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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 303 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 405/2021(RG 9279/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indennità NASPI, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv.V. GAUDIO
- Appellante - contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore,
rappr. e difeso dall'avv A. ANDRIULLI e M.M. BERLOCO
-Appellata-
OGGETTO: “indennità NASPI”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 10/8/2021 ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di liquidazione anticipata in un'unica soluzione della indennità Naspi spettantele in relazione al rapporto di lavoro cessato nel 2018. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere ritenuto intempestiva la domanda di liquidazione anticipata del 7/3/2019, dal momento che l'attività economica era stata avviata solo una settimana dopo, non essendoci un vincolo di legge di proporre la domanda dopo l'inizio dell'attività. Ha concluso insistendo per la liquidazione anticipata ex art 8 D.lvo 22/2015, oltre interessi dalla domanda amministrativa. CP_ Si è costituito l' rilevando l'assoluta carenza di interesse della ricorrente ad appellare la sentenza, dal momento che nelle more del giudizio di primo grado e prima della sentenza,
l'indennità Naspi, riconosciuta per 707 giorni, è stata interamente erogata in rate mensili. Non è più possibile liquidare la stessa una seconda volta e non è utile insistere per tale condanna. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello anche alla luce della sua infondatezza nel merito. CP_ L'appello è infondato. L' ha dato prova di avere interamente erogato l'indennità naspi prima della sentenza di primo grado. La ricorrente appellante non ha motivato quale sia l'interesse residuo CP_ all'appello, continuando ad insistere per ottenere una pronuncia di condanna dell' alla liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità, che ella oggi non può più ricevere.
Limitarsi ad una sentenza dichiarativa del diritto peraltro resterebbe una pronuncia inutile, allo stato, a meno che ella non l'avesse posta a fondamento di una qualche domanda risarcitoria, che però non ha formulato. L'unico sottointeso interesse potrebbe rinvenirsi in un ribaltamento della pronuncia sulle spese, sperando probabilmente la ricorrente nel favore delle spese di lite, pur non avendole sopportate stante l'esonero ai sensi dell'art 152 disp att cpc.
In ogni caso la sentenza è corretta nel merito, perché, a ben leggere la sentenza, il Tribunale non ha rigettato la domanda di liquidazione anticipata perché proposta in anticipo rispetto all'inizio dell'attività di impresa, ma perché la ricorrente non ha assolutamente documentato l'avvio della stessa attività esibendo la certificazione unica di inizio o altro documento equipollente. Insomma il
Tribunale ha giustificato il rigetto perché, trattandosi di domanda di liquidazione anticipata finalizzata ad incentivare l'avvio di un'impresa, doveva depositare documenti da cui si evincesse inequivocabilmente che ella stesse intraprendendo un'attività di impresa. Ciò non ha fatto, non avendo alla data della domanda presentato all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui al DL 7/2007 conv in L 40/2007, né avendola depositata in giudizio.
E il giudice ha sottolineato un'assoluta carenza di prova in giudizio dei fatti dedotti, non avendo l'istante depositato nemmeno copia della domanda di anticipazione del trattamento, per consentire al giudice di verificare l'idoneità della documentazione depositata a corredo a provare l'inizio dell'attività.
L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 8/10/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella