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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1671 / 2025
avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso promossa da
nato il [...] a [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
parte attrice
Difensore: Avv. Alexander Schuster;
domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Trento, Via Cesare Abba, n. 8
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
CONCLUSIONI:
1 parte attrice: come all'udienza del 12.06.2025;
Pubblico Ministero: come da parere favorevole del 02.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di causa promossa da al fine di essere autorizzata alla Parte_1 rettificazione di sesso ai sensi dell'art. 1 L. 14.4.1982 n. 164 da femminile a maschile.
Come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atti (doc. 10) la ricorrente è libera di stato e non ha figli, talché il contraddittorio è stato costituito nei confronti del solo ufficio del
Pubblico Ministero che si è pronunciato favorevolmente all'accoglimento della domanda
(cfr. parere favorevole PM).
La norma che autorizza la rettificazione dell'attribuzione di sesso e ne individua i presupposti è, come noto, quella dell'art. 1 L. 164/1982; secondo tale norma presupposto per ottenere la rettificazione è l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali.
Secondo un'interpretazione da ritenersi ormai consolidata anche grazie a plurimi e dirimenti interventi della Corte Costituzionale la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione e consente la rettificazione anche prima e a prescindere dal trattamento chirurgico quando comunque possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere.
Sul punto appaiono illuminanti le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015:
“La disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo all'identità personale, rientranti a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e 8 delle CEDU). Ciò emerge anche dalla sua formulazione letterale, ove stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei…caratteri sessuali “. Viene quindi lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle e la mancanza di un riferimento testuale a queste ultime
(modalità chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute. La disposizione censurata svolge dunque il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute (sent. N. 161 del 1985)”.
2 Orientamento che la Corte ha poi ribadito con la sentenza n. 185/2017.
Alle medesime conclusioni della Corte Costituzionale era peraltro autonomamente pervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 dove si afferma che: “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purchè la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
Sulla scorta di tali autorevolissimi precedenti la giurisprudenza di merito si è definitivamente consolidata (cfr. da ultimo ex multis Trib. Milano sez. I n. 6914 in data
11.7.2019 e Trib. Torino sez. VII n. 2156 del 7.5.2019) nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui da un lato la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e dall'altro possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello di cui alle risultanze anagrafiche.
A tali approdi interpretativi, che costituiscono il c.d. diritto vivente in materia, questo
Tribunale ritiene di doversi attenere a tale soluzione apparendo come l'unica in grado di esprimere e garantire i valori costituzionali indicati dalla sentenza 221/2015 della Corte
Costituzionale.
Nel caso di specie, per le ragioni che andremo subito ad esporre, la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte attrice nonostante la minore età di quest'ultima.
L'esito del giudizio ha infatti evidenziato che la minore età della parte non inficia la genuinità delle sue convinzioni, dal momento che il suo percorso di transizione ha un'origine ormai risalente e gli ha già causato innumerevoli disagi e sofferenze.
Parte attrice ha allegato che fin dall'età di 4 anni ha accusato malesseri relativi al rapporto tra la propria identità biologica e quella percepita, fino ad una grave crisi esistenziale manifestatasi con la presentazione del menarca all'età di 11 anni (cfr. ricorso p.2); ha infatti dichiarato che il disagio della disforia è aumentato più che proporzionalmente con l'avanzare degli anni, di pari passo con il delinearsi delle caratteristiche femminili, la cui manifestazione si è tradotta in un profondo sentimento di rifiuto e sofferenza.
Tale travagliato percorso è documentato anche dalle “pratiche” attuate per sopperire alla disforia di genere tra le quali “celare la crescita del seno tramite l'utilizzo di specifiche fasce di contenimento (chest binders)” fino a ricorrere a “cerotti chinesiologici […], i quali, più volte gli provocano escoriazioni ed irritazioni cutanee”, determinando altresì il mutamento delle proprie abitudini di vita, come avvenuto in ambito sportivo, dove “per il disagio provocato dall'indossare un costume da bagno femminile, ha abbandonato i corsi di nuoto che seguiva molto volentieri da diversi anni” (cfr. ricorso p.3).
La situazione di difficoltà emotiva così descritta ha indotto il confronto con i primi centri sanitari esperti in disforia di genere e mutamento di sesso, con cui la parte ha avuto i primi
3 contatti nel 2015, iniziando un percorso di psicoterapia con la dott.ssa dell'ASL 3 di Per_1
Genova (cfr. doc 3 relazione del 20.01.2025), fino alla presa in carico nell'ottobre 2023 da parte del SOD di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi di Firenze.
All'esito di tale percorso medico-diagnostico, completato da colloqui di natura neuropsichiatrica con la dott.ssa dell'ASL 3 di Genova (cfr. doc 5), sono emersi Per_2 elementi clinici che consentono di formulare in maniera inequivocabile la diagnosi di disforia di genere.
Si deve evidenziare che fino ad ora il ricorrente non è stato sottoposto al trattamento ormonale ( ciò non è dipeso da una scelta del minore, che anzi all'udienza di comparizione ha espresso il desiderio di iniziare prima possibile il trattamento, ma dal fatto che i protocolli in uso presso il nosocomio fiorentino prevedono l'inizio del trattamento non prima del compimento del sedicesimo anno di età ); tale circostanza, tuttavia, non appare dirimente ai fini della pronuncia sulla rettifica di sesso, dato che tutti gli elementi emersi agli atti e al processo fanno ragionevolmente presumere l'irrevocabilità della scelta operata.
Ciò è evidente sia sul piano sociale, dal momento che al scuola frequentata Parte_2 dal minore, lo stesso ha acceduto alla “carriera alias” in cui si fa identificare con il prenome maschile, sia sul piano medico, essendosi sottoposto nel maggio 2025 ad un CP_1 intervento di mastectomia, spinto proprio dal disagio in lui provocato dalla crescita del seno che già aveva tentato di mascherare con le rischiose “pratiche” di cui sopra.
Comparsa all'udienza del 12.06.2025, la parte, richiamando per intero le allegazioni del ricorso introduttivo, ha confermato il proprio desiderio di ottenere la rettificazione anagrafica di sesso in modo da adeguare la situazione anagrafica alla identità sessuale come percepita e vissuta e si è dichiarata consapevole delle conseguenze, anche di natura civilistica, conseguenti alla rettificazione.
Ha anche dichiarato di assumere, da marzo 2025, la pillola anticoncezionale senza rispettare il periodo di sospensione così da interrompere il ciclo mestruale e alleviare la sofferenza psichica da questo provocata.
Ha altresì confermato la volontà di sottoporsi alle cure ormonali necessarie alla transizione di genere presso il Careggi non appena completate le visite prodromiche già calendarizzate.
In tale evenienza anche i genitori presenti hanno manifestato il proprio consenso alla rettifica di sesso del minore;
La sfera sessuale coinvolge infatti ambiti di carattere strettamente personale con riflessi in termini psicologici, affettivi, etici e morali ed è pertanto innegabile la configurabilità di un diritto all'identità sessuale, rientrante nel novero dei diritti della personalità e come tale azionabile direttamente ed in qualsiasi età purché in concreto dotato della capacità di autodeterminarsi, capacità che questo Tribunale ha riconosciuto.
Tutto ciò premesso, nonostante la mancata sottoposizione al trattamento ormonale, può ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso di
4 transizione intrapreso verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale deve pertanto ritenersi che le attuali risultanze anagrafiche della parte non corrispondano alla sua effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate, a prescindere dalla rettifica chirurgica dei caratteri sessuali.
Di conseguenza deve essere accolta la domanda di parte attrice di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso con conseguente acquisizione di una effettiva identità maschile.
La parte nella prospettiva della propria transizione al genere maschile ha indicato la preferenza per il prenome . CP_1
Come è noto, poi con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non va più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà CP_1 necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.
Nel caso specifico, peraltro, la domanda non è neppure stata presentata e quindi niente deve essere disposto
Le autorità sanitarie richieste, in ogni caso, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, potranno e dovranno eseguire l'intervento direttamente, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Genova definitivamente provvedendo
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nata il Parte_1
09/06/2010 a GENOVA attribuendo il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il prenome in luogo del prenome . CP_1 Pt_1
5 2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di rettificare l'atto di nascita n. 123 parte I serie A - anno 2010, riportando il sesso maschile in luogo di femminile e prenome in luogo di , nonché provvedere alle conferenti CP_1 Pt_1 annotazioni.
3) a provvedere sulle spese. CP_2
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE
SENTENZA ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI GENOVA E PER L'ANNOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 52 c.3 DLGS 196/2003.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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