Art. 38.
Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.