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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 303/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1495/2020 pubblicata il 19.10.2020, notificata il 15.12.2020, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI TA (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Avella alla via Cardinale D'Avanzo n. l0;
Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , sito in Scisciano al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Umberto I-prima traversa n. 6, in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), viale Vesuvio C.F._3
n. 19/B, presso lo studio dell'avv. D'EL Fabio (c.f. ) dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
Pec e fax: 081.8412780 Email_2
APPELLATO
Oggetto: azione di responsabilità dell'amministratore di condominio, risarcimento danni
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1495/2020, pubblicata il 19.10.2020 e notificata il 15/12/2020, il
Tribunale di Nola accoglieva parzialmente la domanda del e Controparte_1
condannava , amministratore p.t. per il periodo dal 2/10/2008 al Parte_1
15/01/20l0, al pagamento: del saldo positivo della gestione condominiale quantificato in euro 20.393,43, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo, altresì le spese dell'espletata ctu a carico del convenuto, nella misura liquidata con separato decreto.
1.1.Nello specifico, il con citazione notificata il 2.2.2011 all'avv. CP_1 Parte_1
già amministratore del dal 2.10.2008 al 15.1.2010 ( data di
[...] CP_1
dimissioni), aveva adito il tribunale nolano chiedendo che venisse accertato l'inadempimento del convenuto agli obblighi di gestione (segnatamente: omesso rendiconto della gestione ex art. 1713 c.c.; omesso versamento dell'importo di euro 7.614,96 in favore della ditta di pulizie omessa fatturazione e contabilizzazione dei Parte_2
compensi ricevuti, in misura pari ad euro 400,00 mensili;
omessa riconsegna della documentazione contabile all' atto di cessazione del mandato;
omesso CP_3 adempimento agli obblighi previdenziali, fiscali e contributivi gravanti sul ) e, CP_1
per l'effetto, venisse condannato: alla consegna dell'eventuale saldo positivo della gestione condominiale (quantificato in sede di memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c. in euro 20.393,13), comprensiva della somma di euro 7.674,96 dovuta alla ditta (incassata Parte_2 dall'amministratore e mai corrisposta); alla restituzione della somma di euro 6.400,00 a titolo di compenso percepito per l'incarico poiché non adempiuto con diligenza;
al risarcimento degli ulteriori danni ascrivibili all'inadempimento agli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Il convenuto, costituitosi nel giugno 2011 ( v. copia della comparsa di costituzione depositata il 5.3.2018 dal nel fascicolo telematico del primo grado a seguito di CP_1 ricostruzione dell'incartamento processuale andato smarrito) aveva, in rito, eccepito la carenza di legittimazione attiva del per irregolarità delle delibere di CP_1 conferimento dell'incarico ad agire nel presente giudizio (per irregolarità nella convocazione di tutti i condomini e per omesso invio del verbale agli assenti) mentre, nel merito, aveva dedotto di non aver mai ricevuto dal precedente amministratore un rendiconto della gestione né un elenco aggiornato dei condomini, e di essere stato, pertanto, costretto a
“gestire il in continua emergenza”, in presenza di una cospicua morosità di CP_1 parte dei condomini nel versamento delle rate condominiali;
quanto alla documentazione condominiale, aveva rappresentato di non esserne più in possesso a seguito di furto dalla propria autovettura della borsa professionale che la conteneva, avvenuto il data 24.11.2010, evento denunciato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola;
aveva aggiunto di aver già consegnato al nuovo amministratore condominiale, dott.ssa il registro dei Per_1 verbali dell'assemblea nonché un assegno di € 500,00 quale acconto sull'eventuale attivo.
Tanto esposto, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via istruttoria,
l'ammissione della prova per testi.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, parte attrice aveva depositato in data
28.11.2011 (secondo termine) note istruttorie con allegata consulenza di parte redatta dalla commercialista dott.ssa , corredata da documentazione (v. fascicolo cartaceo Persona_2
d'ufficio del primo grado).
1.4. Dopo diversi rinvii per il ripetuto smarrimento del fascicolo d' ufficio, le parti erano state onerate alla ricostruzione con gli atti in loro possesso (verbale di udienza del 15.6.2017
e 6.3.2018), adempimento assolto dalla sola parte attrice (con deposito telematico degli stessi, in data 5.3.2018).
1.5. All'esito dell'espletamento di CTU contabile affidata al dott. la causa Persona_3
veniva decisa con la sentenza qui impugnata.
1.6. A fondamento della decisione il tribunale adito, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del giusta delibera assembleare del 15.1.2010 CP_1
prodotta in atti di autorizzazione dell'amministratore al conferimento di mandato all' Avv. D' EL per la proposizione dell' azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (tra i quali il ), nel merito, ricondotta la fattispecie nella disciplina Parte_1 del mandato, fonte dell' obbligazione dell' amministratore mandatario a compiere atti giuridici nell' interesse del mandante, con la diligenza del buon padre di famiglia ex artt.
1176 e 1710 c.c., osservava, in forza del regime probatorio in materia, che a fronte dell'allegazione da parte del mandante di specifici e plurimi inadempimenti CP_1 dell'ex amministratore, quest'ultimo non aveva fornito la prova, su di esso gravante, di fatti estintivi dell'altrui pretesa, non avendo provato di aver adempiuto al mandato con la diligenza richiesta.
1.6.1.Considerava, nello specifico, che con riferimento all'omissione dell'obbligo di rendicontazione, gravante sull' amministratore alla fine di ogni anno, ex art. 1130, 1° comma c.c., nonché alla fine del mandato, ex art. 1713 c.c., il neanche aveva Parte_1
contestato la circostanza, limitandosi ad eccepire di non aver mai ricevuto alcuna rendicontazione della gestione dagli amministratori precedenti né un elenco aggiornato dei condomini;
deduzione che, a parere del primo giudice, era del tutto inidonea a dimostrare che l' inadempimento derivasse da una causa non imputabile al debitore, sull'assunto che il mandatario non poteva sottrarsi all' adempimento degli obblighi su di sé gravanti
“imputando la omissione degli adempimenti richiesti per il periodo della propria gestione alle condotte dei precedenti amministratori e risultando, peraltro, in ogni caso espressione di negligenza l' assunzione di un impegno gestorio “al buio”, e la sua prosecuzione, con le medesime modalità, per oltre un anno (non essendo stata fornita alcuna prova, peraltro, circa l' esperimento di tentativi volti alla ricostruzione della contabilità condominiale)” (cfr. pag.
5 sentenza gravata).
1.6.2. Del pari, rilevava come non fossero state specificamente contestate da parte convenuta (e potessero, quindi, ritenersi provate ex art. 115, 1° comma c.p.c.) le ulteriori condotte omissive imputate all'amministratore e cioè: l' omesso versamento dell'importo di euro 7.614,96 in favore della ditta di pulizie “(non avendo il convenuto Parte_2 negato di aver incassato tale somma, e non avendo provato di averla corrisposta alla ditta)”;
l' omesso adempimento agli obblighi previdenziali, fiscali e contributivi gravanti sul
(redazione del modello 770, certificazioni sostituto d' imposta, quadro AC del CP_1 modello unico), non avendo l'amministratore dedotto di aver effettuato tali adempimenti ed anzi, emergendo dal contenuto della missiva stragiudiziale a firma dell' Avv. , Parte_1
recante la data del 1.2.2010, indirizzata al condominio (all. nella produzione attorea e non disconosciuta dal convenuto) che egli non aveva potuto ottemperare a tale incombente per smarrimento della documentazione necessaria da parte del commercialista cui era affidata la contabilità; l'omessa riconsegna della documentazione contabile del alla data CP_1
della cessazione del mandato (15 gennaio 2010), risultando agli atti (all. nella produzione attorea) la missiva recante la data del 27 novembre 2010 con la quale l' amministratore dava comunicazione al dell'impossibilità a provvedere alla consegna Parte_1 CP_1
della documentazione contabile e fiscale del condominio, essendo stata la stessa sottratta dalla propria automobile in data 24 novembre 2010, circostanza, tuttavia, non idonea a giustificare l' inadempimento all'obbligo di tempestiva consegna della documentazione al condominio all'atto delle dimissioni, tenuto conto che il denunciato furto era intervenuto ad oltre 10 mesi di distanza dalla cessazione dell' incarico di amministratore.
1.6.3. Sulla base di tali considerazioni il tribunale riteneva, quindi, sussistente la responsabilità dell'ex amministratore del condominio per inadempimento alle obbligazioni cui era tenuto in virtù dell'incarico conferito.
1.6.4. Nel passare in rassegna le altre domande proposte dal , per quel che ancor CP_1
qui rileva, il primo giudice, disattesa quella di condanna del convenuto alla consegna della documentazione in suo possesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, stante lo smarrimento della predetta documentazione, per effetto del furto subito e denunciato dal convenuto con la missiva del 27.11.2011, riteneva fondata la domanda di corresponsione del saldo positivo della gestione, quantificata da parte attrice (nelle memorie ex art. 183, VI co.,
n.2 c.p.c.) in misura pari ad euro 20.393,43, che reputava essere provata dalla documentazione prodotta dal in allegato alla ctp, depositata nel 2° termine ex CP_1
art. 183, VI co. c.p.c. e consistente, principalmente, nelle copie delle ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali avvenuti in contanti nelle mani dell' amministratore , Parte_1
recanti timbro e firma dell'amministratore, nonché dalle risultanze della ctu espletata, che aveva sostanzialmente confermato gli accertamenti compiuti dal perito di parte (riportati a pag. 9 della sentenza gravata alla cui lettura si rinvia), mentre, di contro, il convenuto non aveva fornito alcuna prova in merito all'utilizzo dei fondi incassati per le spese condominiali e non aveva, sul punto, neppure svolto attività assertiva (essendosi limitato ad allegare, del tutto genericamente, di essere stato costretto a gestire il in continua CP_1
emergenza, ed in presenza di una morosità del 25% dei condomini).
1.6.8. Respingeva, invece, sia la domanda attorea di restituzione del compenso percepito dall'ex amministratore per l'incarico non portato a termine con diligenza, pari ad € 6400,00, trattandosi di importo corrisposto in esecuzione di un rapporto professionale (sia pure non correttamente adempiuto) e non già in assenza di causa giustificativa, sia quella di risarcimento di ulteriori danni, ritenendola del tutto generica e, comunque, sfornita di prova.
1.6.9. Infine, disattendeva la richiesta del condominio di condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore somma, di € 800,00 ritenendo tardiva la domanda e in ogni caso non documentata.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Nola, con atto di citazione notificato il
13.1.2021, ha proposto appello lamentando la nullità della CTU per Parte_1
violazione dell'art. 195 cpc, non essendogli state inviate le bozze della relazione consulenziale, pur essendo egli costituito come difensore di sé stesso, con grave lesione del suo diritto di difesa, e contestandone, nel merito gli esiti, sull'assunto che l'ausiliario si era limitato a recepire quasi integralmente la perizia di parte attrice, senza effettuare alcun riscontro neanche in riferimento alle forniture di energia elettrica, che ha dedotto di aver in gran parte pagato per un importo di € 5435,26, come da documentazione allegata all'appello, avanzando, altresì, istanza di autorizzazione a chiedere alla società ENEL gli estratti conto relativi alle forniture per il periodo 2 ottobre 2008-15gennaio 2010; ha , altresì, protestato che la perizia d'ufficio non aveva tenuto conto delle ricevute di Par pagamento alla società per € 171,39, alla ditta Perna Biologica per € 180,00 e alla impresa di pulizia per € 633,36, di cui esso impugnate aveva copia;
ha, Parte_2 poi, contestato le firme apposte in calce alle ricevute delle somme asseritamente versate dai condomini nelle sue mani;
infine, ha rilevato esservi incongruenza tra quanto indicato nell'atto di citazione a proposito della somma che egli avrebbe incassato dai condomini e non versato alla indicata in € 7614,96, e quanto riportato nel verbale di Parte_2 assemblea del 13.2.2009 – cioè nella fase inziale della sua gestione- nel quale il debito verso l'impresa era indicato in € 4433,52. 2.1. Alla luce delle inesattezze e lacune riscontrate nella C.T.U. l'appellante ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva delle sentenza impugnata, in via istruttoria, la nomina di un nuovo CTU, al fine di avere una corretta ricostruzione della gestione contabile del condominio, nonché di un perito calligrafico per verificare l'autenticità delle firme e/o sigle presumibilmente apposte da esso impugnante in calce alla ricevute di pagamento;
nel merito ha domandato la riforma dell'impugnata sentenza nel senso dell'assenza di ogni responsabilità verso il , con particolare riferimento alla condanna al pagamento CP_1 della somma di euro 20.393,43.
2.2. Si è costituito il l'8/4/2021 eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto rigettarsi, nel merito, il gravame per totale infondatezza, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
2.3. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria dell'appellante e, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 12.2.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
3. Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata il
15/12/2020 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 13/01/2021.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Ne consegue la tempestività del gravame.
4. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 345 comma 3 cpc, la produzione di nuovi documenti effettuata dall'appellante in data 21.1.2021 in allegato all'atto di appello.
Ciò in base al principio, reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 1628972024; Cass. Ordinanza n. 15756/2025) laddove, come nel caso in esame, non risulti l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento.
L'appellante, invero, ha versato nel fascicolo di secondo grado dei documenti volti a comprovare di aver provveduto al pagamento di somme per conto del (meglio CP_1 specificate a pag. 5 dell'atto di appello) senza, tuttavia, giustificare la ragione per la quale non ne abbia curato il deposito tempestivo nel precedente grado, nel quale non ha svolto alcuna attività istruttoria nei termini ex art. 183 comma 6 cpc concessi dal primo giudice all'udienza del 21.6.2011.
Ne consegue l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione allegata all'atto di appello.
5. Ciò premesso, l'appello, nel merito, è infondato e va respinto.
6. La doglianza di nullità della CTU per violazione dell'art. 195 cpc è tardiva e non può essere esaminata.
6.1. La Corte di Cassazione ha chiarito che i vizi che inficiano la CTU afferenti il procedimento in cui si snoda l'indagine, nel cui ambito è annoverabile l'omesso invio alle parti della bozza di relazione, dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, trovando applicazione il regime dettato dall'art. 157 comma 2 cpc (cfr. Cass. SU sentenza n. 3086 del 2022; Cass. Ordinanza n. 16196 del 2023).
6.2.Nel caso di specie, non risulta dagli atti del primo grado che il si sia doluto Parte_1
dell'omesso invio della bozza di relazione né nella prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato peritale né successivamente negli scritti conclusionali del primo grado. Tale condotta processuale ha comportato la sanatoria del presunto vizio, impedendo che possa essere fatto valere come motivo di appello.
Da qui l'inammissibilità della censura.
7. Risultano, invece, del tutto infondate le doglianze che investono il contenuto della relazione consulenziale.
8. Invero, per screditare l'operato del CTU, l'appellante si affida alla documentazione tardivamente depositata in appello, che, per quanto sopra spiegato, è inutilizzabile a fini probatori.
9. Lamenta, altresì, che il CTU, nel recepire quasi integralmente il contenuto della perizia di parte, non avrebbe effettuato alcun riscontro quantomeno in relazione alle forniture di energia elettrica che, a suo dire, sarebbero state quasi integralmente da esso impugnante pagate. Senonchè tale doglianza non si confronta con il divieto di CTU esplorativa, che impedisce all'ausiliario di acquisire documenti non prodotti tempestivamente in giudizio dalle parti e volti a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e delle eccezioni, qual è, senza dubbio, la prova del corretto adempimento degli obblighi gestionali da parte dell'amministratore.
10. Né appare ammissibile la richiesta di esibizione documentale di estratti conto ENEL avanzata per la prima volta solo in appello.
11. Infine, è tardivo anche il disconoscimento operato in appello delle firme e/o sigle apposte in calce alle ricevute dei versamenti di oneri condominiali, trattandosi di documenti che in primo grado sono stati tempestivamente depositati dal ex art. 186 CP_1 comma 6 cpc secondo termine (in data 28.11.2011) e che il non ha disconosciuto Parte_1
nella prima difesa utile successiva a detto deposito, con la conseguenza che tali ricevute debbano intendersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 n. 2 cpc e aventi, pertanto, piena efficacia probatoria fino a querela di falso.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente respinto e confermata la sentenza gravata.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando in via parametrica gli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod, corrispondenti al valore della causa (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e tenuto conto dell'effettiva attività difensiva (in appello non è svolta la fase istruttoria). 14. Stante il rigetto del gravame ricorrono, altresì, i presupposti per applicare a carico dell'appellante l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
14951/2020, pubblicata il 19.10.2020 e notificata il 15/12/2020, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
del che liquida in Parte_4
complessivi € 3966,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio D'EL, dichiaratosi antistatario;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 303/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1495/2020 pubblicata il 19.10.2020, notificata il 15.12.2020, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI TA (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Avella alla via Cardinale D'Avanzo n. l0;
Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , sito in Scisciano al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Umberto I-prima traversa n. 6, in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), viale Vesuvio C.F._3
n. 19/B, presso lo studio dell'avv. D'EL Fabio (c.f. ) dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
Pec e fax: 081.8412780 Email_2
APPELLATO
Oggetto: azione di responsabilità dell'amministratore di condominio, risarcimento danni
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1495/2020, pubblicata il 19.10.2020 e notificata il 15/12/2020, il
Tribunale di Nola accoglieva parzialmente la domanda del e Controparte_1
condannava , amministratore p.t. per il periodo dal 2/10/2008 al Parte_1
15/01/20l0, al pagamento: del saldo positivo della gestione condominiale quantificato in euro 20.393,43, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo, altresì le spese dell'espletata ctu a carico del convenuto, nella misura liquidata con separato decreto.
1.1.Nello specifico, il con citazione notificata il 2.2.2011 all'avv. CP_1 Parte_1
già amministratore del dal 2.10.2008 al 15.1.2010 ( data di
[...] CP_1
dimissioni), aveva adito il tribunale nolano chiedendo che venisse accertato l'inadempimento del convenuto agli obblighi di gestione (segnatamente: omesso rendiconto della gestione ex art. 1713 c.c.; omesso versamento dell'importo di euro 7.614,96 in favore della ditta di pulizie omessa fatturazione e contabilizzazione dei Parte_2
compensi ricevuti, in misura pari ad euro 400,00 mensili;
omessa riconsegna della documentazione contabile all' atto di cessazione del mandato;
omesso CP_3 adempimento agli obblighi previdenziali, fiscali e contributivi gravanti sul ) e, CP_1
per l'effetto, venisse condannato: alla consegna dell'eventuale saldo positivo della gestione condominiale (quantificato in sede di memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c. in euro 20.393,13), comprensiva della somma di euro 7.674,96 dovuta alla ditta (incassata Parte_2 dall'amministratore e mai corrisposta); alla restituzione della somma di euro 6.400,00 a titolo di compenso percepito per l'incarico poiché non adempiuto con diligenza;
al risarcimento degli ulteriori danni ascrivibili all'inadempimento agli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Il convenuto, costituitosi nel giugno 2011 ( v. copia della comparsa di costituzione depositata il 5.3.2018 dal nel fascicolo telematico del primo grado a seguito di CP_1 ricostruzione dell'incartamento processuale andato smarrito) aveva, in rito, eccepito la carenza di legittimazione attiva del per irregolarità delle delibere di CP_1 conferimento dell'incarico ad agire nel presente giudizio (per irregolarità nella convocazione di tutti i condomini e per omesso invio del verbale agli assenti) mentre, nel merito, aveva dedotto di non aver mai ricevuto dal precedente amministratore un rendiconto della gestione né un elenco aggiornato dei condomini, e di essere stato, pertanto, costretto a
“gestire il in continua emergenza”, in presenza di una cospicua morosità di CP_1 parte dei condomini nel versamento delle rate condominiali;
quanto alla documentazione condominiale, aveva rappresentato di non esserne più in possesso a seguito di furto dalla propria autovettura della borsa professionale che la conteneva, avvenuto il data 24.11.2010, evento denunciato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola;
aveva aggiunto di aver già consegnato al nuovo amministratore condominiale, dott.ssa il registro dei Per_1 verbali dell'assemblea nonché un assegno di € 500,00 quale acconto sull'eventuale attivo.
Tanto esposto, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via istruttoria,
l'ammissione della prova per testi.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, parte attrice aveva depositato in data
28.11.2011 (secondo termine) note istruttorie con allegata consulenza di parte redatta dalla commercialista dott.ssa , corredata da documentazione (v. fascicolo cartaceo Persona_2
d'ufficio del primo grado).
1.4. Dopo diversi rinvii per il ripetuto smarrimento del fascicolo d' ufficio, le parti erano state onerate alla ricostruzione con gli atti in loro possesso (verbale di udienza del 15.6.2017
e 6.3.2018), adempimento assolto dalla sola parte attrice (con deposito telematico degli stessi, in data 5.3.2018).
1.5. All'esito dell'espletamento di CTU contabile affidata al dott. la causa Persona_3
veniva decisa con la sentenza qui impugnata.
1.6. A fondamento della decisione il tribunale adito, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del giusta delibera assembleare del 15.1.2010 CP_1
prodotta in atti di autorizzazione dell'amministratore al conferimento di mandato all' Avv. D' EL per la proposizione dell' azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (tra i quali il ), nel merito, ricondotta la fattispecie nella disciplina Parte_1 del mandato, fonte dell' obbligazione dell' amministratore mandatario a compiere atti giuridici nell' interesse del mandante, con la diligenza del buon padre di famiglia ex artt.
1176 e 1710 c.c., osservava, in forza del regime probatorio in materia, che a fronte dell'allegazione da parte del mandante di specifici e plurimi inadempimenti CP_1 dell'ex amministratore, quest'ultimo non aveva fornito la prova, su di esso gravante, di fatti estintivi dell'altrui pretesa, non avendo provato di aver adempiuto al mandato con la diligenza richiesta.
1.6.1.Considerava, nello specifico, che con riferimento all'omissione dell'obbligo di rendicontazione, gravante sull' amministratore alla fine di ogni anno, ex art. 1130, 1° comma c.c., nonché alla fine del mandato, ex art. 1713 c.c., il neanche aveva Parte_1
contestato la circostanza, limitandosi ad eccepire di non aver mai ricevuto alcuna rendicontazione della gestione dagli amministratori precedenti né un elenco aggiornato dei condomini;
deduzione che, a parere del primo giudice, era del tutto inidonea a dimostrare che l' inadempimento derivasse da una causa non imputabile al debitore, sull'assunto che il mandatario non poteva sottrarsi all' adempimento degli obblighi su di sé gravanti
“imputando la omissione degli adempimenti richiesti per il periodo della propria gestione alle condotte dei precedenti amministratori e risultando, peraltro, in ogni caso espressione di negligenza l' assunzione di un impegno gestorio “al buio”, e la sua prosecuzione, con le medesime modalità, per oltre un anno (non essendo stata fornita alcuna prova, peraltro, circa l' esperimento di tentativi volti alla ricostruzione della contabilità condominiale)” (cfr. pag.
5 sentenza gravata).
1.6.2. Del pari, rilevava come non fossero state specificamente contestate da parte convenuta (e potessero, quindi, ritenersi provate ex art. 115, 1° comma c.p.c.) le ulteriori condotte omissive imputate all'amministratore e cioè: l' omesso versamento dell'importo di euro 7.614,96 in favore della ditta di pulizie “(non avendo il convenuto Parte_2 negato di aver incassato tale somma, e non avendo provato di averla corrisposta alla ditta)”;
l' omesso adempimento agli obblighi previdenziali, fiscali e contributivi gravanti sul
(redazione del modello 770, certificazioni sostituto d' imposta, quadro AC del CP_1 modello unico), non avendo l'amministratore dedotto di aver effettuato tali adempimenti ed anzi, emergendo dal contenuto della missiva stragiudiziale a firma dell' Avv. , Parte_1
recante la data del 1.2.2010, indirizzata al condominio (all. nella produzione attorea e non disconosciuta dal convenuto) che egli non aveva potuto ottemperare a tale incombente per smarrimento della documentazione necessaria da parte del commercialista cui era affidata la contabilità; l'omessa riconsegna della documentazione contabile del alla data CP_1
della cessazione del mandato (15 gennaio 2010), risultando agli atti (all. nella produzione attorea) la missiva recante la data del 27 novembre 2010 con la quale l' amministratore dava comunicazione al dell'impossibilità a provvedere alla consegna Parte_1 CP_1
della documentazione contabile e fiscale del condominio, essendo stata la stessa sottratta dalla propria automobile in data 24 novembre 2010, circostanza, tuttavia, non idonea a giustificare l' inadempimento all'obbligo di tempestiva consegna della documentazione al condominio all'atto delle dimissioni, tenuto conto che il denunciato furto era intervenuto ad oltre 10 mesi di distanza dalla cessazione dell' incarico di amministratore.
1.6.3. Sulla base di tali considerazioni il tribunale riteneva, quindi, sussistente la responsabilità dell'ex amministratore del condominio per inadempimento alle obbligazioni cui era tenuto in virtù dell'incarico conferito.
1.6.4. Nel passare in rassegna le altre domande proposte dal , per quel che ancor CP_1
qui rileva, il primo giudice, disattesa quella di condanna del convenuto alla consegna della documentazione in suo possesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, stante lo smarrimento della predetta documentazione, per effetto del furto subito e denunciato dal convenuto con la missiva del 27.11.2011, riteneva fondata la domanda di corresponsione del saldo positivo della gestione, quantificata da parte attrice (nelle memorie ex art. 183, VI co.,
n.2 c.p.c.) in misura pari ad euro 20.393,43, che reputava essere provata dalla documentazione prodotta dal in allegato alla ctp, depositata nel 2° termine ex CP_1
art. 183, VI co. c.p.c. e consistente, principalmente, nelle copie delle ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali avvenuti in contanti nelle mani dell' amministratore , Parte_1
recanti timbro e firma dell'amministratore, nonché dalle risultanze della ctu espletata, che aveva sostanzialmente confermato gli accertamenti compiuti dal perito di parte (riportati a pag. 9 della sentenza gravata alla cui lettura si rinvia), mentre, di contro, il convenuto non aveva fornito alcuna prova in merito all'utilizzo dei fondi incassati per le spese condominiali e non aveva, sul punto, neppure svolto attività assertiva (essendosi limitato ad allegare, del tutto genericamente, di essere stato costretto a gestire il in continua CP_1
emergenza, ed in presenza di una morosità del 25% dei condomini).
1.6.8. Respingeva, invece, sia la domanda attorea di restituzione del compenso percepito dall'ex amministratore per l'incarico non portato a termine con diligenza, pari ad € 6400,00, trattandosi di importo corrisposto in esecuzione di un rapporto professionale (sia pure non correttamente adempiuto) e non già in assenza di causa giustificativa, sia quella di risarcimento di ulteriori danni, ritenendola del tutto generica e, comunque, sfornita di prova.
1.6.9. Infine, disattendeva la richiesta del condominio di condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore somma, di € 800,00 ritenendo tardiva la domanda e in ogni caso non documentata.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Nola, con atto di citazione notificato il
13.1.2021, ha proposto appello lamentando la nullità della CTU per Parte_1
violazione dell'art. 195 cpc, non essendogli state inviate le bozze della relazione consulenziale, pur essendo egli costituito come difensore di sé stesso, con grave lesione del suo diritto di difesa, e contestandone, nel merito gli esiti, sull'assunto che l'ausiliario si era limitato a recepire quasi integralmente la perizia di parte attrice, senza effettuare alcun riscontro neanche in riferimento alle forniture di energia elettrica, che ha dedotto di aver in gran parte pagato per un importo di € 5435,26, come da documentazione allegata all'appello, avanzando, altresì, istanza di autorizzazione a chiedere alla società ENEL gli estratti conto relativi alle forniture per il periodo 2 ottobre 2008-15gennaio 2010; ha , altresì, protestato che la perizia d'ufficio non aveva tenuto conto delle ricevute di Par pagamento alla società per € 171,39, alla ditta Perna Biologica per € 180,00 e alla impresa di pulizia per € 633,36, di cui esso impugnate aveva copia;
ha, Parte_2 poi, contestato le firme apposte in calce alle ricevute delle somme asseritamente versate dai condomini nelle sue mani;
infine, ha rilevato esservi incongruenza tra quanto indicato nell'atto di citazione a proposito della somma che egli avrebbe incassato dai condomini e non versato alla indicata in € 7614,96, e quanto riportato nel verbale di Parte_2 assemblea del 13.2.2009 – cioè nella fase inziale della sua gestione- nel quale il debito verso l'impresa era indicato in € 4433,52. 2.1. Alla luce delle inesattezze e lacune riscontrate nella C.T.U. l'appellante ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva delle sentenza impugnata, in via istruttoria, la nomina di un nuovo CTU, al fine di avere una corretta ricostruzione della gestione contabile del condominio, nonché di un perito calligrafico per verificare l'autenticità delle firme e/o sigle presumibilmente apposte da esso impugnante in calce alla ricevute di pagamento;
nel merito ha domandato la riforma dell'impugnata sentenza nel senso dell'assenza di ogni responsabilità verso il , con particolare riferimento alla condanna al pagamento CP_1 della somma di euro 20.393,43.
2.2. Si è costituito il l'8/4/2021 eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto rigettarsi, nel merito, il gravame per totale infondatezza, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
2.3. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria dell'appellante e, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 12.2.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
3. Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata il
15/12/2020 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 13/01/2021.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Ne consegue la tempestività del gravame.
4. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 345 comma 3 cpc, la produzione di nuovi documenti effettuata dall'appellante in data 21.1.2021 in allegato all'atto di appello.
Ciò in base al principio, reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 1628972024; Cass. Ordinanza n. 15756/2025) laddove, come nel caso in esame, non risulti l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento.
L'appellante, invero, ha versato nel fascicolo di secondo grado dei documenti volti a comprovare di aver provveduto al pagamento di somme per conto del (meglio CP_1 specificate a pag. 5 dell'atto di appello) senza, tuttavia, giustificare la ragione per la quale non ne abbia curato il deposito tempestivo nel precedente grado, nel quale non ha svolto alcuna attività istruttoria nei termini ex art. 183 comma 6 cpc concessi dal primo giudice all'udienza del 21.6.2011.
Ne consegue l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione allegata all'atto di appello.
5. Ciò premesso, l'appello, nel merito, è infondato e va respinto.
6. La doglianza di nullità della CTU per violazione dell'art. 195 cpc è tardiva e non può essere esaminata.
6.1. La Corte di Cassazione ha chiarito che i vizi che inficiano la CTU afferenti il procedimento in cui si snoda l'indagine, nel cui ambito è annoverabile l'omesso invio alle parti della bozza di relazione, dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, trovando applicazione il regime dettato dall'art. 157 comma 2 cpc (cfr. Cass. SU sentenza n. 3086 del 2022; Cass. Ordinanza n. 16196 del 2023).
6.2.Nel caso di specie, non risulta dagli atti del primo grado che il si sia doluto Parte_1
dell'omesso invio della bozza di relazione né nella prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato peritale né successivamente negli scritti conclusionali del primo grado. Tale condotta processuale ha comportato la sanatoria del presunto vizio, impedendo che possa essere fatto valere come motivo di appello.
Da qui l'inammissibilità della censura.
7. Risultano, invece, del tutto infondate le doglianze che investono il contenuto della relazione consulenziale.
8. Invero, per screditare l'operato del CTU, l'appellante si affida alla documentazione tardivamente depositata in appello, che, per quanto sopra spiegato, è inutilizzabile a fini probatori.
9. Lamenta, altresì, che il CTU, nel recepire quasi integralmente il contenuto della perizia di parte, non avrebbe effettuato alcun riscontro quantomeno in relazione alle forniture di energia elettrica che, a suo dire, sarebbero state quasi integralmente da esso impugnante pagate. Senonchè tale doglianza non si confronta con il divieto di CTU esplorativa, che impedisce all'ausiliario di acquisire documenti non prodotti tempestivamente in giudizio dalle parti e volti a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e delle eccezioni, qual è, senza dubbio, la prova del corretto adempimento degli obblighi gestionali da parte dell'amministratore.
10. Né appare ammissibile la richiesta di esibizione documentale di estratti conto ENEL avanzata per la prima volta solo in appello.
11. Infine, è tardivo anche il disconoscimento operato in appello delle firme e/o sigle apposte in calce alle ricevute dei versamenti di oneri condominiali, trattandosi di documenti che in primo grado sono stati tempestivamente depositati dal ex art. 186 CP_1 comma 6 cpc secondo termine (in data 28.11.2011) e che il non ha disconosciuto Parte_1
nella prima difesa utile successiva a detto deposito, con la conseguenza che tali ricevute debbano intendersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 n. 2 cpc e aventi, pertanto, piena efficacia probatoria fino a querela di falso.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente respinto e confermata la sentenza gravata.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando in via parametrica gli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod, corrispondenti al valore della causa (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e tenuto conto dell'effettiva attività difensiva (in appello non è svolta la fase istruttoria). 14. Stante il rigetto del gravame ricorrono, altresì, i presupposti per applicare a carico dell'appellante l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
14951/2020, pubblicata il 19.10.2020 e notificata il 15/12/2020, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
del che liquida in Parte_4
complessivi € 3966,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio D'EL, dichiaratosi antistatario;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello