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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2968/2023 R.G. promossa da
, nato ad [...] in data [...], C.F.: , ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Armando Diaz n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Caldarella;
OPPONENTE
CONTRO
(di seguito ), con sede in Roma via G. Grezer 14 (C.F./P. Controparte_1 CP_2
Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Amato;
P.IVA_1
[...]
, , in persona dell'Assessore pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
sede a Palermo in via Trinacria n. 24.
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma I cpc)
All'udienza del 20 febbraio 2025, dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c delle parti, la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l' affinché venisse accertata e dichiarata la non
[...] Controparte_3 debenza delle somme indicate nell'atto di intimazione di pagamento emesso da quest'ultima avente n. 298 2022 9001729510/000, contente la richiesta in via cumulativa di una serie di cartelle di pagamento tra cui in particolare la n. 298 2012 000 58148 26 000 per un importo di €. 41.388,29, su ruolo emesso da Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia per sanzioni e spese accessorie riferite all'anno 2010. Eccepiva l'opponente l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione per essere il credito vantato dalla convenuta già prescritto e per non essere stato notificato all'attore alcun atto interruttivo.
In data 17 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il termine prescrizionale sarebbe in realtà stato interrotto in diverse occasioni.
All'udienza del 31.01.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste e la causa veniva rinviata per discussione e contestuale sentenza ex art. 281 sexies al 19 febbraio 2025.
All'udienza del 20 febbraio 2025, dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' non Controparte_3
costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Quanto al merito, la domanda va rigettata.
E' stato infatti dimostrato in via documentale che la cartella di pagamento n. 298 2012 000 58148 26
000, relativa al ruolo emesso dall' è stata notificata una prima Controparte_3
volta in data 17.04.2012 a mani di , figlia convivente dell'odierno opponente (si Persona_1 veda all. 2 comparsa di costituzione); a seguire è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29820169002438339000 in data 28.04.2016, a mani di figlia anch'essa Persona_2 dell'opponente, e infine una terza volta nuovamente è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29820229001729510000 in data 15.12.2022 a mani di la quale si qualificava quale Persona_3
moglie del . Parte_1
Appare evidente come l'odierno opponente abbia potuto avere contezza della cartella di pagamento e del proprio debito in più occasioni.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020, è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per far fronte all'epidemia da Covid-19. Tale sospensione ha reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Inoltre, ai sensi del comma 4-bis, lett. b), dello stesso art. 68, D.L. n. 18/2020, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione, è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, L. n.
212/2000 e ad ogni altra disposizione di legge.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 298 2012 000 58148 26 000 relativa a sanzioni amministrative per l'anno 2010, essa è stata notificata in data 17.04.2012, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.04.2016, e pertanto il termine, che risultava sospeso in virtù del sopra richiamato art. 68, D.L. n. 18/2020, scadeva in data 22 luglio 2021, quindi l'ultima notifica di intimazione di pagamento effettuata in data 15.12.2022 ha di fatto validamente interrotto per la terza volta il termine di prescrizione quinquennale.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2509/2022 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al
15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 26.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2968/2023 R.G. promossa da
, nato ad [...] in data [...], C.F.: , ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Armando Diaz n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Caldarella;
OPPONENTE
CONTRO
(di seguito ), con sede in Roma via G. Grezer 14 (C.F./P. Controparte_1 CP_2
Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Amato;
P.IVA_1
[...]
, , in persona dell'Assessore pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
sede a Palermo in via Trinacria n. 24.
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma I cpc)
All'udienza del 20 febbraio 2025, dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c delle parti, la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l' affinché venisse accertata e dichiarata la non
[...] Controparte_3 debenza delle somme indicate nell'atto di intimazione di pagamento emesso da quest'ultima avente n. 298 2022 9001729510/000, contente la richiesta in via cumulativa di una serie di cartelle di pagamento tra cui in particolare la n. 298 2012 000 58148 26 000 per un importo di €. 41.388,29, su ruolo emesso da Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia per sanzioni e spese accessorie riferite all'anno 2010. Eccepiva l'opponente l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione per essere il credito vantato dalla convenuta già prescritto e per non essere stato notificato all'attore alcun atto interruttivo.
In data 17 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il termine prescrizionale sarebbe in realtà stato interrotto in diverse occasioni.
All'udienza del 31.01.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste e la causa veniva rinviata per discussione e contestuale sentenza ex art. 281 sexies al 19 febbraio 2025.
All'udienza del 20 febbraio 2025, dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' non Controparte_3
costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Quanto al merito, la domanda va rigettata.
E' stato infatti dimostrato in via documentale che la cartella di pagamento n. 298 2012 000 58148 26
000, relativa al ruolo emesso dall' è stata notificata una prima Controparte_3
volta in data 17.04.2012 a mani di , figlia convivente dell'odierno opponente (si Persona_1 veda all. 2 comparsa di costituzione); a seguire è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29820169002438339000 in data 28.04.2016, a mani di figlia anch'essa Persona_2 dell'opponente, e infine una terza volta nuovamente è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29820229001729510000 in data 15.12.2022 a mani di la quale si qualificava quale Persona_3
moglie del . Parte_1
Appare evidente come l'odierno opponente abbia potuto avere contezza della cartella di pagamento e del proprio debito in più occasioni.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020, è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per far fronte all'epidemia da Covid-19. Tale sospensione ha reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Inoltre, ai sensi del comma 4-bis, lett. b), dello stesso art. 68, D.L. n. 18/2020, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione, è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, L. n.
212/2000 e ad ogni altra disposizione di legge.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 298 2012 000 58148 26 000 relativa a sanzioni amministrative per l'anno 2010, essa è stata notificata in data 17.04.2012, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.04.2016, e pertanto il termine, che risultava sospeso in virtù del sopra richiamato art. 68, D.L. n. 18/2020, scadeva in data 22 luglio 2021, quindi l'ultima notifica di intimazione di pagamento effettuata in data 15.12.2022 ha di fatto validamente interrotto per la terza volta il termine di prescrizione quinquennale.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2509/2022 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al
15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 26.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore