022, ha riconosciuto un indennizzo CP_1 nella misura del 7% per la suddetta patologia alle spalle (“limitazione funzionale delle spalle bilaterale”);
- che il danno alle spalle, conglobato con le preesistenze, è stato quantificato nella misura complessiva del 37%, con decorrenza dal 28.9.2022;
- che, tuttavia, essendo il danno alle spalle di maggiore entità rispetto alla valutazione dell' in CP_1 data 28.11.2022 ha presentato opposizione, respinta dall' . CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza Controparte_3 della domanda di controparte, deducendo che i postumi permanenti, intesi come percentuale di danno biologico riconosciuta, sono stati congruamente valutati.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25.1.2024 ha riscontrato che “è evidente una riduzione dolorosa dell'articolarità dell'arto superiore con limitazione dei movimenti di elevazione e abduzione ai gradi estremi mentre i movimenti di intra e extrarotazione della spalla dx e sin sono limitati per oltre un terzo;
test di NE e BE positivi bilateralmente.”.
A giudizio del consulente il quadro morboso del sig. relativo alle spalle è più grave di quanto Pt_1 riconosciuto dall'Istituto previdenziale. Al riguardo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che “nel caso in esame si sia di fronte ad un quadro di marcate alterazioni degenerative tendinee alle spalle, con importante espressività clinica e strumentale, che, considerate in nesso causale o almeno concausale con l'attività lavorativa svolta finora, determinano un danno che, considerando il quadro clinico-funzionale e strumentale, la bilateralità e concorrenza, può essere valutato nel 14% come previsto dalla men 227 ( esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla ..) , dalla men 224
( limitazione ai gradi estremi...) e per analogia dalla menomazione 223 ( anchilosi …)”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha accertato che le sopradette patologie, considerando anche le preesistenze già riconosciute dall' , determinano un danno biologico complessivo nella CP_1 misura del 41%, fin dalla data della domanda amministrativa del 28.9.2022 (pag. 6 della relazione).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente pagina 2 di 3 motivate ed esenti da vizi logici.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 41 % a far data dal 28.9.2022.
L' deve essere quindi condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo CP_1 in rendita commisurato al danno come sopra accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 28.9.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo nella misura accertata in parte motiva, con decorrenza di legge dal 28.9.2022;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita nella misura del 41%, con decorrenza di CP_1 legge dalla data del 28.9.2022, detratto quanto già erogato per lo stesso titolo, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice
RD AR pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. RD AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1074/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in vico III Gennè Frongia n. 16, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35 presso gli Avv.ti C.F._1
IA TZ, GI RU e LA TZ, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
in virtù di procura generale alle liti, Parte_2
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, – premesso di aver lavorare come Parte_1 operaio edile dal 1987 - ha agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento CP_1 del diritto al maggior indennizzo in dipendenza della sopravvenienza di una “limitazione funzionale delle spalle bilaterale” di origine professionale, esponendo quanto segue:
- di essere titolare di un indennizzo in rendita nella misura del 31%, di cui 10% per “deficit statico dinamico del tratto L/S con sofferenza radicolare”, 3% per “epicondilite bilaterale”, 6% per pagina 1 di 3 “cervico/disco/artrosi con brachialgia paresistica”, 6% per “STC” e 10% per “Gonartrosi trocompartimentale, meniscosi ed entesopatia del Q. F. bilaterale”, con decorrenza dal 19.10.2015;
- che l' a seguito di domanda amministrativa del 28.9.2022, ha riconosciuto un indennizzo CP_1 nella misura del 7% per la suddetta patologia alle spalle (“limitazione funzionale delle spalle bilaterale”);
- che il danno alle spalle, conglobato con le preesistenze, è stato quantificato nella misura complessiva del 37%, con decorrenza dal 28.9.2022;
- che, tuttavia, essendo il danno alle spalle di maggiore entità rispetto alla valutazione dell' in CP_1 data 28.11.2022 ha presentato opposizione, respinta dall' . CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza Controparte_3 della domanda di controparte, deducendo che i postumi permanenti, intesi come percentuale di danno biologico riconosciuta, sono stati congruamente valutati.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25.1.2024 ha riscontrato che “è evidente una riduzione dolorosa dell'articolarità dell'arto superiore con limitazione dei movimenti di elevazione e abduzione ai gradi estremi mentre i movimenti di intra e extrarotazione della spalla dx e sin sono limitati per oltre un terzo;
test di NE e BE positivi bilateralmente.”.
A giudizio del consulente il quadro morboso del sig. relativo alle spalle è più grave di quanto Pt_1 riconosciuto dall'Istituto previdenziale. Al riguardo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che “nel caso in esame si sia di fronte ad un quadro di marcate alterazioni degenerative tendinee alle spalle, con importante espressività clinica e strumentale, che, considerate in nesso causale o almeno concausale con l'attività lavorativa svolta finora, determinano un danno che, considerando il quadro clinico-funzionale e strumentale, la bilateralità e concorrenza, può essere valutato nel 14% come previsto dalla men 227 ( esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla ..) , dalla men 224
( limitazione ai gradi estremi...) e per analogia dalla menomazione 223 ( anchilosi …)”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha accertato che le sopradette patologie, considerando anche le preesistenze già riconosciute dall' , determinano un danno biologico complessivo nella CP_1 misura del 41%, fin dalla data della domanda amministrativa del 28.9.2022 (pag. 6 della relazione).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente pagina 2 di 3 motivate ed esenti da vizi logici.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 41 % a far data dal 28.9.2022.
L' deve essere quindi condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo CP_1 in rendita commisurato al danno come sopra accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 28.9.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo nella misura accertata in parte motiva, con decorrenza di legge dal 28.9.2022;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita nella misura del 41%, con decorrenza di CP_1 legge dalla data del 28.9.2022, detratto quanto già erogato per lo stesso titolo, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice
RD AR pagina 3 di 3