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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7867 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 30759/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 30759/2021 r.g.a.c.
TRA in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Avitabile;
- ATTORE
e
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dagli avv. Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi;
- CONVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che la aveva Parte_1 intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. Controparte_2
1/330/8945; che nel corso del citato rapporto di conto corrente, la banca incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali ed usurari e spese mai pattuite per iscritto. Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità del contratto di conto corrente per le ragioni indicate, nonché
l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, il Tribunale rideterminasse il saldo del rapporto bancario indicato. Costituitosi in giudizio, il convenuto istituto di credito chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo del rapporto bancario intercorso tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi al rapporto bancario in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha regolarmente assolto al proprio onere probatorio, depositando copia del contratto di conto corrente n. 1/330/8945, contenetene la pattuizione delle condizioni economiche, e relativi estratti conto, in serie continua, prodotti su base trimestrale dall'apertura del rapporto in data 19/7/2007 alla chiusura del 9/2/2011.
Pertanto, correttamente il CTU, dott.ssa , nel rideterminare il saldo del rapporto Persona_1 bancario per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è infondata.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR
9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993,
n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR
9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso in esame, risulta rispettata la condizione di pari periodicità e la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (art. 7) veniva specificamente sottoscritta dalla società correntista.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha affermato che “Risulta convenuta la misura (aliquota dell'1%) dell'onere ma non sono state definite tra le parti le modalità di calcolo. L'addebito della CMS è stato effettuato dall'attivazione del rapporto (3° trim 2007) al 2° trim 2009. A partire dal 3° trim
2009 non sono stati applicati - in sostituzione della CMS - gli oneri previsti dalla L. 2/09”.
Deve, pertanto, ritenersi che la commissione di massimo scoperto non sia stata legittimamente pattuita, in quanto dal contratto di conto corrente in atti risulta che la stessa veniva determinata indicando la percentuale, ma senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
Com'è noto, infatti, di norma la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo.
La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto. Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402). Deve, infine, rigettarsi la domanda di accertamento dell'illegittimità delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche pattuite dalle parti, poiché formulata in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento ad una precisa e specifica modifica contrattuale posta in essere dalla banca.
In conclusione, sulla scorta di tali argomentazioni, devono condividersi le risultanze della CTU, la quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, e dopo aver espunto gli importi addebitati a titolo di cms e di spese non regolarmente pattuite, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 2.561,29.
In particolare, il CTU, nel rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente, ha tenuto conto
“dell'accertamento negativo scaturito dall'eseguita verifica in ordine al superamento del tasso soglia sia in sede contrattuale che nel corso del rapporto;
sulla base dei criteri descritti alle pagg. 19/21, così sintetizzabili: • preso atto di quanto convenuto in occasione dell'apertura del rapporto (in data 19.7.2007), è stata applicata la capitalizzazione trimestrale sia per gli “interessi”
- tanto a credito quanto a debito - che per le “spese”, per tutto il periodo considerato;
• sono stati applicati, inizialmente, i tassi contrattualmente definiti tra le parti all'accensione del rapporto e, di seguito, quelli - più favorevoli per la Cliente praticati dalla Banca (v. pag. 20); • sono stati espunti per carenza pattizia - manca l'indicazione delle “modalità di calcolo” - gli importi, per compless. €
1.388,42, addebitati a titolo di commissione massimo scoperto;
• sono state prese in carico le spese, per compless. € 2.862,81. imputate dalla in linea con i costi di tenuta conto convenuti CP_1 in sede pattizia e sono stati espunti gli addebiti (per € 643,09) effettuati con riferimento a causali non contrattualmente previste;
• si è tenuto conto delle valute applicate dalla apparse CP_1 coerenti con la regolamentazione prevista nel “Documento di sintesi” del 19.7.2007 e con la tipologia delle operazioni registrate in conto”.
In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.561,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, con riduzione dei compensi medi nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Infatti, come affermato in giurisprudenza, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
16/09/2016, n. 18167).
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del nei Parte_1 confronti di (già Controparte_1 Controparte_3
), così provvede:
[...]
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente al rapporto di conto corrente oggetto di causa, gli importi Parte_1 ad esso addebitati dalla banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto e spese non pattuite e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di conto corrente n.
1/330/8945 presenta un saldo, a credito della correntista, di euro 2.561,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta.
Napoli, 10/9/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 30759/2021 r.g.a.c.
TRA in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Avitabile;
- ATTORE
e
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dagli avv. Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi;
- CONVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che la aveva Parte_1 intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. Controparte_2
1/330/8945; che nel corso del citato rapporto di conto corrente, la banca incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali ed usurari e spese mai pattuite per iscritto. Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità del contratto di conto corrente per le ragioni indicate, nonché
l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, il Tribunale rideterminasse il saldo del rapporto bancario indicato. Costituitosi in giudizio, il convenuto istituto di credito chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo del rapporto bancario intercorso tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi al rapporto bancario in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha regolarmente assolto al proprio onere probatorio, depositando copia del contratto di conto corrente n. 1/330/8945, contenetene la pattuizione delle condizioni economiche, e relativi estratti conto, in serie continua, prodotti su base trimestrale dall'apertura del rapporto in data 19/7/2007 alla chiusura del 9/2/2011.
Pertanto, correttamente il CTU, dott.ssa , nel rideterminare il saldo del rapporto Persona_1 bancario per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è infondata.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR
9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993,
n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR
9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso in esame, risulta rispettata la condizione di pari periodicità e la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (art. 7) veniva specificamente sottoscritta dalla società correntista.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha affermato che “Risulta convenuta la misura (aliquota dell'1%) dell'onere ma non sono state definite tra le parti le modalità di calcolo. L'addebito della CMS è stato effettuato dall'attivazione del rapporto (3° trim 2007) al 2° trim 2009. A partire dal 3° trim
2009 non sono stati applicati - in sostituzione della CMS - gli oneri previsti dalla L. 2/09”.
Deve, pertanto, ritenersi che la commissione di massimo scoperto non sia stata legittimamente pattuita, in quanto dal contratto di conto corrente in atti risulta che la stessa veniva determinata indicando la percentuale, ma senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
Com'è noto, infatti, di norma la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo.
La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto. Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402). Deve, infine, rigettarsi la domanda di accertamento dell'illegittimità delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche pattuite dalle parti, poiché formulata in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento ad una precisa e specifica modifica contrattuale posta in essere dalla banca.
In conclusione, sulla scorta di tali argomentazioni, devono condividersi le risultanze della CTU, la quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, e dopo aver espunto gli importi addebitati a titolo di cms e di spese non regolarmente pattuite, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 2.561,29.
In particolare, il CTU, nel rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente, ha tenuto conto
“dell'accertamento negativo scaturito dall'eseguita verifica in ordine al superamento del tasso soglia sia in sede contrattuale che nel corso del rapporto;
sulla base dei criteri descritti alle pagg. 19/21, così sintetizzabili: • preso atto di quanto convenuto in occasione dell'apertura del rapporto (in data 19.7.2007), è stata applicata la capitalizzazione trimestrale sia per gli “interessi”
- tanto a credito quanto a debito - che per le “spese”, per tutto il periodo considerato;
• sono stati applicati, inizialmente, i tassi contrattualmente definiti tra le parti all'accensione del rapporto e, di seguito, quelli - più favorevoli per la Cliente praticati dalla Banca (v. pag. 20); • sono stati espunti per carenza pattizia - manca l'indicazione delle “modalità di calcolo” - gli importi, per compless. €
1.388,42, addebitati a titolo di commissione massimo scoperto;
• sono state prese in carico le spese, per compless. € 2.862,81. imputate dalla in linea con i costi di tenuta conto convenuti CP_1 in sede pattizia e sono stati espunti gli addebiti (per € 643,09) effettuati con riferimento a causali non contrattualmente previste;
• si è tenuto conto delle valute applicate dalla apparse CP_1 coerenti con la regolamentazione prevista nel “Documento di sintesi” del 19.7.2007 e con la tipologia delle operazioni registrate in conto”.
In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.561,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, con riduzione dei compensi medi nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Infatti, come affermato in giurisprudenza, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
16/09/2016, n. 18167).
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del nei Parte_1 confronti di (già Controparte_1 Controparte_3
), così provvede:
[...]
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente al rapporto di conto corrente oggetto di causa, gli importi Parte_1 ad esso addebitati dalla banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto e spese non pattuite e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di conto corrente n.
1/330/8945 presenta un saldo, a credito della correntista, di euro 2.561,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta.
Napoli, 10/9/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello