Accoglimento
Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 16/04/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03275/2025REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da
Rica Gest. s.r.l unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gubbio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Mariani Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103;
nei confronti
Euroferramenta S.n.c. di IA UC & C., Azienda Sanitaria Locale Umbria 1, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 910, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gubbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Patrizio Ivo D’Andrea e Luisa Gobbi, in sostituzione dell’avv. Laura Mariani Marini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante gestisce un esercizio commerciale ad insegna “Risparmio Casa”, nel Comune di Gubbio. All’ingresso del punto vendita, è stato installato un tornello in acciaio, al fine di regolare il percorso dei clienti – rendendo obbligatoria l’uscita attraverso l’area casse – e prevenire eventuali furti.
1.1. Con ordinanza del 30 agosto 2024, il Comune ha ordinato la rimozione del dispositivo, che non consentirebbe l’accesso in autonomia ai soggetti con ridotta capacità motoria, così violando gli artt. 3.4, lett. e) e 4.1.1 del decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 (recante “ prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche ”).
2. La società ha impugnato il provvedimento per « violazione del d.m. del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, pubbl. in G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità» .
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso, ritenendo che il tornello « costituisca un ostacolo tale da non consentire alle persone su sedia a ruote o comunque con ridotta capacità motoria o sensoriale, l’accessibilità (e forse, a ben vedere, neanche la visitabilità) con l’ampiezza garantita dal d.m. n. 236/1989 ». Il dispositivo, infatti, « impedisce l’entrata su sedia a ruote e non può essere agevolmente spostato da parte di persone con ridotte capacità motorie », mentre non rileva la possibilità di intervento del personale del punto vendita, poiché la normativa mira a garantire l’accesso in autonomia.
4. Il ricorso in appello è affidato ad un unico motivo ( violazione e falsa applicazione del d.m. del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, pubbl. in G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O. Error in iudicando. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità» ) sostanzialmente ripropositivo delle censure articolate in primo grado e volto a ribadire la compatibilità tra il dispositivo, dotato di meccanismo di scorrimento laterale, e l’accesso delle persone con ridotta mobilità.
5. Con memoria del 28 marzo 2025, il Comune di Gubbio ha argomentato per il rigetto del ricorso. Ai fini del periculum , ha rappresentato inoltre che la società ha già dato integrale esecuzione all’ordinanza, rimuovendo il tornello oggetto del giudizio.
6. All’udienza in camera di consiglio del 1° aprile 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il giudizio è stato trattenuto in decisione, previo avviso della sua possibile definizione anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
7. Il ricorso viene dunque definito nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendo i requisiti previsti dalla citata disposizione.
8. L’appello è fondato, sotto il profilo del difetto di istruttoria del provvedimento impugnato.
9. L’ordinanza è motivata solo attraverso il rinvio al verbale del 16 febbraio 2024 – nel quale i tecnici del comune, a seguito di sopralluogo nel punto vendita del precedente 8 febbraio, danno atto della presenza di un « dispositivo (tornello in acciaio), avente una larghezza di m. 0.58, il perno ha altezza di m. 0.65 » – e il richiamo agli artt. 3.4, lett. e) e 4.1.1 del d.m. 236 del 14 giugno 1989.
9.1 L’art. 3.4, lett. e) mira a garantire l’accessibilità – ossia la possibilità di accedere e fruire degli spazi in condizioni di sicurezza e autonomia (art. 2, lett. g) del citato d.m.) – delle attività aperte al pubblico, con particolare riferimento agli ambienti caratterizzanti la funzione ivi svolta; l’art. 4.1.1 prescrive, a tal fine, che le porte di accesso ai locali siano « facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote », secondo le specifiche tecniche dettate dal successivo art. 8.1.1.
9.2. Alla luce di quanto sopra, la compatibilità tra il dispositivo e le prescrizioni in materia di accessibilità dei luoghi non poteva essere esclusa solo in forza delle dimensioni del tornello in stato di “chiusura” (cfr. le foto allegate al verbale del 16 febbraio 2024), effettivamente inferiori a quanto prescritto dal citato art. 8.1.1, atteso che – come rilevato dalla società appellante – la struttura non è ancorata al suolo e può essere fatta scorrere lateralmente (cfr. le foto prodotte dalla società sub doc. 4), dando origine ad un più ampio varco di accesso.
9.3. Il Comune non ha considerato l’esistenza di tale diverso meccanismo di apertura, di cui non si fa alcuna menzione nel provvedimento. È mancata, quindi, ogni verifica in ordine all’effettiva manovrabilità autonoma del sistema di scorrimento laterale da parte di soggetti con ridotta capacità motoria e alla sua conformità ai requisiti e alle specifiche tecniche e dimensionali dettati dagli artt. 4.1.1. e 8.1.1 del decreto ministeriale. Si tratta di profili di natura fattuale e concreta, che avrebbero richiesto un accertamento istruttorio (e una verifica diretta in loco ) da parte dei tecnici dell’amministrazione, non potendo essere valutati dal giudice in via puramente teorica e su base documentale.
9.4. L’ordine di rimozione è dunque illegittimo, in quanto adottato all’esito di un’istruttoria incompleta, che non ha tenuto conto di tutte le caratteristiche del tornello in esame.
9.5. Pertanto, nell’ipotesi in cui il dispositivo – attualmente sostituito con altra apertura “a battente”, ritenuta idonea a garantire l’accesso a persone con ridotta mobilità (cfr. la relazione di sopralluogo dei tecnici comunali del 25 marzo 2025 e le relative foto) – fosse ripristinato, il Comune sarà tenuto a svolgere i predetti ulteriori accertamenti istruttori e provvedere di conseguenza.
10. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, si dispone l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del provvedimento impugnato.
10.1. Le particolarità in fatto della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO