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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 791/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...]. Domenicana) il Parte_1 C.F._1 03.05.1976 e (c.f. ) nato alla Spezia il 08.09.1978, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Saloni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 18.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Follo (SP) il 03.10.2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2000, numero 7, parte I), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, (il 26.03.2001), Per_1
(il 15.05.2005) e (il 27.05.2007); che con sentenza n. 32/2018 del 16.01.2018, Persona_2 Per_3 passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati come in effetti già vivono da tempo;
2) Nulla deve un coniuge all'altro a titolo di mantenimento in quanto gli stessi sono economicamente indipendenti e autosufficienti;
3) La figlia , studentessa, viene affidata in regime condiviso ai genitori i quali provvederanno Per_3 congiuntamente al suo mantenimento;
4) La sig.ra rimarrà assegnataria degli assegni familiari per l'invalidità della figlia;
Parte_1
5) I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia come stabilito dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di Per_3 mantenimento dei figli del 13.12.2018 adottate dal Tribunale della Spezia;
6) I coniugi hanno già prima d'ora regolato ogni rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per nessun motivo e/o titolo”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 19.06.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tale sede, le parti hanno altresì precisato che la figlia nelle more divenuta maggiorenne, Per_3 trascorre di regola pari tempo presso ciascun genitore e che quindi deve intendersi che al suo mantenimento entrambi i ricorrenti provvederanno in via diretta, durante i tempi di rispettiva coabitazione. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate tra le parti, dato atto della sopravvenuta maggiore età della figlia (con conseguente Per_3 non luogo a provvedere sul suo affidamento) e secondo quanto precisato in sede d'udienza, essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Pt_2
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Follo (SP) il 03.10.2000 (trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2000, numero 7, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 26.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani