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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Camera Di Commercio Roma - Via Oceano Indiano, 17 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120080022931684000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120120001097640000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120130001851529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512013000570688000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120130018373177000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120150001514869000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ebbe ad impugnare gli avvisi di pagamento per difetto di notifica, con conseguente maturazione del termine prescrizionale, nonché la sua nullità derivata per difetto di notifica degli atti impositivi presupposti.
La CGT di Grosseto ha respinto il ricorso ritenendo agli atti provata la regolarità delle notifiche e compensando le spese. Il contribuente appella la sentenza appena richiamata ritenendo la motivazione inidonea a superare le eccezioni di nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in violazione degli artt. 60 d.p.R. 600/73 e 140 c.p.c.; insiste inoltre nella richiesta di invalidità derivata per mancanza di notifica degli atti presupposti e nella conseguente prescrizione, motivi che dovrebbero indurre questa Corte a riformare la decisione impugnata. Si sono costituite entrambe le Agenzie che invece concludono per la conferma della sentenza di primo grado: si eccepisce preliminarmente la inammissibilità dell'appello perché la procura alla lite è priva di data, generica e manca di riferimenti al presente procedimento;
l'inammissibilità delle eccezioni perché formulate per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 d. lgs. 546/92; l'infondatezza nel merito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari formulate dai resistenti non colgono nel segno e quindi non possono essere accolte.
Quanto alla delega depositata in atti, infatti, se è vero che non si ricava la data del conferimento, è purtuttavia palese che essa risulta conferita per l'appello da formulare nei confronti della sentenza della CGT di Grosseto, individuata con precisione, sicché, la mera assenza della data non vale a rendere invalido un mandato conferito in forma scritta con oggetto e funzionalità esplicitamente indicate. Del pari, non può considerarsi
"novum" inammissibile l'eccezione formulata dall'appellante con riferimento alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (CPI), posto la sua incidenza sulla prescrizione e considerato che l'eccezione si innesta su una produzione documentale effettuata da controparte nel corso del giudizio di primo grado e sulla quale il contribuente ha ovviamente diritto di interloquire. D'altronde, non è causale che l'appellante si diffonda proprio sulla notifica di quest'ultimo atto, la cui asserita invalidità deriverebbe da una cattiva valutazione del PU notificatore in ordine al regime notificatorio da seguire in base al presupposto fattuale ( quello della "irreperibilità assoluta" ex art. 60 lett. e, dpR 600/74 che prevede forme semplificate, ovvero quello della "irreperibilità relativa" di cui all'art. 140 C.p.c., che invece impone forme più rigorose).
Le osservazioni spendibili con riferimento allo specifico atto sono ovviamente "esportabili" anche con riferimento agli altri atti presupposti dalla intimazione impugnata dal contribuente e sulla notifica dei quali depone la documentazione già depositata in atti e posta a base della decisione impugnata. In sostanza, si ritine da parte dell'appellante che la notifica effettuata in base all'art. 60 d.p.R. 600 cit. sia errata, giacché il messo avrebbe dovuto agire in base all'art. 140 C.p.c. In realtà, come risulta dalla relata, l'Ufficiale rogante ha svolto le sue ricerche in loco, ha appurato che verosimilmente nel Comune dove doveva eseguirsi la notificazione (risultante dal certificato INASAIA) non vi era l'abitazione del contribuente, come corroborato dall'assenza di indicazioni su campanello, porta, cassetta postale;
ne ha dato atto in un verbale fidefaciente e non impugnato;
a questo va aggiunta una risalente situazione di irreperibilità (dal 2013) cui il contribuente ha rimediato con indicazione di domicilio fiscale soltanto nel 2018. Che le ricerche svolte e certificate siano sufficienti ad operare in base alle disposizioni di cui alla richiamata lett e) dell'art. 60 d.p.R. 600 cit. è attestato da una costante giurisprudenza di legittimità che osserva come <
l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri>>
(in questi termini da ultimo Cass. V, Ord. 21397/25). Le conclusioni, che appaiono da condividere, consentono dunque di affermare che, sia con riferimento allo specifico atto (CPI), sia con riferimento agli atti presupposti dalla intimazione, le notifiche appaiono conformi alla fattispecie legale e pertanto regolarmente effettuate.
Ciò esclude, inoltre, la possibilità di invocare la prescrizione con riferimento ai debiti tributari oggetto del procedimento ed induce questa Corte a confermare la sentenza impugnata. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Camera Di Commercio Roma - Via Oceano Indiano, 17 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120219000936234000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120080022931684000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120120001097640000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120130001851529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512013000570688000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120130018373177000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120150001514869000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100885/2012 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100124/2013 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ebbe ad impugnare gli avvisi di pagamento per difetto di notifica, con conseguente maturazione del termine prescrizionale, nonché la sua nullità derivata per difetto di notifica degli atti impositivi presupposti.
La CGT di Grosseto ha respinto il ricorso ritenendo agli atti provata la regolarità delle notifiche e compensando le spese. Il contribuente appella la sentenza appena richiamata ritenendo la motivazione inidonea a superare le eccezioni di nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in violazione degli artt. 60 d.p.R. 600/73 e 140 c.p.c.; insiste inoltre nella richiesta di invalidità derivata per mancanza di notifica degli atti presupposti e nella conseguente prescrizione, motivi che dovrebbero indurre questa Corte a riformare la decisione impugnata. Si sono costituite entrambe le Agenzie che invece concludono per la conferma della sentenza di primo grado: si eccepisce preliminarmente la inammissibilità dell'appello perché la procura alla lite è priva di data, generica e manca di riferimenti al presente procedimento;
l'inammissibilità delle eccezioni perché formulate per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 d. lgs. 546/92; l'infondatezza nel merito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari formulate dai resistenti non colgono nel segno e quindi non possono essere accolte.
Quanto alla delega depositata in atti, infatti, se è vero che non si ricava la data del conferimento, è purtuttavia palese che essa risulta conferita per l'appello da formulare nei confronti della sentenza della CGT di Grosseto, individuata con precisione, sicché, la mera assenza della data non vale a rendere invalido un mandato conferito in forma scritta con oggetto e funzionalità esplicitamente indicate. Del pari, non può considerarsi
"novum" inammissibile l'eccezione formulata dall'appellante con riferimento alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (CPI), posto la sua incidenza sulla prescrizione e considerato che l'eccezione si innesta su una produzione documentale effettuata da controparte nel corso del giudizio di primo grado e sulla quale il contribuente ha ovviamente diritto di interloquire. D'altronde, non è causale che l'appellante si diffonda proprio sulla notifica di quest'ultimo atto, la cui asserita invalidità deriverebbe da una cattiva valutazione del PU notificatore in ordine al regime notificatorio da seguire in base al presupposto fattuale ( quello della "irreperibilità assoluta" ex art. 60 lett. e, dpR 600/74 che prevede forme semplificate, ovvero quello della "irreperibilità relativa" di cui all'art. 140 C.p.c., che invece impone forme più rigorose).
Le osservazioni spendibili con riferimento allo specifico atto sono ovviamente "esportabili" anche con riferimento agli altri atti presupposti dalla intimazione impugnata dal contribuente e sulla notifica dei quali depone la documentazione già depositata in atti e posta a base della decisione impugnata. In sostanza, si ritine da parte dell'appellante che la notifica effettuata in base all'art. 60 d.p.R. 600 cit. sia errata, giacché il messo avrebbe dovuto agire in base all'art. 140 C.p.c. In realtà, come risulta dalla relata, l'Ufficiale rogante ha svolto le sue ricerche in loco, ha appurato che verosimilmente nel Comune dove doveva eseguirsi la notificazione (risultante dal certificato INASAIA) non vi era l'abitazione del contribuente, come corroborato dall'assenza di indicazioni su campanello, porta, cassetta postale;
ne ha dato atto in un verbale fidefaciente e non impugnato;
a questo va aggiunta una risalente situazione di irreperibilità (dal 2013) cui il contribuente ha rimediato con indicazione di domicilio fiscale soltanto nel 2018. Che le ricerche svolte e certificate siano sufficienti ad operare in base alle disposizioni di cui alla richiamata lett e) dell'art. 60 d.p.R. 600 cit. è attestato da una costante giurisprudenza di legittimità che osserva come <
l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri>>
(in questi termini da ultimo Cass. V, Ord. 21397/25). Le conclusioni, che appaiono da condividere, consentono dunque di affermare che, sia con riferimento allo specifico atto (CPI), sia con riferimento agli atti presupposti dalla intimazione, le notifiche appaiono conformi alla fattispecie legale e pertanto regolarmente effettuate.
Ciò esclude, inoltre, la possibilità di invocare la prescrizione con riferimento ai debiti tributari oggetto del procedimento ed induce questa Corte a confermare la sentenza impugnata. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 1.000 oltre accessori di legge.