Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Antonio Tripodi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Bruzzone;
resistente
NONCHE'
, in persona del Direttore Regionale della Lombardia p.t., CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Buffoni e Paolo Mari, giusto mandato generale alle liti;
resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 rappresentato e difeso dall' Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione – a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano – depositato in data 18.9.2024 ha impugnato Parte_1
addebito nn. 33520140001489741000, 33520150001248328000, 3352016000136657700,
33520160001627381000, 33520170000741036000, 33520170000974647000,
33520180000373261000, 33520190000041979000 e la cartella di pagamento n.
03520170008440233000 – aventi ad oggetto contribuzione dovuta all' e all' , e relativi CP_3 CP_2
interessi e sanzioni.
Ha lamentato la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento presupposti, per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria “competente a ricevere e trattare il ricorso”, per mancata allegazione all'atto impugnato degli avvisi di addebito e della cartella in violazione dell'art. 3, comma 3, L.
241/90 e dell'art. 7 L. 212/2000, nonché per omessa indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
Ha eccepito la decadenza del diritto alla riscossione a causa della tardiva notifica degli avvisi di addebito e della cartella ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e la prescrizione dei crediti contributivi portati da tutti i titoli impugnati.
Ha pure eccepito la inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 26 DPR 602 del 29 settembre 1973 e della L. 890/82.
Ha chiesto “In via preliminare: a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in premessa con il n. n.
03580202400000700000 – fascicolo n. 2024/5356, sussistendone nel caso de quo i presupposti per
l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe
a determinarsi in capo al ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera mobiliare. b) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR
602/73 e della L. 890/82. Nel merito: c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. n. 03580202400000700000 – fascicolo n.
2024/5356, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare
l' , in solido con gli altri resistenti, alle spese ed onorari di Controparte_4
giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte”.
Costituendosi in giudizio ha eccepito la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva per le doglianze relative all'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e al merito della pretesa creditoria, la inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 e la tardività dell'opposizione in relazione alle censure formali sollevate ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ha sostenuto che il termine di prescrizione è stato interrotto con tre intimazioni di pagamento
(nonché con l'atto in questa sede impugnato) e che, in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale è stato sottoposto alla sospensione dell'attività di recupero esattoriale previsto dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, sicché nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Parte_2
Ha evidenziato l'infondatezza, per plurime ragioni indicate nella memoria di costituzione, di tutte le eccezioni di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nonché dell'eccezione di prescrizione e di decadenza relativamente alla cartella di pagamento impugnata.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia, previa adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, tra cui l'acquisizione del fascicolo del procedimento Tribunale di Milano n. R.G.
3840/2024, respingere le domande tutte formulate nei confronti dell'esponente in quanto tardive
e/o inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo Bruzzone che se ne dichiara antistatario.”.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione CP_3
alla fase di riscossione coattiva successiva alla notifica degli avvisi di addebito, la inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24 d.lgs.46/1999 e la tardività dell'opposizione ex artt. 617
e 618 bis c.p.c.
Ha argomentato circa la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, con conseguente incontestabilità delle pretese contributive oggetto dei medesimi e contestato, con varie e articolate argomentazioni, la fondatezza delle eccezioni sul difetto di notifica, difetto di motivazione, sulla prescrizione e sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa CP_3 sollevata ex adverso;
in ulteriore subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
in estremo subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 33520140001489741000,
33520150001248328000, 33520160001366577000, 33520160001627381000,
33520170000741036000, 33520170000974647000, 33520180000373261000,
33520190000041979000, e condannando comunque al Parte_1
pagamento in favore dell delle somme indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse CP_3
accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo. Con vittoria di spese di lite.”.
Costituendosi in giudizio , ha eccepito la propria carenza di legittimazione in CP_2
relazione ai presunti difetti formali di notifica della cartella e della comunicazione preventiva del fermo.
Ha eccepito pure la tardività del ricorso in opposizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 24, comma 5°del d.lgs. 1999 n. 46.
Ha sottolineato, in ogni caso, la responsabilità esclusiva di per la mancata Controparte_1
riscossione dei crediti iscritti a ruolo nei termini di legge, chiedendo pertanto di essere CP_2
tenuto indenne dalle eventuali spese di giudizio.
Ha chiesto in conclusione di: “in via preliminare, accertata la totale estraneità di alle CP_2
procedure e alle modalità di notifica delle cartelle esattoriali, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi di cui in narrativa;
in via principale: nel merito, CP_2
ritenere inammissibili e/o infondate le domande avversarie per le suesposte ragioni e pertanto confermare la cartella opposta;
in ogni caso, dichiarare tardiva l'opposizione de qua per i motivi di cui in narrativa”.
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Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la omessa notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
Sennonché i resistenti hanno dimostrato di avere notificato al ricorrente tutti gli avvisi di addebito e la cartella di pagamento impugnati. L' ha prodotto in giudizio una copia degli avvisi di addebito n. 33520140001489741000 CP_3
(notificato il 10.1.2015), n. 33520150001248328000 (notificato il 12.2.2016), n.
3352016000136657700 (notificato il 16.12.2016), n. 33520160001627381000 (notificato l'8.2.2017), n. 33520170000741036000 (notificato il 2.10.2017), n. 33520170000974647000
(notificato il 2.2.2018), n. 33520180000373261000 (notificato il 18.8.2018) e n.
33520190000041979000 (notificato il 23.2.2019), con su scritto il numero di raccomandata a.r. con la quale gli avvisi di addebito sono stati notificati presso la residenza del ricorrente e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate medesime, recanti un numero di raccomandata a.r. identico a quello scritto negli avvisi di addebito cui si riferiscono (vd. AVA e relativi avvisi di ricevimento sub doc. 1
CP_ fasc. .
Del pari, l' ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di Controparte_1
pagamento n. 03520170008440233000 (notificata il 6.10.2017), sulla quale è indicato il numero della cartella di pagamento notificata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 602/1973, mediante deposito nella casa comunale di Rivolta D'Adda, avendo il notificatore attestato nella relata di notifica l'impossibilità del recapito dopo avere compiuto due tentativi infruttuosi. Il notificatore, oltre a depositare il plico presso la casa comunale ai sensi del citato art. 60, ha effettuato tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. (vd. doc. 3 fasc. . CP_5
L'eccezione circa la mancanza del “timbro di congiunzione postale”, sollevata all'odierna udienza da parte ricorrente, oltre a non incidere sulla validità della notificazione e la conoscibilità dell'atto notificato, è tardiva.
Le eccezioni sulla ritualità delle notifiche dei titoli di pagamento impugnati, avendo ad oggetto censure di carattere formale, avrebbero dovuto essere proposte, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 46/1999, n. 46.
Sul punto nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) e della relativa notificazione (cfr. Cass. n. 5116/2015; Cass. n. 14637/2020).
Parte ricorrente, all'odierna udienza, ha pure eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito impugnati perché “non vi è prova della notifica a mani del destinatario e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)”.
Anche questa eccezione, oltre ad essere tardiva, è infondata. Quanto al primo profilo, si ribadisce quanto pocanzi osservato circa il termine perentorio entro cui proporre le eccezioni sulla ritualità delle notifiche dei titoli di pagamento impugnati.
Quanto al secondo profilo, si rileva che i predetti avvisi di addebito sono stati oggetto di una semplice lettera raccomandata (ai sensi art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) e non di una notifica prevista per atti giudiziari;
di talché non trova applicazione la legge n. 890/1982, che riguarda le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario, bensì la disciplina delle raccomandate ordinarie.
L'art 8 della legge citata prevede che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le raccomandate ordinarie, invece, non è previsto l'invio dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma è sufficiente che il destinatario riceva il cd. “avviso di giacenza” (modello
26), lasciato nella cassetta postale, ove è indicato l'ufficio postale di ritiro.
Quanto detto trova conferma nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale:
“In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Pertanto, la notificazione degli avvisi di addebito n. 33520170000974647000, n.
33520180000373261000 e n. 33520190000041979000 si è correttamente perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del rilascio, da parte dell'ufficiale postale, dell'avviso di giacenza;
sul frontespizio degli avvisi di ricevimento risulta infatti la dicitura “Avvisato”, ossia lasciato avviso al destinatario dell'atto, unitamente alla indicazione della data in cui è stato CP_ effettuato l'avviso di giacenza (vd. avvisi di ricevimento di AVA in esame nel fasc. .
Sono pure infondate le contestazioni in merito alla sottoscrizione della persona che ha preso in consegna l'atto, poiché, riguardando circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, sono assistite da fede fino a querela di falso, che l'interessato ha facoltà di azionare al fine di provare l'estraneità della persona che ha ricevuto l'atto alla propria sfera personale o familiare (cfr. Cass. 3433/2008; Cass. 1906/2008; Cass, 4193/2010). Nel caso in esame una siffatta azione non è stata neppure prospettata.
Pertanto, tenuto conto della correttezza dei dati anagrafici indicati sulle cartoline postali nonché della coincidenza dei dati riportati sull'estratto di ruolo e sugli atti notificati (anche rispetto alla data di notifica), può più che ragionevolmente ritenersi che i documenti depositati in copia siano conformi all'originale.
Nessun dubbio può esservi d'altronde circa l'ammissibilità della notifica postale utilizzata per i titoli opposti nel presente procedimento, visto che tale modalità è prevista direttamente dall'art. 26, primo comma, D.P.R. n. 602/1973 e che quest'ultima disposizione è stata recentemente oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza del 23.7.2018, n. 175, che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate in relazione ad essa sul rilievo che l'agente di riscossione costituisce un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri di matrice pubblicistica funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Sulla scorta di quanto detto è infondata l'eccezione di la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento presupposti.
È pretestuosa l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria “competente a ricevere e trattare il ricorso”, in quanto l'atto dell'ente specifica, alla pag. 2, “Contro questa comunicazione preventiva di fermo amministrativo può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla sua notifica e con le modalità previste dalla legge4 , innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.”.
Sono pure infondate le eccezioni relative alla violazione dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di impugnazione e alla omessa indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Come affermato a più riprese nella giurisprudenza di legittimità, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella (o dell'avviso) stessa.
Non vi è alcuna disposizione di legge che prescrive di motivare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo sufficiente che la stessa richiami gli atti prodromici, per es. le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito, indichi la data di notifica e l'importo da corrispondere.
Nella fattispecie la comunicazione preventiva di fermo amministrativo contiene l'esaustiva indicazione dei dettagli identificativi sia della cartella di pagamento sia degli avvisi di addebito
(l'Ente impositore che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, l'Ufficio, il codice tributo, l'anno di riferimento e le conseguenti somme iscritte a ruolo); essa comprende, quindi, tutti gli elementi richiesti a tal fine.
La comunicazione preventiva opposta, non essendo il primo atto della sequenza procedimentale di riscossione ed essendo stata emessa sulla base di cartelle/avvisi precedenti, è correttamente motivata mediante il richiamo a tali atti, nei quali sono reperibili le notizie obbligatorie per legge.
Essa corrisponde al modello di legge, contenendo gli elementi identificativi delle cartelle/avvisi prodromici per i quali il contribuente risulta moroso nonché, alla voce “dettaglio del debito”, tutte le notizie necessarie (anno di riferimento del debito, carico affidato, debito residuo scaduto, interessi di mora, compensi riscossione, totale debito scaduto).
Quanto agli interessi moratori che spettano all'Ente creditore, vengono calcolati giorno per giorno, nella misura stabilita annualmente con decreto ministeriale e poi, dal 2009, con provvedimento dell' . Controparte_1
Infatti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 602/73, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2 (sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella (quindi compresi i sessanta giorni inutilmente decorsi) e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281/2022 ha precisato che anche per la validità della motivazione relativa agli interessi pretesi “se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”.
Nel caso in esame, gli avvisi di addebito prodromici richiamano nella sezione “informazioni utili” le modalità di applicazione degli interessi di mora;
inoltre nella sezione “dettaglio degli importi dovuti” viene riportato l'importo da pagare a scadenza e quello da pagare oltre la scadenza.
La comunicazione preventiva opposta - che non costituisce il primo atto relativo alla pretesa di interessi - ben ha limitato il riferimento al quantum complessivo degli interessi maturati alla sua data di emissione e alle modalità di calcolo statuite, in via generale, con riferimento alle date di decorrenza e alle aliquote percentuali. Tali riferimenti sono sufficienti esplicazioni delle modalità di calcolo.
Sulla scorta di quanto sin qui considerato e argomentato, tutte le eccezioni di nullità sollevate da parte ricorrente si ritengono infondate.
Accertata la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento opposti, sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03580202400000700000, la legittimità formale degli avvisi/della cartella e i crediti contributivi portati dagli stessi, non opposti nel termine di legge di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs.
46/1999, sono ormai definitivi e non possono più essere messi in discussione, qualunque sia la ragione, formale o sostanziale, che possa far venir meno il fondamento degli stessi (vd., ex multis, sent. 311/2019 della Corte d'Appello di Brescia).
Il ricorrente, dunque, è decaduto dalla possibilità di fare valere sia eventuali vizi formali sia eventuali vizi sostanziali dei titoli di pagamento impugnati, come la decadenza dal diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ovvero come l'estinzione della pretesa contributiva per compiuta prescrizione in data antecedente all'iscrizione a ruolo.
Tali eccezioni sono inammissibili perché il ricorrente avrebbe dovuto sollevarle entro il termine previsto dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99, ossia entro 40 giorni dalla data della notifica di ciascuno dei titoli, l'ultimo dei quali notificato il 23.2.2019.
Inoltre, anche il termine di prescrizione quinquennale (successiva all'iscrizione a ruolo), decorrente dalla data di notificazione dei titoli di pagamento impugnati (la più risalente delle quali è la data di notificazione dell'avviso di addebito n. 33520140001489741000 del 10.1.2015), è stato regolarmente interrotto: con la intimazione di pagamento n. 03520199002267720/00, notificata il 25.10.2019 – riguardante tutti i titoli di pagamento impugnati ad eccezione dell'avviso di addebito n. 33520190000041979000 notificato il 23.2.2019; con la intimazione di pagamento n.
03520229000209432/000, notificata il 28.3.2022 – riguardante tutti i titoli di pagamento impugnati;
con la intimazione di pagamento n. 03520239003581974/000, notificata il 2.1.2024 – riguardante tutti i titoli di pagamento impugnati;
con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03580202400000700000 (qui opposta), notificata il 22.2.2024 (vd. AVI e relativi referti di notifica prodotti sub docc. da 4 a 9 fasc. . CP_5
Ne consegue che i diritti di credito vantati dall'enti impositori e oggetto di questo giudizio esistono e sono pienamente esigibili.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione attorea appena esaminata.
Per tutto quanto detto il ricorso viene integralmente respinto.
Rilevato che le predette considerazioni, impedendo al ricorrente il conseguimento del bene della vita preteso, soddisfano integralmente l'interesse dei resistenti, il giudice, in virtù dei principi generali di economia e logica processuale, non deve provvedere sulle altre questioni di rito o di merito formulate, poiché inidonee a procurare alle parti una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), e della natura seriale della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese processuali a , che si liquidano in euro 1.500,00, CP_3
oltre contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, a , che si CP_2
liquidano in euro 1.500,00, oltre contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, nonché ad , che si liquidano in Controparte_6
euro 1.500,00, oltre contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Aldo Bruzzone, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 30.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino