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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2693/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e
contributive.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro - tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione
di carriera prot. n. 4936 del 27.05.2021, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo IC Rende - Commenda (CS), il servizio preruolo prestato dall'odierna
ricorrente, computando il medesimo per intero e con riconoscimento, quindi, sia ai fini
giuridici che economici, di ulteriori anni 0 mesi 0 e giorni 10; 2) riconoscere, altresì, in
favore della ricorrente il diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-
8 fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 3) conseguentemente, ordinare al
in persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente, Controparte_1 CP_3
alla data dell'1.09.2018, nella fascia stipendiale 3-8, avendo già completato la fascia
stipendiale 0-2 in data 01.07.2014; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e
contributive correlate alla maggiore anzianità di servizio richiesta ed all'applicazione del
gradone stipendiale 3-8, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire: - le Parte_1
differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia
stipendiale 3-8 a decorrere dall'1.09.2018 (giorno di decorrenza della contrattazione a
tempo indeterminato) e fino al giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla
base del servizio effettivamente prestato;
3) condannare, quindi, il
[...]
in persona del pro-tempore a pagare all'odierna ricorrente le Controparte_1 CP_3
corrispondenti differenze retributive oltre al maggior importo fra interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il
in persona del pro-tempore a versare nei confronti Controparte_1 CP_3
dell' le differenze contributive correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute CP_2
in favore della ricorrente;
5) condannare il in persona del Controparte_1
pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di CP_3
legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
2 Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c.,
limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento
CP_ nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al
periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio
e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio l'Istituto
Comprensivo IC Rende-Commenda come assistente amministrativo a seguito di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2018;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto diversi anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2000/2001; che, con decreto n. prot. 4936 del 27.5.2021,
il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo IC Rende-Commenda aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva
3 99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva, da versare in favore
CP_ dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 6.12.2024.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994
non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che in conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
4 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi il principio CP_1
per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione, riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive (cfr. Cass. 2232/2020) che vengono chieste con decorrenza dall'1.9.2018, con ricorso depositato il 6.5.2022, entro il termine quinquennale.
CP_ Non vi è neppure prescrizione per la contribuzione chiesta per il medesimo periodo,
per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato, anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Ciò posto, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di
diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573,
5 20918, 19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è
pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo
ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non
equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se
necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non
può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni
contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un
lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il
beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza
di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che
derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai
sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente
negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista
da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica
del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la
diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli
6 stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e Persona_2
con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così
la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i
periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di
un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del
lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di
questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica
procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione
sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi
di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non
configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti, dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr.
principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad
un'integrale ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno
superato un concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non
7 impone agli Stati membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo
assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base
dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo
determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti
pubblici di ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di
discriminazioni alla rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del
20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi Per_3
citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio
effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini
giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a
fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto
con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nèi
ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato").
8 Su tali premesse, richiamato il carattere da attribuirsi all'azione proposta come sopra indicato, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità
di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente alla sua CP_1
immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (evidenziandosi l'insussistenza di contestazioni specifiche del resistente in ordine alle CP_1
circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente), con diritto alla correlata progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo successivo all'1.9.2018, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, 9 comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo indicato successivo all'1.9.2018.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del convenuto, con condanna CP_1
del al pagamento della restante metà, liquidata Controparte_1
(secondo il valore effettivo della controversia) come da dispositivo con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale per il
10 periodo successivo all'1.9.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' per il periodo successivo all'1.9.2018;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in €. 59,25 per esborsi ed €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2693/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e
contributive.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro - tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione
di carriera prot. n. 4936 del 27.05.2021, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo IC Rende - Commenda (CS), il servizio preruolo prestato dall'odierna
ricorrente, computando il medesimo per intero e con riconoscimento, quindi, sia ai fini
giuridici che economici, di ulteriori anni 0 mesi 0 e giorni 10; 2) riconoscere, altresì, in
favore della ricorrente il diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-
8 fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 3) conseguentemente, ordinare al
in persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente, Controparte_1 CP_3
alla data dell'1.09.2018, nella fascia stipendiale 3-8, avendo già completato la fascia
stipendiale 0-2 in data 01.07.2014; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e
contributive correlate alla maggiore anzianità di servizio richiesta ed all'applicazione del
gradone stipendiale 3-8, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire: - le Parte_1
differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia
stipendiale 3-8 a decorrere dall'1.09.2018 (giorno di decorrenza della contrattazione a
tempo indeterminato) e fino al giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla
base del servizio effettivamente prestato;
3) condannare, quindi, il
[...]
in persona del pro-tempore a pagare all'odierna ricorrente le Controparte_1 CP_3
corrispondenti differenze retributive oltre al maggior importo fra interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il
in persona del pro-tempore a versare nei confronti Controparte_1 CP_3
dell' le differenze contributive correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute CP_2
in favore della ricorrente;
5) condannare il in persona del Controparte_1
pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di CP_3
legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
2 Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c.,
limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento
CP_ nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al
periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio
e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio l'Istituto
Comprensivo IC Rende-Commenda come assistente amministrativo a seguito di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2018;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto diversi anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2000/2001; che, con decreto n. prot. 4936 del 27.5.2021,
il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo IC Rende-Commenda aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva
3 99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva, da versare in favore
CP_ dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 6.12.2024.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994
non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che in conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
4 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi il principio CP_1
per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione, riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive (cfr. Cass. 2232/2020) che vengono chieste con decorrenza dall'1.9.2018, con ricorso depositato il 6.5.2022, entro il termine quinquennale.
CP_ Non vi è neppure prescrizione per la contribuzione chiesta per il medesimo periodo,
per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato, anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Ciò posto, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di
diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573,
5 20918, 19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è
pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo
ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non
equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se
necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non
può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni
contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un
lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il
beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza
di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che
derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai
sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente
negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista
da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica
del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la
diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli
6 stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e Persona_2
con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così
la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i
periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di
un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del
lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di
questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica
procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione
sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi
di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non
configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti, dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr.
principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad
un'integrale ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno
superato un concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non
7 impone agli Stati membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo
assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base
dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo
determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti
pubblici di ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di
discriminazioni alla rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del
20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi Per_3
citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio
effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini
giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a
fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto
con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nèi
ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato").
8 Su tali premesse, richiamato il carattere da attribuirsi all'azione proposta come sopra indicato, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità
di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente alla sua CP_1
immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (evidenziandosi l'insussistenza di contestazioni specifiche del resistente in ordine alle CP_1
circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente), con diritto alla correlata progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo successivo all'1.9.2018, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, 9 comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo indicato successivo all'1.9.2018.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del convenuto, con condanna CP_1
del al pagamento della restante metà, liquidata Controparte_1
(secondo il valore effettivo della controversia) come da dispositivo con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale per il
10 periodo successivo all'1.9.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' per il periodo successivo all'1.9.2018;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in €. 59,25 per esborsi ed €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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