Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/1966, n. 2291
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Sentenza 29 agosto 1966

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Secondo il codice vigente, il contenuto della servitu di passaggio non e tipico ne coartante,bensi elastico e variabile per ogni concreta fattispecie, regolabile in base al negozio qualsiasi utilita puo integrare quel contenuto, anche per un interesse particolare limitato, come quello di una data destinazione del fondo dominante. Occorre,quindi,che l'estensione e il modo di Esercizio della servitu siano regolati dal titolo, e - cioe - che questo contenga un'apposita, specifica e nunciazione di tutti gli elementi Atti a individuare e delimitare la precisa portata della manifestazione negoziale, non bastando all'uopo formule generiche. L'indagine sul contenuto della servitu - che e di merito - deve, quindi, essere diretta ad accertare i suddetti elementi,in base al titolo costitutivo, e, nel dubbio - dovendo, in tal caso, applicarsi lo art.1065 cod. civ. -,come sia possibile soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio di quello servente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/1966, n. 2291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2291
    Data del deposito : 29 agosto 1966

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