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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO PI AR NA, Presidente
SO VITTORIA, Relatore
BOGGIO EN GI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1696/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TO0373625 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:” annullare l'avviso di accertamento catastale con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate Territorio di Torino : "dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del ocntenderea spese compensate ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso un avviso di accertamento catastale n. 2025TO0373625 notificato con atti distinti ai signori Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 emesso per la rideterminazione del classamento e della rendita catastale dell'immobile che era stato oggetto di variazione catastale presentata dai ricorrenti in data 5.9.2024 con DOCFA. Nel ricorso si sottolinea che l'Ufficio ha rettificato la variazione catastale da C/2 ad A/7 considerando abitabile il locale oggetto di rettifica mentre le sue caratteristiche ne impediscono l'abitabilità.
L'Ufficio si costituisce chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto tra le parti era nel frattempo intervenuta una conciliazione che produce agli atti.
All'udienza del 18/02/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i documenti prodotti e la richiesta delle parti di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione ex art. 46 dpr 546/92 a spese compensate depositata nel fascicolo telematico,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO PI AR NA, Presidente
SO VITTORIA, Relatore
BOGGIO EN GI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1696/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TO0373625 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:” annullare l'avviso di accertamento catastale con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate Territorio di Torino : "dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del ocntenderea spese compensate ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso un avviso di accertamento catastale n. 2025TO0373625 notificato con atti distinti ai signori Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 emesso per la rideterminazione del classamento e della rendita catastale dell'immobile che era stato oggetto di variazione catastale presentata dai ricorrenti in data 5.9.2024 con DOCFA. Nel ricorso si sottolinea che l'Ufficio ha rettificato la variazione catastale da C/2 ad A/7 considerando abitabile il locale oggetto di rettifica mentre le sue caratteristiche ne impediscono l'abitabilità.
L'Ufficio si costituisce chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto tra le parti era nel frattempo intervenuta una conciliazione che produce agli atti.
All'udienza del 18/02/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i documenti prodotti e la richiesta delle parti di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione ex art. 46 dpr 546/92 a spese compensate depositata nel fascicolo telematico,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.