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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49370/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nata il [...] a [...] Parte_1
ANDRÉ – SÃO PAULO – Brasile;
, nata il [...] Controparte_1
a ATIBAIA – SÃO PAULO – Brasile;
, nata il [...] a [...] Controparte_2
PAULO – SÃO PAULO – Brasile;
, nato il [...] a [...] Controparte_3
BERNARDO DO CAMPO – SÃO PAULO – Brasile;
, nato il [...] Controparte_4
a SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SÃO PAULO – Brasile;
Persona_1
nata il [...] a [...] – SÃO PAULO – Brasile;
[...] [...]
nato il [...] a [...]É DO RIO PRETO – SÃO PAULO – Parte_2
Brasile, minore rappresentato dai genitori, nato il Persona_2
15/11/2008 a RIO DE JANEIRO – RIO – Brasile, minore rappresentato dai genitori;
Per_3
nato il [...] a [...] – RIO DE CP_5 Persona_2
JANEIRO – Brasile, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Pinelli.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_6 CP_7
Stato, contumace;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato il [...] a [...], Persona_4
successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il non si è costituito. Controparte_6
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza tuttavia riuscirci.
I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di circa dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani. - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2025
il Giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nata il [...] a [...] Parte_1
ANDRÉ – SÃO PAULO – Brasile;
, nata il [...] Controparte_1
a ATIBAIA – SÃO PAULO – Brasile;
, nata il [...] a [...] Controparte_2
PAULO – SÃO PAULO – Brasile;
, nato il [...] a [...] Controparte_3
BERNARDO DO CAMPO – SÃO PAULO – Brasile;
, nato il [...] Controparte_4
a SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SÃO PAULO – Brasile;
Persona_1
nata il [...] a [...] – SÃO PAULO – Brasile;
[...] [...]
nato il [...] a [...]É DO RIO PRETO – SÃO PAULO – Parte_2
Brasile, minore rappresentato dai genitori, nato il Persona_2
15/11/2008 a RIO DE JANEIRO – RIO – Brasile, minore rappresentato dai genitori;
Per_3
nato il [...] a [...] – RIO DE CP_5 Persona_2
JANEIRO – Brasile, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Pinelli.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_6 CP_7
Stato, contumace;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato il [...] a [...], Persona_4
successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il non si è costituito. Controparte_6
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza tuttavia riuscirci.
I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di circa dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani. - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2025
il Giudice
Corrado Bile