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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 431 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DE CARLO ERMINIA Parte_1 Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
RS
2) la SI.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli minori e Pt_1 RSona_1 presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, assegnato dal Comune di Comacchio, ubicato in Comacchio (FE), Viale Margherita n.55; alla stessa ricorrente verranno assegnati tutti gli arredi ivi contenuti;
3) i figli minori e saranno affidati ad RSona_3 Controparte_2 entrambi i genitori, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi minori e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori condivideranno conseguentemente i compiti inerenti la cura, l'educazione e l'istruzione di RSona_1 RS e In relazione ai tempi di permanenza dei figli presso i genitori, i figli minori trascorreranno n.3 (tre) pomeriggi alla settimana (da concordarsi tra i genitori secondo gli impegni RS lavorativi degli stessi e scolastici di e ) , dalle ore 14.00 alle ore 20.00, RSona_1 con il padre, il quale dovrà accompagnare i figli presso la loro abitazione o comunque concordare con la madre le modalità di ritorno presso l'abitazione stessa.
pagina 1 di 6 RS I figli e trascorreranno con la madre ed i nonni materni la giornata RSona_1 della domenica, mentre il sabato lo trascorreranno, a settimane alterne, con il padre. I figli minori trascorreranno con la madre il giorno di Natale mentre trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Santo Stefano, Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì RS dell'Angelo. Durante le vacanze estive e potranno trascorrere con il RSona_1 padre 2 (due) settimane, di cui 1 (una) continuativa e così anche con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Tali modalità, tuttavia, potranno variare in accordo fra i coniugi sulla base delle eSIenze lavorative degli stessi, e degli impegni extrascolastici dei minori, comunque sempre nel rispetto degli interessi preminenti dei bambini ed a garanzia del diritto degli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi;
RS
4) il SI. contribuirà al mantenimento dei figli e Controparte_1 RSona_1 versando alla SI.ra , mediante accredito sulla carta postepay il giorno 15 di Parte_1 ogni mese la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), imputabile per pari quota a ciascuno di loro, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat. Il SI. corrisponderà CP_1 altresì alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, di cui al Pt_1 Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia del 25.10.2017, al quale ci si riporta integralmente;
5) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; Parte_1
6) il SI. dovrà provvedere al pagamento dei canoni di locazione Controparte_1 insoluti, dell'importo di euro 2.926,89, relativi all'immobile di edilizia pubblica, assegnato dal Comune di Comacchio (FE), ove risiedono la ricorrente ed i figli;
7) il veicolo tg. BL739BA intestato al SI. acquistato dai coniugi in regime di CP_1 comunione, resterà assegnato allo stesso, il quale si accollerà per intero il pagamento di tutti gli oneri di copertura assicurativa e di bollo;
8) con vittoria di spese competenze ed onorari in favore della ricorrente SI.ra Pt_1
in caso di opposizione.
[...]
Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, la SI.ra proponeva domanda Parte_1 di separazione giudiziale dal coniuge deducendo l'intollerabilità Controparte_1 della convivenza e chiedendo stabilirsi un contributo paterno al mantenimento dei figli RS minori e nella misura di 400 euro complessivi al mese;
nessuna RSona_1 conclusione veniva rassegnata in ordine all'affidamento dei minori.
La ricorrente esponeva che il matrimonio era stato celebrato in data 21 ottobre 2015 e che dall'unione erano nati due figli, conviventi con la madre presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato dal Comune di Comacchio. Riferiva che il marito si era allontanato dal domicilio coniugale nell'agosto 2024, trasferendo altrove la propria residenza, e che i figli erano stati affidati in via provvisoria al Servizio Sociale AS Delta Ferrarese con decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 26 maggio 2022.
La ricorrente lamentava l'assenza di un contributo economico stabile da parte del resistente, il quale aveva versato solo € 2.400,00 dalla separazione, percependo integralmente l'Assegno Unico. Evidenziava inoltre la sussistenza di un debito verso
[...]
per canoni di locazione insoluti relativi all'immobile in cui risiedeva con i figli. CP_3
pagina 2 di 6 All'udienza del 17 giugno 2025, la parte ricorrente compariva personalmente, assistita dal proprio difensore, mentre il resistente non compariva. La SI.ra confermava le Pt_1 circostanze esposte nel ricorso, dichiarando di essere disoccupata e di svolgere un tirocinio da vivaista con compenso mensile di € 450,00. Riferiva che il marito, pur lavorando come operaio con stipendio mensile di € 1.600/1.800, non versava alcun contributo per il mantenimento dei figli e non disponeva di un'abitazione idonea per ospitarli. Nessuno si costituiva per il resistente che nemmeno compariva in udienza. Ne va dunque dichiarata la contumacia.
Il Giudice disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali AS Delta Ferrarese, da depositarsi almeno cinque giorni prima della prossima udienza, che fissava per il giorno 23 settembre 2025 alle ore 10:30, per la precisazione delle conclusioni.
Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17 giugno 2025, emerge una situazione di conflittualità coniugale che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Il matrimonio, contratto nel 2015, ha dato origine a un nucleo familiare composto anche RS dai figli minori e attualmente conviventi con la madre presso un RSona_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato dal Comune di Comacchio. Il resistente si è allontanato dal domicilio coniugale nell'agosto 2024, trasferendo altrove la propria residenza e mantenendo rapporti discontinui con i figli, regolati dal Servizio Sociale AS Delta Ferrarese, cui il Tribunale per i Minorenni ha affidato il nucleo familiare in via provvisoria.
La SI.ra versa in condizioni economiche precarie, non percepisce reddito da lavoro Pt_1 stabile e svolge un tirocinio formativo con compenso mensile di € 450,00. Il resistente, pur percependo uno stipendio mensile tra € 1.600,00 e € 1.800,00, non contribuisce regolarmente al mantenimento dei figli, limitandosi a versamenti sporadici e non proporzionati alle loro eSIenze. Inoltre, percepisce integralmente l'Assegno Unico, senza trasferirne alcuna quota alla madre convivente con i minori.
La documentazione in atti evidenzia anche l'esistenza di un debito verso per CP_3 canoni di locazione insoluti relativi all'immobile in cui risiedono la ricorrente e i figli, debito che si riferisce al periodo successivo all'allontanamento del resistente.
Alla luce di tali elementi, risulta fondata la domanda di separazione giudiziale, nonché la necessità di adottare provvedimenti volti a tutelare l'interesse dei figli minori, garantendo loro stabilità abitativa, economica e relazionale. Quanto alle modalita' di affidamento dei due figli minori, dalla relazione redatta dall'AS
, emerge un quadro familiare complesso e caratterizzato da fragilità Controparte_4 personali e genitoriali, che hanno richiesto nel tempo un intervento continuativo da parte dei Servizi Sociali. Il nucleo, composto dai genitori e Controparte_1 Parte_1 RS e dai figli minori (nato nel 2016) e (nata nel 2019), è seguito dal RSona_1 Servizio sin dalla nascita del primogenito, a causa di una gravidanza non monitorata e di condizioni di rischio per il neonato. Nel corso degli anni, sono stati emessi diversi provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna, che hanno disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale e la pagina 3 di 6 collocazione presso il padre, con prescrizioni specifiche per entrambi i genitori, tra cui percorsi di valutazione delle competenze genitoriali, mediazione familiare, sostegno educativo e psicologico. La relazione evidenzia una storia di coppia segnata da instabilità, conflitti e difficoltà economiche. La separazione, avvenuta nel luglio 2024, ha comportato l'uscita del padre dall'abitazione familiare, lasciando i minori collocati presso la madre, in un alloggio di edilizia pubblica. Il Servizio ha rilevato una maggiore propositività da parte della madre, che ha aderito ai progetti educativi e di sostegno, mentre il padre ha mostrato una partecipazione discontinua, pur dichiarando di aver ritrovato un equilibrio emotivo. I minori, seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile, presentano difficoltà linguistiche, in particolare il primogenito , per il quale è stato attivato un percorso logopedico e Per_1 scolastico con docente di sostegno. Le visite domiciliari hanno evidenziato un ambiente domestico adeguato e una buona relazione affettiva tra madre e figli. Il Servizio Sociale, pur riconoscendo i progressi compiuti, sottolinea la necessità di mantenere la presa in carico del nucleo, al fine di garantire continuità negli interventi di supporto educativo, psicologico e sociale. In conclusione, viene ritenuto confacente alle eSIenze di crescita dei minori il regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, e regolamentazione dei rapporti con il padre monitorata dal Servizio, sicche' il Collegio dispone in tal senso. Consegue l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale.
** Sulle modalità di frequentazione. Ritiene il Tribunale di regolamentare la frequentazione del padre come segue: a) durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli per un giorno dall'uscita da scuola alle ore 20.00 ( il mercoledi' in difetto di accordo) b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio dopo pranzo alla domenica sera prima di cena;
c) nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio, e in difetto di accordo gli anni pari decidera' la madre e gli anni dispari il padre) quindici giorni anche non consecutivi;
d) nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nell'anno 2025 i minori trascorreranno il Natale con la madre. e) nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; nell'anno 2026 i minori trascorreranno la Pasqua con il padre
** Sul contributo al mantenimento. Non si hanno elementi circa i redditi del resistente ma la ricorrente ha dichiarato che egli lavora e percepisce circa 1600-1700 euro al mese;
la madre percepisce € 450 al mese, vive in locazione e ha dato conto di essere aiutata dai genitori.
In favore della prole va quindi disposto un contributo al mantenimento di € 200 mensili per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
pagina 4 di 6 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.dall' ISTAT. Le domande relative al veicolo in comunione legale ed alle somme dovute per arretrati di canoni di locazione vanno dichiarate inammissibili in quanto estranee all'oggetto del presente giudizio e prive di sufficiente connessione con quest'ultimo. Le spese vanno compensate in ragione della natura della controversia e degli esiti del procedimento.
PQM
Il Tribunale, previa dichiarazione di contumacia di , dichiara Controparte_1 la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 (matrimonio contratto in Comacchio in data 21/10/2015 e trascritto al n. 35 Parte I) RS a) dispone l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione RSona_1 preferenziale presso la madre, e monitoraggio del competenti Servizi Sociali che dovranno riferire al GT ogni sei mesi;
b) assegna a l'abitazione coniugale sita in Comacchio (FE), Parte_1 Viale Margherita n.55; c) pone a carico di l'obbligo versare un contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori di €200,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. d) Dichiara inammissibili le richieste relative all'autoveicolo ed alle somme dovute per arretrati di canoni di locazione Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali. Ferrara, 23.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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