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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto, con atto notificato il 06.06.2025, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.02820259005503166000 notificata in data 29.05.2025 e la cartella di pagamento ad esso sottesa:
n.07120190030246643000 (notificata in data 28.09.2021) eccependo: 1) Mancata notifica della cartella di pagamento;
2) Prescrizione della pretesa creditoria;
3) Decadenza;
4) Omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento;
5) Mancata motivazione dell'Avviso di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, la quale in via preliminare rileva l'incompetenza territoriale di questa Corte, risultando l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ambito provinciale di Caserta, avente pertanto sede nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. Per quanto riguarda l'atto di sua competenza rileva che la parte, non avendo impugnato la cartella di pagamento
02820190030246643, ha di fatto perso la possibilità, essendo decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso, di contestare vizi dell'avviso emesso per il recupero dell'imposta di registro.
Si è costituita l'ADER, la quale evidenzia che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e non opposta nei termini, pertanto rileva l'inammissibilità del ricorso. Rileva inoltre che dalla notifica della cartella decorre il termine decennale per la prescrizione del credito.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione in ordine al merito delle pretese tributarie. Replica infine all'eccezione di parte ricorrente relativa all'illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione. Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni di parte resistente e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
Dalla produzione degli atti effettuata dall'ADER, si rileverebbe, contrariamente, a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata dall'Ente della riscossione.
Risulterebbe infatti l'irreperibilità del destinatario con il conseguente deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa. Tuttavia l'agente notificatore non ha acquisito come avrebbe dovuto il certificato di residenza del contribuente. In effetti dalla produzione del verbale di comunicazione redatto nei confronti di Ricorrente_1, ex testimone di giustizia, domiciliato in località nota al Servizio Centrale di Protezione del 10 febbraio 2023 risulta che nel mese di settembre 2021 presso il locale polo residenziale fittizio di Indirizzo_1 Torino, non risulta pervenuta nonché notificata alcuna corrispondenza a suo nome, da ciò si evince che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 28.09.2021 non risulta notificata al contribuente. A tal proposito si deve evidenziare che la mancata notifica degli atti presupposti – Cartella di pagamento ed eventuali atti impositivi da parte dell'Ente creditore – e, dunque, il mancato rispetto dell'obbligatoria sequenza degli atti procedimentali, determina un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge, con conseguente nullità derivata degli atti della riscossione (Intimazione di pagamento). Sul punto, la Cassazione ha ormai assunto un orientamento consolidato. Con la sentenza n. 16412/2007, le Sezioni
Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa (…) è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente (Cass. SS.UU. n. 16412/2007; si veda anche Cass. n. 7649/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 476/2008). Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti. Ciò in considerazione del fatto che gli Enti impositori hanno agito sulla base di quanto dichiarato dall'agente notificatore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005503166000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030246643000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto, con atto notificato il 06.06.2025, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.02820259005503166000 notificata in data 29.05.2025 e la cartella di pagamento ad esso sottesa:
n.07120190030246643000 (notificata in data 28.09.2021) eccependo: 1) Mancata notifica della cartella di pagamento;
2) Prescrizione della pretesa creditoria;
3) Decadenza;
4) Omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento;
5) Mancata motivazione dell'Avviso di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, la quale in via preliminare rileva l'incompetenza territoriale di questa Corte, risultando l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ambito provinciale di Caserta, avente pertanto sede nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. Per quanto riguarda l'atto di sua competenza rileva che la parte, non avendo impugnato la cartella di pagamento
02820190030246643, ha di fatto perso la possibilità, essendo decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso, di contestare vizi dell'avviso emesso per il recupero dell'imposta di registro.
Si è costituita l'ADER, la quale evidenzia che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e non opposta nei termini, pertanto rileva l'inammissibilità del ricorso. Rileva inoltre che dalla notifica della cartella decorre il termine decennale per la prescrizione del credito.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione in ordine al merito delle pretese tributarie. Replica infine all'eccezione di parte ricorrente relativa all'illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione. Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni di parte resistente e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
Dalla produzione degli atti effettuata dall'ADER, si rileverebbe, contrariamente, a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata dall'Ente della riscossione.
Risulterebbe infatti l'irreperibilità del destinatario con il conseguente deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa. Tuttavia l'agente notificatore non ha acquisito come avrebbe dovuto il certificato di residenza del contribuente. In effetti dalla produzione del verbale di comunicazione redatto nei confronti di Ricorrente_1, ex testimone di giustizia, domiciliato in località nota al Servizio Centrale di Protezione del 10 febbraio 2023 risulta che nel mese di settembre 2021 presso il locale polo residenziale fittizio di Indirizzo_1 Torino, non risulta pervenuta nonché notificata alcuna corrispondenza a suo nome, da ciò si evince che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 28.09.2021 non risulta notificata al contribuente. A tal proposito si deve evidenziare che la mancata notifica degli atti presupposti – Cartella di pagamento ed eventuali atti impositivi da parte dell'Ente creditore – e, dunque, il mancato rispetto dell'obbligatoria sequenza degli atti procedimentali, determina un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge, con conseguente nullità derivata degli atti della riscossione (Intimazione di pagamento). Sul punto, la Cassazione ha ormai assunto un orientamento consolidato. Con la sentenza n. 16412/2007, le Sezioni
Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa (…) è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente (Cass. SS.UU. n. 16412/2007; si veda anche Cass. n. 7649/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 476/2008). Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti. Ciò in considerazione del fatto che gli Enti impositori hanno agito sulla base di quanto dichiarato dall'agente notificatore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso.
Spese compensate.