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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 166 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avvocati TURCHIO ANTONIO e NAPOLI ENRICO
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. SARMENTINO Parte_3
ALESSANDRA
- Appellata - E C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Avvocati PILEGGI Controparte_1
ANTONIO e FERRARA SALVATORE
- Appellata - All'udienza del 13/02/2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 17.06.2022 Parte_1
agendo sia in proprio che quale socia accomandataria della
[...] [...]
(cancellata dal registro delle imprese in data Parte_2
1.02.2022), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2022 con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Parte_3
6.619,51, oltre accessori, a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto;
a sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dei contratti d'appalto stipulati in data 31/03/2017 e 10/09/2019 tra la e la Parte_2
1 (nel cui ambito aveva lavorato anche la per la Controparte_1 Pt_3 gestione dei servizi di biglietteria della seconda, essendosi, a suo dire, mediante gli stessi, realizzata un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, in violazione del divieto di cui all'art. 29 D.lgs 276/2003, con la conseguenza che dell'obbligazione retributiva azionata dalla lavoratrice avrebbe dovuto rispondere unicamente la committente/utilizzatrice; inoltre, in via riconvenzionale c.d. “trasversale” nei confronti della chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di CP_1 lavoro subordinato dei propri dipendenti ( , Parte_4 Controparte_2
, Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e ) direttamente con la Persona_5 Parte_3 Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, assumendo di aver provveduto, sin dalla Controparte_1 costituzione dei rispettivi rapporti, a corrispondere ai lavoratori tutte le retribuzioni maturate, chiedeva condannarsi la al rimborso di tali importi, da lei CP_1 pagati a titolo di retribuzione lorda per il periodo dal 31/03/2017 al 19/02/2021, per il complessivo importo di € 322.934,90; chiedeva, infine, il riconoscimento della sussistenza, tra la stessa e la di un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dall'01/04/2017 al 19/02/2021 con le mansioni di responsabile di biglietteria inquadrata al livello 1A del “CCNL Autoferrotranvieri;
Autolinee in concessione”, con conseguente condanna della convenuta alla formalizzazione del suddetto rapporto ed al pagamento, in proprio favore, della somma di € 198.697,06 a titolo di emolumenti retributivi maturati. Con la sentenza n. 163/2023 del 20.01.2023 il Tribunale ha respinto l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla;
richiamando Parte_2 le condivise argomentazioni esposte dal medesimo Tribunale in un parallelo giudizio avente analogo oggetto (iscritto al n. 7148/2021 R.G.), osservava che “a prescindere da ogni attività istruttoria e da ogni considerazioni circa la possibilità della ricorrente di far valere la nullità in questione per sottrarsi al proprio obbligo retributivo (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 25014 dell'11 dicembre 2015)… - secondo cui in tema di divieto di intermediazione fittizia di manodopera la disciplina introdotta dal d.lgs. 276/2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, nel caso di specie pacificamente inesistente -… la tesi dell'opponente non merita di essere condivisa perché, già in termini astratti, contraddittoria”.
In particolare, evidenziava come la ricorrente non avesse minimamente negato la sussistenza del rapporto di lavoro da cui scaturiva l'obbligazione retributiva nei
2 confronti della bensì avesse lamentato il quasi totale azzeramento della Pt_3 propria autonomia imprenditoriale nei confronti della a causa della CP_1 penetrante ingerenza di quest'ultima e del forte squilibrio economico nei rapporti di forza tra committente ed appaltatore;
tale prospettazione, tuttavia, aggiungeva il Tribunale, non poteva “di per sé condurre all'accertamento della nullità del contratto d'appalto ed al riconoscimento in capo al committente del rapporto di lavoro non soltanto formalmente instaurato dell'appaltatore, ma anche sostanzialmente intercorso tra quest'ultimo ed i lavoratori (seppur con le eventuali stringenti ingerenze del committente)”. Dal rigetto della domanda di accertamento della nullità dei citati contratti di appalto, per difetto della prospettata frode alla legge, discendeva il rigetto della domanda di rimborso delle retribuzioni erogate dall'appaltatore ai propri dipendenti, nonché l'infondatezza della domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa ricorrente e la vieppiù da escludersi CP_1 in virtù dell'incontestato esercizio, da parte sua, di un potere organizzativo della propria impresa, oltre che dell'avvenuto pagamento, con fondi propri, delle retribuzioni spettanti ai dipendenti ed ancor di più in considerazione della ricorrenza di un'autonomia negoziale – manifestatasi con la proposta di rinegoziazione del contratto di appalto - all'evidenza incompatibile con la posizione di un lavoratore subordinato. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 27.02.2023, chiedendone la riforma. La e hanno resistito al gravame. CP_1 Parte_3
All'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, i cui motivi possono essere trattati unitariamente, l'appellante si duole che il Tribunale abbia travisato il contenuto del ricorso, con il quale la stessa aveva compiutamente contestato la genuinità dell'appalto di servizi stipulato con la evidenziando il difetto, in capo alla dei CP_1 Parte_2 requisiti all'uopo necessari, quali la sussistenza di un'organizzazione di mezzi, l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa. L'assunto deve essere disatteso. Come correttamente osservato dal primo giudice, dalla piana lettura del ricorso di primo grado (rispetto al quale ulteriori e diverse deduzioni ed allegazioni in fatto,
3 contenute nell'atto di appello, sono da considerarsi inammissibili) non emerge l'allegazione di alcuno degli indizi rivelatori di un appalto illecito di manodopera. In dettaglio, premesse le circostanze di fatto (invero del tutto neutre ai fini in discorso) che avevano condotto alla stipula dei ridetti contratti, genuinamente convenuti tra le parti, la aveva poi dedotto come “i contratti di appalto Parte_2 stipulati non fossero altro che un tentativo, maldestro e fraudolento, della committente di abbattere il costo del lavoro subordinato ribaltandolo, mediante l'artifizio del contratto di appalto, integralmente sulla società pur esercitando di fatto ogni potere di gestione e di Parte_2 organizzazione della forza lavoro in luogo dell'appaltatrice”; tuttavia, le circostanze fattuali che, a suo dire, avrebbero dovuto confermare tale rilettura della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le parti non si rivelavano affatto idonee allo scopo. Proseguiva, infatti, la deducendo: “l'odierna società ricorrente ha dovuto Parte_2 subire, dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione, la privazione di ogni potere decisionale e gestorio sulla propria attività aziendale, non potendo sindacare mai ed in alcuna maniera le decisioni unilateralmente assunte dalla committente, spesso antieconomiche per la stessa
.. Parte_5
Detto abuso, come è ovvio, si è specularmente manifestato soprattutto nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi, solo formalmente, tra la ed il proprio personale”. Pt_2
Rispetto, in particolare, alla gestione dei rapporti di lavoro, aspetto decisivo ai fini della integrazione della fattispecie denunciata, evidenziava: “la committente ha imposto sin dall'inizio l'assunzione di gran parte di tutte le unità lavorative necessarie allo svolgimento del servizio, senza che mai la potesse sindacare sulla scelta delle stesse. Pt_2
A riprova di ciò tutto il personale dipendente in forza alla opponente, fatta eccezione del SI. (marito della SI.ra , del SI. e della SI.ra Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
(cugina della ricorrente), è stato scelto direttamente dalla ed era Persona_1 CP_1 proveniente dalla società collegata alla stessa in virtù di Controparte_4 CP_1 esistenti rapporti imprenditoriali…”. Ed ancora: “malgrado la chiusura dello sportello biglietteria e quindi il venire meno di ore di lavoro nonché dell'introito proveniente dalla CP_4 vendita dei relativi biglietti, la SI.ra è stata costretta dalla ancora una volta ed Parte_2 CP_1 insindacabilmente, a mantenere il contratto di lavoro della SI.ra e della SI.ra Per_5
malgrado l'antieconomicità della decisione. A copertura dei relativi costi, sempre su Pt_3 direttiva la a dovuto riorganizzare gli orari di lavoro di tutti i dipendenti: i CP_1 Parte_2 dipendenti erano costretti a svolgere lavoro straordinario, frutto esclusivo di una decisione della committente alla quale la on ha potuto opporre alcun veto ed alla quale è dovuta Parte_2 sottostare. Quindi, anche in questo caso, l'organizzazione e le direttive ricevute dai lavoratori sono provenute direttamente da ma con aggravio di costi retributivi e contributivi a carico CP_1 esclusivo di . Parte_6
4 In pieno lockdown - ove nessun spostamento era consentito dalla legge - e nel periodo immediatamente successivo, nonostante la soppressione di alcune corse e la riduzione dei posti (50%) utilizzabili all'interno dei bus, la non ha autorizzato la d usufruire CP_1 Parte_2 al 100% della cassa integrazione in deroga - riconosciuta per legge proprio a sostegno delle imprese in crisi – accordando solo ed esclusivamente una brevissima riduzione dell'orario di erogazione del servizio e sottoponendo, in tal maniera, al grave rischio di sanzioni l'odierna ricorrente, stante che il codice ATECO relativo ai servizi di biglietteria non rientrava fra le attività consentite in pieno lockdown (doc. n. 8). Malgrado la suddetta circostanza fosse stata evidenziata dalla Parte_2
a mezzo mail del 25/03/2020 indirizzata alla proprietà e dirigenza (cfr. all. 9) e CP_1 nonostante il vettore in questione fosse dotato di piattaforma on-line per l'acquisto dei biglietti, la
stata costretta a mantenere la biglietteria aperta su espresso ordine di . Parte_2 Pt_7
… per far fronte al grave indebitamento, che é lievitato progressivamente -senza che la CP_1 intervenisse a copertura del mancato eventuale fatturato, come invece promesso in fase precontrattuale, la in piena pandemia, ha chiesto ad Intesa Sanpaolo -l'istituto di Parte_2 credito ove aveva l'unico conto aziendale - il prestito a condizioni agevolate previsto dal governo per aiutare le imprese in crisi, che è stato concesso in data 03/08/2020….
….la a più volte richiesto un incontro chiarificatore con la nella persona Parte_2 CP_1 della SI.ra , volto alla ricerca di una soluzione condivisa e, non avendo ricevuto alcun fattivo Per_6 riscontro in tal senso, si è trovata costretta a formalizzare, con nota del 25/01/2021, una proposta di rinegoziazione del contratto (cfr. all. 13). Successivamente a detta missiva è seguito un colloquio telefonico con il sig. (socio della nel quale è stato anticipato alla SI.ra Persona_7 la predisposizione di una lettera di recesso dal contratto, con espressa ingiunzione alla Parte_2 sottoscrizione. Solo il successivo 10/02/2021 è stata negata la richiesta di negoziazione (cfr. all. 14), cui è seguita la nota a firma dell'Avv. Napoli del 18/02/2021 (doc. n. 15), con la quale sono state puntualmente contestate tutte le condotte contra legem anche in questa sede denunciate, con diffida al pagamento delle retribuzioni ancora dovute al personale dipendente.”
Dalle predette allegazioni è, dunque, all'evidenza emersa la prospettazione di una posizione dominante assunta dalla in virtù della quale la CP_1 committente avrebbe imposto all'appaltatore le proprie scelte organizzative in ordine a tutti gli aspetti della gestione dell'impresa dell'appaltatore, ivi comprese quelle concernenti l'utilizzo della forza lavoro;
quadro, questo che, tuttavia, non è sufficiente a delineare il carattere fittizio dell'appalto ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. Recita, infatti, il primo comma della norma:
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
5 dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.” Secondo il costante orientamento di legittimità, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003); pertanto sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletati come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021; Cass. n. 18398/2024). In altri termini, non ogni ingerenza nell'altrui organizzazione di impresa è idonea a rivelare la sussistenza di un fenomeno della interposizione illecita di manodopera nell'ambito dell'appalto di un servizio, il quale postula piuttosto la prova di alcuni specifici elementi significativi della estraneità del lavoratore alla macchina organizzativa dell'appaltatore e, di converso, la pervasiva e diretta ingerenza del committente nella gestione della prestazione del lavoratore. Secondo l'insegnamento della S.C. infatti, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (v. Cass. n. 12551 del 25/06/2020; Cass. n. 15557 del 2019); il requisito della "organizzazione dei mezzi
6 necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal citato articolo 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694 del 2018; Cass. n. 24386/2020).
Orbene, la circostanza – decisiva ai fini in discorso – che la abbia CP_1 esercitato direttamente sui dipendenti dell'appaltatore il proprio potere organizzativo e direttivo, con estromissione dell'appaltatore, non appare neppure allegato in ricorso, avendo l'appellante sostenuto soltanto di essere stata incisivamente indotta ad assumere determinate scelte aziendali, anche in ordine alla selezione ed alla gestione del personale, scelte che, comunque, erano pur sempre alla stessa pienamente riconducibili, in ordine alle quali ha dovuto approntare un assetto organizzativo e finanziario e delle quali ha pacificamente assunto il rischio economico.
A ciò deve aggiungersi il troncante rilievo che, quanto meno con riferimento agli effetti che la domanda di accertamento di simulazione dell'appalto potrebbe riverberare nei confronti della la difetta di legittimazione attiva. Pt_3 Parte_2
A norma dell'art. 29 comma 3 bis del D. Lgs. n. 276/2003 “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.” Nell'interpretare la norma, la giurisprudenza di legittimità ha invero escluso che vi sia alcuna discontinuità rispetto al previgente art. 1 comma 5 della L. n. 1369/1960 (“I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”) che consentiva un'azione di accertamento (per la quale i lavoratori venivano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore) proponibile da chiunque vi avesse interesse;
ha, a tale stregua, dissentito dall'opinione di chi ritiene, invece, che la disposizione introduca una azione costitutiva con legittimazione esclusiva del lavoratore interessato. Tale premessa ha consentito alla Suprema Corte di affermare la possibilità per gli enti previdenziali di agire per ottenere contributi o premi nei confronti dell'effettivo utilizzatore, precisando che, su tale versante, la nuova normativa nulla ha innovato con riferimento alla generale disciplina del rapporto previdenziale e dunque con riferimento al potere degli enti previdenziali o assicurativi di accertare i presupposti per la sussistenza delle obbligazioni contributive;
ciò si armonizza con il principio
7 per cui, quando l'Istituto assicurativo fa valere la sua qualità di soggetto autonomo dal rapporto di lavoro per la rivendicazione di adempimenti di obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, non soggiace a limiti o preclusioni di accertamento del rapporto di lavoro tra effettivo datore di lavoro e lavoratore (cfr Cass. n.996/2007, Cass. 6532/2014, Cass. 18809/2018, Cass. n. 18278 del 2019, Cass. n. 31144 del 28/11/2019). Diverso è a dirsi, invece, quanto al piano relativo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro;
la tutela apprestata dall'art. 29, infatti, è chiaramente funzionale a garantire al lavoratore una più incisiva protezione rispetto a pratiche abusive dirette e comunque idonee a frustrare il pieno godimento dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro;
alla luce di tale ratio dunque, siffatta tutela non può essere utilizzata dal datore di lavoro a svantaggio del lavoratore medesimo;
con la conseguenza che, nel caso che occupa, non può avvalersene l'appaltatore per sottrarsi alle proprie obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti. Venendo all'ultimo aspetto, concernente l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa appellante e la va preliminarmente disattesa CP_1
l'eccezione di decadenza che la ripropone nella propria memoria di CP_1 costituzione. È opportuno in proposito ricordare come la Suprema Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 L. n. 183/2010, ne abbia sottolineato il carattere eccezionale delineandone un ambito di applicazione rigoroso (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 4913 del 2016). A questa stregua è stato affermato, con riguardo a ciascuna delle ipotesi in essa previste, che uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma è la sussistenza di una comunicazione scritta (di recesso o ad essa equiparabile) da parte del datore di lavoro. Ha, dunque, precisato che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4 (nel quale, in tesi, andrebbe sussunta la fattispecie in esame) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera.
“Né può sostenersi – soggiunge la Corte di Cassazione - , sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale
8 licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale.” (v. di recente Cass. n. 34181/2022). La Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio, dal quale non si vede motivo di discostarsi, secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso”. (v. Cass. n. 34181/2022 cit.). Avendo, nella specie, la proposto un'azione diretta ad accertare Parte_2
l'illiceità dell'appalto e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra se stessa ed il committente, e difettando la comunicazione (da parte del committente) di un atto di recesso, nei termini sopra precisati, non è possibile ipotizzare la decorrenza del ridetto termine di decadenza. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata;
è, infatti, ancora una volta la stessa esposizione dei fatti da parte della ad escludere la sussistenza di un Parte_2 vincolo di subordinazione tra le parti;
è stato, infatti, evidenziato l'esercizio, da parte sua, di un'attività imprenditoriale della quale, sebbene fortemente influenzata dalla posizione dominante della committente, ha sempre assunto i rischi di gestione;
inoltre, proprio a causa dell'antieconomicità di determinate scelte imprenditoriali che le sarebbero state imposte dalla (in virtù della sua CP_1 maggior forza economica e contrattuale) e dei rischi che prevedeva esse potessero comportare per la solidità della propria impresa, la stessa ha chiesto la rinegoziazione dell'appalto, a fronte del cui diniego ha altresì prospettato l'esercizio della propria facoltà di recesso. Nulla di tutto ciò è compatibile con la sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra la stessa e la del quale non risulta CP_1 neppure dedotto alcun altro indizio rivelatore, in primis la soggezione al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro. Pertanto l'appello va respinto.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 163/2023 resa il 20.01.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00 in favore di ed in € 9.300,00 in Parte_3 favore della oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Palermo, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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